(Allegato VIII - art. 2)
                             Articolo 2 
                         Elenchi di esperti 
1. Un elenco di esperti e' stilato e  conservato  con  riferimento  a
ciascuno  dei  seguenti  settori:   1)   pesca;   2)   protezione   e
preservazione dell'ambiente marino; 3) ricerca scientifica marina;  e
4) alla navigazione, incluso l'inquinamento da navi e da immissioni. 
2. In materia di pesca, l'elenco di esperti e' stilato e tenuto dalla
Organizzazione   delle   Nazioni   Unite   per   l'Alimentazione    e
l'Agricoltura, in materia di protezione e preservazione dell'ambiente
marino dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente,  in  materia
di  ricerca  scientifica  marina  dalla   Commissione   Oceanografica
Intergovernativa, in materia di navigazione, compreso  l'inquinamento
da   navi   e   da    immissioni,    dall'Organizzazione    Marittima
Internazionale,  o,  in   ciascun   caso,   dall'organo   sussidiario
appropriato al quale l'organizzazione, il programma o la  commissione
in questione ha delegato questa funzione. 
3. Ciascuno Stato contraente ha diritto di nominare, in  ciascuno  di
questi  settori,  due  esperti  la  cui  competenza   negli   aspetti
giuridici, scientifici, o tecnici  di  tale  settore  sia  fondata  e
generalmente riconosciuta e che godano della piu' alta reputazione di
imparzialita' e  di  integrita'.  In  ciascun  settore,  l'elenco  e'
composto dai nomi delle persone cosi' designate. 
4. Se in un qualsiasi momento, il numero degli  esperti  nominati  da
uno Stato contraente nell'elenco cosi' formato e'  inferiore  a  due,
tale Stato contraente ha diritto di  effettuare  tante  altre  nomine
quante sono necessarie. 
5. Il nome di un esperto rimane nell'elenco fino  a  quando  non  sia
ritirato dallo Stato contraente che ha effettuato  la  nomina,  fatto
salvo che tale esperto continua a  partecipare  a  ciascun  tribunale
arbitrale speciale nel quale sia stato  nominato  fino  a  quando  il
procedimento innanzi a tale tribunale non sia concluso.