(Allegato-art. 178)
 
                              Art. 178. 
 
                           (Registrazioni) 
 
  1. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria tengono nella prestazione del servizio di  consulenza  in
materia di investimenti e per tutte le  operazioni  raccomandate,  su
supporto  durevole,  registrazioni  sufficienti  atte  a   consentire
all'Organismo  di  espletare  i  propri  compiti  di  vigilanza,   di
verificare il rispetto delle norme dettate dal presente Libro  e,  in
particolare, di verificare l'adempimento degli obblighi nei confronti
dei clienti o potenziali clienti.  Le  registrazioni  possono  essere
conservate dalla societa' di consulenza finanziaria per  conto  della
quale il consulente finanziario autonomo opera. 
 
  2. Le registrazioni sono tenute su  un  supporto  che  consenta  di
conservare le informazioni in  modo  che  possano  essere  in  futuro
acquisite dall'Organismo e in  una  forma  e  secondo  modalita'  che
soddisfino le condizioni seguenti: 
 
  a) l'Organismo puo' accedervi prontamente e ricostruire  ogni  fase
fondamentale del trattamento di ciascuna operazione; 
 
  b) e' possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra
modifica apportata, nonche' il contenuto delle registrazioni prima di
tali correzioni o modifiche; 
 
  c) non  e'  possibile  manipolare  o  alterare  in  altro  modo  le
registrazioni; 
 
  d)  le  registrazioni  possono  essere  sottoposte  a   trattamento
informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente, nei casi in cui
non sia possibile eseguire facilmente un'analisi dei dati, in ragione
del volume e della natura degli stessi; 
 
  e) le disposizioni  dei  consulenti  finanziari  autonomi  e  delle
societa' di consulenza finanziaria soddisfano i requisiti  di  tenuta
delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata. 
 
  3. Fermi  restando  gli  obblighi  di  tenuta  delle  registrazioni
stabiliti da altre disposizioni normative,  i  consulenti  finanziari
autonomi e le societa' di consulenza finanziaria  tengono  almeno  le
registrazioni indicate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2017/565,
in funzione della natura delle attivita' svolte. 
 
  4. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  tengono  inoltre  registrazioni  scritte  di  tutte   le
procedure che devono mantenere a norma dell'articolo 176. 
 
  5. Le registrazioni che riguardano i diritti  e  gli  obblighi  del
consulente  finanziario  autonomo,  della  societa'   di   consulenza
finanziaria e del cliente nel quadro di un accordo sulla  prestazione
di servizi, o le condizioni alle quali  presta  servizi  al  cliente,
sono tenute quanto meno per la durata della relazione con il  cliente
e, in caso  di  cancellazione  dall'albo  dei  consulenti  finanziari
autonomi e delle societa' di consulenza  finanziaria,  per  i  cinque
anni successivi. 
 
  6. L'Organismo  puo'  dettare  disposizioni  sulle  modalita'  e  i
termini di tenuta delle registrazioni e puo' individuare un elenco di
registrazioni    supplementari    rispetto    all'elenco    riportato
nell'Allegato I del regolamento (UE) 2017/565.