Art. 179. (Procedure per la segnalazione delle violazioni) 1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'articolo 4-undecies del Testo Unico, sono approvate dall'organo di amministrazione delle societa' di consulenza finanziaria e definite in linea con il principio di proporzionalita'. 2. Le procedure indicate al comma 1 sono idonee ad assicurare che i soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni: a) non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato, non siano essi stessi il presunto responsabile della violazione e non abbiano un potenziale interesse correlato alle segnalazioni, tale da comprometterne l'imparzialita' e l'indipendenza di giudizio; b) non partecipino all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti. 3. Le societa' di consulenza finanziaria nominano un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalita' e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti. 4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialita' delle informazioni ricevute. 5. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresi': a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-undecies del Testo Unico, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione; b) le modalita' attraverso cui segnalare le presunte violazioni; c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni; d) le modalita' e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti; e) le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e' tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali competenti; f) le modalita' attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione; g) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione; h) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile. 6. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, le societa' di consulenza finanziaria illustrano al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione. 7. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei medesimi sistemi, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attivita' svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali competenti e messa a disposizione del personale. 8. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4-undecies del Testo Unico e del presente articolo, le societa' di consulenza finanziaria possono esternalizzare l'attivita' di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.