ART. 303
Regime fiscale degli utili distribuiti a societa' semplici
(articolo 32-quater, commi 1, 1-bis e 2, decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157)
1. I dividendi corrisposti alla societa' semplice si intendono
percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente
applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti
alle societa' semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma 7, dalle
societa' e dagli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a),
b), c) e d):
a) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione
dell'articolo 98, sono esclusi dalla formazione del reddito
complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;
b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione
dell'articolo 70, sono esclusi dalla formazione del reddito
complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare,
nell'esercizio in cui sono percepiti;
c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in
relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non
relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74, sono soggetti a
tassazione con applicazione della ritenuta di cui all'articolo 55 del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con la stessa aliquota e
alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 55;
d) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 82, comma
1, lettera c), concorrono alla formazione del reddito complessivo per
l'intero ammontare;
e) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio
dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una
ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 55 del testo
unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33; per i soggetti non residenti
indicati nel citato articolo 55, comma 5, la misura della predetta
ritenuta e' pari a quella stabilita dal medesimo comma 5.
2. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti
da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 162,
comma 1.
3 Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari
similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato
gestito da una societa' di gestione accentrata, e' applicata, in
luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 57 del testo unico in materia di versamenti e di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con
la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo
articolo 57. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e
l'imposta sostitutiva di cui al primo periodo sono operate sulla base
delle informazioni fornite dalla societa' semplice.