Articolo 2 Elenchi di esperti 1. Un elenco di esperti e' stilato e conservato con riferimento a ciascuno dei seguenti settori: 1) pesca; 2) protezione e preservazione dell'ambiente marino; 3) ricerca scientifica marina; e 4) alla navigazione, incluso l'inquinamento da navi e da immissioni. 2. In materia di pesca, l'elenco di esperti e' stilato e tenuto dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, in materia di ricerca scientifica marina dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa, in materia di navigazione, compreso l'inquinamento da navi e da immissioni, dall'Organizzazione Marittima Internazionale, o, in ciascun caso, dall'organo sussidiario appropriato al quale l'organizzazione, il programma o la commissione in questione ha delegato questa funzione. 3. Ciascuno Stato contraente ha diritto di nominare, in ciascuno di questi settori, due esperti la cui competenza negli aspetti giuridici, scientifici, o tecnici di tale settore sia fondata e generalmente riconosciuta e che godano della piu' alta reputazione di imparzialita' e di integrita'. In ciascun settore, l'elenco e' composto dai nomi delle persone cosi' designate. 4. Se in un qualsiasi momento, il numero degli esperti nominati da uno Stato contraente nell'elenco cosi' formato e' inferiore a due, tale Stato contraente ha diritto di effettuare tante altre nomine quante sono necessarie. 5. Il nome di un esperto rimane nell'elenco fino a quando non sia ritirato dallo Stato contraente che ha effettuato la nomina, fatto salvo che tale esperto continua a partecipare a ciascun tribunale arbitrale speciale nel quale sia stato nominato fino a quando il procedimento innanzi a tale tribunale non sia concluso.