(Allegato VIII - art. 3)
                             Articolo 3 
            Costituzione del tribunale arbitrale speciale 
Ai fini della procedura prevista nel presente Allegato, il  tribunale
arbitrale speciale e'  costituito,  salvo  che  le  parti  convengano
diversamente, come segue: 
a) nel rispetto della lettera g), il tribunale arbitrale speciale  e'
composto da cinque membri. 
b) La parte che apre il procedimento nomina due membri  da  scegliere
preferibilmente   dall'elenco   od   elenchi   appropriati   di   cui
all'articolo 1 del  presente  Allegato,  relativi  all'oggetto  della
controversia, uno dei quali puo' essere suo cittadino. Le nomine sono
inserite nella notifica di cui all'articolo 2 del presente Allegato. 
c) L'altra parte della controversia nomina,  entro  30  giorni  dalla
ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato,
due  membri  da  scegliere  preferibilmente  dall'elenco  od  elenchi
appropriati, relativi all'oggetto della controversia, uno  dei  quali
puo' essere suo cittadino. Se le nomine  non  sono  effettuate  entro
tale termine, la parte che ha aperto il procedimento puo', entro  due
settimane dalla scadenza di tale  termine,  chiedere  che  le  nomine
siano fatte conformemente alla lettera e). 
d)  Le  parti  della  controversia  nominano  di  comune  accordo  il
Presidente del tribunale arbitrale speciale,  scelto  preferibilmente
dall'elenco appropriato, che deve essere cittadino di uno Stao  terzo
salvo che le parti non convengano diversamente. Se, entro  30  giorni
dalla ricezione della notifica di cui  all'articolo  1  del  presente
Allegato, le parti non riescono a raggiungere un accordo sulla nomina
del Presidente, la nomina e' effettuata  conformemente  alla  lettera
e),  su  richiesta  di  una  delle  parti  della  controversia.  Tale
richiesta e'  presentata  entro  due  settimane  dalla  scadenza  del
termine sopra menzionato di 30 giorni. 
e) Salvo che le parti non stabiliscano che la nomina  sia  effettuata
da una persona o da uno Stato terzo da  loro  scelto,  il  Segretario
generale delle Nazioni Unite effettua le nomine necessarie  entro  30
giorni dalla ricezione della richiesta di cui alle lettere c)  e  d).
Le nomine di cui alla presente lettera  sono  tratte  dall'elenco  od
elenchi appropriati di esperti di cui  all'articolo  2  del  presente
Allegato ed in consultazione con le parti della  controversia  e  con
l'organizzazione internazionale interessata. I membri cosi'  nominati
devono avere diversa cittadinanza e non possono essere  al  servizio,
abitualmente residenti nel territorio, o cittadini  di  alcuna  delle
parti della controversia. 
f) I seggi vacanti sono ricoperti secondo le modalita'  previste  per
la nomina iniziale. 
g)  Le  parti  che  hanno  un  interesse  comune  ad  agire  nominano
congiuntamente due membri del tribunale di comune accordo. Quando  vi
sono piu' parti che hanno interessi ad agire disgiunti o quando vi e'
disaccordo sul punto di sapere se esse hanno un interesse  comune  ad
agire, ciascuna di loro nomina un membro del tribunale. 
h)  Nelle  controversie  che  coinvolgono  piu'  di  due  parti,   si
applicano, fin dove possibile, le disposizioni di cui alle lettere da
a) ad f).