(Testo unico imposte sui redditi-art. 303)
                              ART. 303 
     Regime fiscale degli utili distribuiti a societa' semplici 
(articolo 32-quater, commi 1, 1-bis e  2,  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
                            2019, n. 157) 
 
1. I  dividendi  corrisposti  alla  societa'  semplice  si  intendono
percepiti  per  trasparenza  dai  rispettivi  soci  con   conseguente
applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti
alle  societa'  semplici,  in  qualsiasi  forma  e  sotto   qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma 7,  dalle
societa' e dagli enti di cui all'articolo 82, comma  1,  lettere  a),
b), c) e d): 
a)  per  la  quota  imputabile  a  soggetti  tenuti  all'applicazione
dell'articolo  98,  sono  esclusi  dalla   formazione   del   reddito
complessivo per il 95 per cento del loro ammontare; 
b)  per  la  quota  imputabile  a  soggetti  tenuti  all'applicazione
dell'articolo  70,  sono  esclusi  dalla   formazione   del   reddito
complessivo, nella misura del 41,86 per  cento  del  loro  ammontare,
nell'esercizio in cui sono percepiti; 
c)  per  la  quota  imputabile  alle  persone  fisiche  residenti  in
relazione  a  partecipazioni,  qualificate  e  non  qualificate,  non
relative all'impresa ai  sensi  dell'articolo  74,  sono  soggetti  a
tassazione con applicazione della ritenuta di cui all'articolo 55 del
testo unico in materia di versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con la  stessa  aliquota  e
alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 55; 
d) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 82,  comma
1, lettera c), concorrono alla formazione del reddito complessivo per
l'intero ammontare; 
e) per la quota imputabile a soggetti non  residenti  nel  territorio
dello Stato, sono soggetti  a  tassazione  con  applicazione  di  una
ritenuta nella misura prevista dal medesimo  articolo  55  del  testo
unico in materia di versamenti e di riscossione, di  cui  al  decreto
legislativo 24 marzo 2025,  n.  33;  per  i  soggetti  non  residenti
indicati nel citato articolo 55, comma 5, la  misura  della  predetta
ritenuta e' pari a quella stabilita dal medesimo comma 5. 
2. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli  utili  provenienti
da imprese o enti residenti o localizzati  in  Stati  o  territori  a
regime fiscale privilegiato individuati ai sensi  dell'articolo  162,
comma 1. 
3 Sugli utili derivanti dalle azioni  e  dagli  strumenti  finanziari
similari alle azioni, immessi  nel  sistema  di  deposito  accentrato
gestito da una societa' di  gestione  accentrata,  e'  applicata,  in
luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di  cui
all'articolo 57 del  testo  unico  in  materia  di  versamenti  e  di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n.  33,  con
la stessa aliquota e alle stesse  condizioni  previste  nel  medesimo
articolo 57. Le ritenute di cui al comma 1 del  presente  articolo  e
l'imposta sostitutiva di cui al primo periodo sono operate sulla base
delle informazioni fornite dalla societa' semplice.