(Allegato-art. 177)
 
                              Art. 177. 
 
                      (Conflitti di interesse) 
 
  1. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria adottano ogni misura ragionevole, adeguata  alla  natura,
alla  dimensione  e  alla  complessita'  dell'attivita'  svolta,  per
identificare, prevenire  o  gestire  i  conflitti  di  interesse  che
potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, al  momento  della
prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. 
 
  2. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria gestiscono  i  conflitti  di  interesse  anche  adottando
idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione  e
alla  complessita'   dell'attivita'   svolta,   e   assicurando   che
l'affidamento di una pluralita' di  funzioni  ai  soggetti  rilevanti
impegnati in attivita' che implicano un conflitto  di  interesse  non
impedisca loro di agire in modo indipendente, cosi'  da  evitare  che
tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. 
 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  anche  nel  caso
dei conflitti di interesse che potrebbero sorgere fra i clienti e  il
coniuge, il convivente more uxorio, i  figli,  gli  affini  entro  il
secondo grado  e  ogni  altro  parente  entro  il  quarto  grado  del
consulente finanziario e dei soggetti rilevanti. 
 
  4. Quando le misure adottate ai sensi del commi  1  e  2  non  sono
sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il  rischio
di nuocere agli interessi  dei  clienti  sia  evitato,  i  consulenti
finanziari autonomi  e  le  societa'  di  consulenza  finanziaria  li
informano chiaramente della natura e/o delle fonti  dei  conflitti  e
delle misure adottate per mitigarli. Tali informazioni  sono  fornite
su  un  supporto  durevole  e  sono   sufficientemente   dettagliate,
considerate le caratteristiche del  cliente,  affinche'  quest'ultimo
possa assumere una decisione informata sul servizio prestato,  tenuto
conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. 
 
  5. Come criterio minimo per determinare  i  tipi  di  conflitti  di
interesse che  possono  insorgere  al  momento  della  fornitura  del
servizio  di  investimento,  e  la  cui  esistenza  puo'  ledere  gli
interessi di un  cliente,  i  consulenti  finanziari  autonomi  e  le
societa' di consulenza finanziaria considerano se essi o un  soggetto
rilevante si trovino in una delle seguenti situazioni: 
 
  a) e' probabile che il consulente finanziario autonomo, la societa'
di consulenza finanziaria  o  il  soggetto  rilevante  realizzino  un
guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria  a  spese  del
cliente; 
 
  b) il consulente finanziario autonomo, la  societa'  di  consulenza
finanziaria o il soggetto rilevante hanno nel risultato del  servizio
prestato al cliente o dell'operazione realizzata  per  suo  conto  un
interesse distinto da quello del cliente; 
 
  c) il consulente finanziario autonomo, la  societa'  di  consulenza
finanziaria o il soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario  o
di altra natura a privilegiare gli interessi di un  altro  cliente  o
gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato; 
 
  d) il consulente finanziario autonomo, la  societa'  di  consulenza
finanziaria o il soggetto rilevante svolgono la stessa attivita'  del
cliente. 
 
  6. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica  sui
conflitti di interesse formulata per iscritto e  adeguata  alle  loro
dimensioni e alla relativa organizzazione, nonche' alla natura,  alle
dimensioni e alla  complessita'  dell'attivita'  svolta.  Qualora  la
societa' di consulenza finanziaria  appartenga  a  un  gruppo,  detta
politica tiene conto anche delle circostanze, di cui la  societa'  di
consulenza  finanziaria  e'  o  dovrebbe  essere  a  conoscenza,  che
potrebbero  causare  un  conflitto  di  interesse  risultante   dalla
struttura e dalle attivita' degli altri componenti del gruppo. 
 
  7.  La  politica  sui  conflitti  di  interesse   messa   in   atto
conformemente al comma 6: 
 
  a) deve consentire di individuare, in riferimento  al  servizio  di
consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano  o
potrebbero generare un conflitto di interesse che  possa  ledere  gli
interessi di uno o piu' clienti; 
 
  b) deve definire le procedure da seguire e le  misure  da  adottare
per prevenire o gestire tali conflitti. 
 
