(Allegato-art. 179)
 
                              Art. 179. 
 
          (Procedure per la segnalazione delle violazioni) 
 
  1. Le procedure che attengono ai sistemi  interni  di  segnalazione
delle violazioni, previste dall'articolo 4-undecies del Testo  Unico,
sono approvate  dall'organo  di  amministrazione  delle  societa'  di
consulenza finanziaria e  definite  in  linea  con  il  principio  di
proporzionalita'. 
 
  2. Le procedure indicate al comma 1 sono idonee ad assicurare che i
soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione  delle
segnalazioni: 
 
  a)  non  siano   gerarchicamente   o   funzionalmente   subordinati
all'eventuale soggetto segnalato, non siano essi stessi  il  presunto
responsabile della violazione e non abbiano un  potenziale  interesse
correlato alle segnalazioni, tale da comprometterne l'imparzialita' e
l'indipendenza di giudizio; 
 
  b)  non  partecipino  all'adozione  degli  eventuali  provvedimenti
decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli  organi  aziendali
competenti. 
 
  3. Le societa' di consulenza finanziaria nominano  un  responsabile
dei sistemi interni di segnalazione delle  violazioni,  il  quale  ne
assicura la corretta funzionalita' e riferisce direttamente  e  senza
indugio agli organi aziendali competenti le informazioni  oggetto  di
segnalazione, ove rilevanti. 
 
  4. Le procedure indicate  al  comma  1  prevedono  che  i  soggetti
preposti alla ricezione, esame e valutazione delle  segnalazioni,  il
responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni,  e
ogni altro  soggetto  coinvolto,  sono  obbligati  ad  assicurare  la
confidenzialita' delle informazioni ricevute. 
 
  5. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresi': 
 
  a) fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  4-undecies  del
Testo  Unico,  i  soggetti  che  possono  attivare   i   sistemi   di
segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere
oggetto di segnalazione; 
 
  b) le modalita' attraverso cui segnalare le presunte violazioni; 
 
  c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni; 
 
  d) le modalita' e i tempi delle  fasi  procedurali  concernenti  la
trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti; 
 
  e) le ipotesi  in  cui  il  responsabile  dei  sistemi  interni  di
segnalazione  delle  violazioni  e'  tenuto   a   fornire   immediata
comunicazione agli organi aziendali competenti; 
 
  f) le modalita' attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto
segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di
una segnalazione; 
 
  g) l'obbligo per il soggetto segnalante  di  dichiarare  se  ha  un
interesse privato collegato alla segnalazione; 
 
  h)  nel  caso  in  cui  il  segnalante  sia  corresponsabile  delle
violazioni, un trattamento  privilegiato  per  quest'ultimo  rispetto
agli  altri  corresponsabili,  compatibilmente  con   la   disciplina
applicabile. 
 
  6. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione
delle violazioni, le societa' di consulenza finanziaria illustrano al
proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo
di segnalazione interno, indicando i presidi posti a  garanzia  della
riservatezza  dei  dati  personali  del  segnalante  e  del  presunto
responsabile della violazione. 
 
  7.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla   disciplina   sulla
protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di
segnalazione  delle  violazioni  redige  una  relazione  annuale  sul
corretto  funzionamento   dei   medesimi   sistemi,   contenente   le
informazioni  aggregate  sulle  risultanze  dell'attivita'  svolta  a
seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi
aziendali competenti e messa a disposizione del personale. 
 
  8. Fermo restando  il  rispetto  delle  disposizioni  dell'articolo
4-undecies del Testo Unico e del presente articolo,  le  societa'  di
consulenza  finanziaria   possono   esternalizzare   l'attivita'   di
ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.