(Allegato-art. 176)
 
                              Art. 176. 
 
             (Procedure interne e pratiche retributive) 
 
  1. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria adottano, applicano e mantengono: 
 
  a)  procedure  adeguate  alla  natura,  alla  dimensione   e   alla
complessita' dell'attivita'  svolta  che  siano  idonee  a  garantire
l'adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e  trasparenza
nella  prestazione  del  servizio  di  consulenza   in   materia   di
investimenti; 
 
  b) procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in
essere nella prestazione del servizio di  consulenza  in  materia  di
investimenti; 
 
  c) misure idonee a garantire una gestione  prudente  dell'attivita'
prestata e l'adeguata considerazione dell'interesse dei clienti; 
 
  d)  misure  idonee  a  garantire  che  le  persone   che   prestano
l'attivita'  possiedano   sufficienti   conoscenze,   competenze   ed
esperienze  e  dedichino  tempo  sufficiente  per  svolgere  le  loro
funzioni. 
 
  2. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  adottano  opportune   disposizioni   per   ottenere   le
informazioni sullo  strumento  finanziario  e  sul  suo  processo  di
approvazione,  compreso  il  suo  mercato  di   riferimento   e   per
comprendere  le  caratteristiche  e   il   mercato   di   riferimento
identificato di ciascuno  strumento  finanziario.  Tali  disposizioni
lasciano impregiudicati gli obblighi relativi  all'informativa,  alla
valutazione dell'adeguatezza e alla identificazione  e  gestione  dei
conflitti di interesse. 
 
  3. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria, laddove sia proporzionato alle dimensioni dell'attivita'
svolta,  formalizzano  in  modo  adeguato  e  ordinato  le  procedure
adottate ai sensi del comma 1. 
 
  4. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria definiscono e attuano politiche  e  pratiche  retributive
regolate da  adeguate  procedure  interne,  idonee  a  garantire  una
gestione sana e con l'intento  di  assicurare  che  i  clienti  siano
trattati in modo equo e che i loro interessi  non  siano  danneggiati
dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo.
Le  politiche  e  pratiche  retributive  sono  intese  a  non  creare
conflitti di interesse che possano indurre  i  soggetti  rilevanti  a
favorire  i  propri  interessi  o  gli   interessi   del   consulente
finanziario autonomo o della societa'  di  consulenza  finanziaria  a
potenziale discapito di un cliente. 
 
  5. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  assicurano  che  le  politiche  e  pratiche  retributive
seguite si applichino a tutti  i  soggetti  rilevanti  che  hanno  un
impatto  diretto  o  indiretto  sulla  prestazione  del  servizio  di
consulenza, indipendentemente dal tipo di clienti,  nella  misura  in
cui la retribuzione di tali soggetti possa  creare  un  conflitto  di
interesse che li incoraggi  ad  agire  contro  gli  interessi  di  un
cliente. 
 
  6. L'organo di amministrazione della societa' di consulenza approva
la politica retributiva della societa'. Alla dirigenza della societa'
di   consulenza   di   investimento   compete   la    responsabilita'
dell'attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva  e
del monitoraggio dei  rischi  di  conformita'  in  relazione  a  tale
politica. 
 
  7. La retribuzione non e' basata esclusivamente  o  prevalentemente
su criteri commerciali  quantitativi  e  tiene  pienamente  conto  di
adeguati criteri  qualitativi  che  riflettano  la  conformita'  alla
regolamentazione applicabile, l'equo trattamento  dei  clienti  e  la
qualita' dei servizi prestati ai clienti. L'equilibrio tra componenti
fisse e  variabili  della  retribuzione  e'  mantenuto  in  qualsiasi
circostanza, di modo che la struttura retributiva non  favorisca  gli
interessi del consulente finanziario autonomo  o  della  societa'  di
consulenza  finanziaria  o  dei  rispettivi  soggetti   rilevanti   a
discapito degli interessi di un cliente.