Articolo 3 Costituzione del tribunale arbitrale speciale Ai fini della procedura prevista nel presente Allegato, il tribunale arbitrale speciale e' costituito, salvo che le parti convengano diversamente, come segue: a) nel rispetto della lettera g), il tribunale arbitrale speciale e' composto da cinque membri. b) La parte che apre il procedimento nomina due membri da scegliere preferibilmente dall'elenco od elenchi appropriati di cui all'articolo 1 del presente Allegato, relativi all'oggetto della controversia, uno dei quali puo' essere suo cittadino. Le nomine sono inserite nella notifica di cui all'articolo 2 del presente Allegato. c) L'altra parte della controversia nomina, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato, due membri da scegliere preferibilmente dall'elenco od elenchi appropriati, relativi all'oggetto della controversia, uno dei quali puo' essere suo cittadino. Se le nomine non sono effettuate entro tale termine, la parte che ha aperto il procedimento puo', entro due settimane dalla scadenza di tale termine, chiedere che le nomine siano fatte conformemente alla lettera e). d) Le parti della controversia nominano di comune accordo il Presidente del tribunale arbitrale speciale, scelto preferibilmente dall'elenco appropriato, che deve essere cittadino di uno Stao terzo salvo che le parti non convengano diversamente. Se, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato, le parti non riescono a raggiungere un accordo sulla nomina del Presidente, la nomina e' effettuata conformemente alla lettera e), su richiesta di una delle parti della controversia. Tale richiesta e' presentata entro due settimane dalla scadenza del termine sopra menzionato di 30 giorni. e) Salvo che le parti non stabiliscano che la nomina sia effettuata da una persona o da uno Stato terzo da loro scelto, il Segretario generale delle Nazioni Unite effettua le nomine necessarie entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di cui alle lettere c) e d). Le nomine di cui alla presente lettera sono tratte dall'elenco od elenchi appropriati di esperti di cui all'articolo 2 del presente Allegato ed in consultazione con le parti della controversia e con l'organizzazione internazionale interessata. I membri cosi' nominati devono avere diversa cittadinanza e non possono essere al servizio, abitualmente residenti nel territorio, o cittadini di alcuna delle parti della controversia. f) I seggi vacanti sono ricoperti secondo le modalita' previste per la nomina iniziale. g) Le parti che hanno un interesse comune ad agire nominano congiuntamente due membri del tribunale di comune accordo. Quando vi sono piu' parti che hanno interessi ad agire disgiunti o quando vi e' disaccordo sul punto di sapere se esse hanno un interesse comune ad agire, ciascuna di loro nomina un membro del tribunale. h) Nelle controversie che coinvolgono piu' di due parti, si applicano, fin dove possibile, le disposizioni di cui alle lettere da a) ad f).