  8. Le procedure e le misure di cui al comma  7,  lettera  b),  sono
volte a  garantire  che  i  soggetti  rilevanti  impegnati  in  varie
attivita' professionali che implicano un conflitto di  interesse  del
tipo specificato al comma 7, lettera a), svolgano dette attivita' con
un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni  e  alle  attivita'
del consulente finanziario autonomo o della  societa'  di  consulenza
finanziaria e del gruppo cui essa appartiene e al rischio  che  siano
lesi gli interessi dei clienti. Ai fini del comma 7, lettera b),  tra
le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo
le voci del seguente elenco che sono necessarie perche' il consulente
finanziario  autonomo  o  la  societa'  di   consulenza   finanziaria
garantiscano il grado di indipendenza richiesto: 
 
  a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio  di
informazioni tra i soggetti  rilevanti  impegnati  in  attivita'  che
comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di
tali informazioni puo' ledere gli interessi di uno o piu' clienti; 
 
  b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le  cui  principali
funzioni implicano l'esercizio di attivita' per conto di clienti  con
interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro  modo
interessi diversi in potenziale conflitto, ivi  compresi  quelli  del
consulente  finanziario  autonomo  o  della  societa'  di  consulenza
finanziaria; 
 
  c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra  la  retribuzione  dei
soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attivita'  e  la
retribuzione di, o i redditi generati da,  altri  soggetti  rilevanti
che esercitano prevalentemente un'altra attivita', nel  caso  in  cui
possa  sorgere  un  conflitto  di  interesse  in  relazione  a  dette
attivita'; 
 
  d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da  parte  di
qualsiasi persona  di  un'influenza  indebita  sul  modo  in  cui  un
soggetto rilevante svolge il servizio di investimento. 
 
  9. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria provvedono a che la comunicazione ai clienti a norma  del
comma 4 sia adottata come misura estrema da utilizzarsi  solo  quando
le disposizioni organizzative e amministrative efficaci  adottate  al
fine di prevenire  o  gestire  i  conflitti  di  interesse  non  sono
sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato
il rischio di ledere gli  interessi  del  cliente.  La  comunicazione
indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative
adottate dai consulenti  finanziari  autonomi  o  dalle  societa'  di
consulenza finanziaria  per  prevenire  o  gestire  il  conflitto  di
interesse  non  sono  sufficienti  per  assicurare,  con  ragionevole
certezza, che sia evitato il rischio  di  ledere  gli  interessi  del
cliente. La comunicazione comprende  una  descrizione  specifica  dei
conflitti di interesse che insorgono nella prestazione  del  servizio
di investimento, tenendo in considerazione la natura del  cliente  al
quale e' diretta la comunicazione.  La  descrizione  spiega  in  modo
sufficientemente dettagliato  la  natura  generale  e  le  fonti  dei
conflitti di interesse, nonche' i  rischi  che  si  generano  per  il
cliente in  conseguenza  dei  conflitti  di  interesse  e  le  azioni
intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al  cliente  di
prendere  una  decisione  informata  in  relazione  al  servizio   di
investimento nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse. 
 
  10. I consulenti finanziari autonomi e le  societa'  di  consulenza
finanziaria valutano e riesaminano periodicamente, almeno  una  volta
all'anno,  la  politica  sui   conflitti   di   interesse   elaborata
conformemente ai commi da 1  a  4  e  adottano  misure  adeguate  per
rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione
dei conflitti di interesse e' considerato una carenza della  politica
adottata sui conflitti di interesse. 
 
  11. I consulenti finanziari autonomi e le  societa'  di  consulenza
finanziaria istituiscono e aggiornano in modo  regolare  un  registro
nel quale riportano le situazioni  nelle  quali  sia  sorto  o  possa
sorgere un conflitto di interesse che rischia  di  ledere  gravemente
gli interessi di uno o piu' clienti.