Art. 176. (Procedure interne e pratiche retributive) 1. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria adottano, applicano e mantengono: a) procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessita' dell'attivita' svolta che siano idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti; b) procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti; c) misure idonee a garantire una gestione prudente dell'attivita' prestata e l'adeguata considerazione dell'interesse dei clienti; d) misure idonee a garantire che le persone che prestano l'attivita' possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro funzioni. 2. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato di ciascuno strumento finanziario. Tali disposizioni lasciano impregiudicati gli obblighi relativi all'informativa, alla valutazione dell'adeguatezza e alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse. 3. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria, laddove sia proporzionato alle dimensioni dell'attivita' svolta, formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1. 4. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria definiscono e attuano politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne, idonee a garantire una gestione sana e con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi del consulente finanziario autonomo o della societa' di consulenza finanziaria a potenziale discapito di un cliente. 5. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria assicurano che le politiche e pratiche retributive seguite si applichino a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sulla prestazione del servizio di consulenza, indipendentemente dal tipo di clienti, nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un cliente. 6. L'organo di amministrazione della societa' di consulenza approva la politica retributiva della societa'. Alla dirigenza della societa' di consulenza di investimento compete la responsabilita' dell'attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e del monitoraggio dei rischi di conformita' in relazione a tale politica. 7. La retribuzione non e' basata esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tiene pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformita' alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualita' dei servizi prestati ai clienti. L'equilibrio tra componenti fisse e variabili della retribuzione e' mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi del consulente finanziario autonomo o della societa' di consulenza finanziaria o dei rispettivi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.