ALLEGATO VIII. ARBITRATO SPECIALE Articolo 1 Apertura del procedimento Nel rispetto della Parte XV, ciascuna delle parti di una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione degli articoli della presente Convenzione relativi 1) alla pesca; 2) alla protezione e preservazione dell'ambiente marino; 3) alla ricerca scientifica marina; o 4) alla navigazione, incluso l'inquinamento da navi e da immissione, puo' sottoporre la controversia alla procedura speciale di arbitrato prevista dal presente Allegato con notifica scritta indirizzata all'altra parte o parti della controversia. La notifica e' accompagnata dall'esposizione delle conclusioni e dei motivi sui quali esse si fondano.