(Allegato VIII - art. 5)
                             Articolo 5 
                       Accertamento dei fatti 
1. Le parti  di  una  controversia  relativa  all'interpretazione  od
all'applicazione  delle  disposizioni  della   presente   Convenzione
relative  a  1)  la  pesca;  2)   la   protezione   e   preservazione
dell'ambiente  marino;  3)  la  ricerca  scientifica  marina;  4)  la
navigazione, incluso l'inquinamento da navi e da immissioni,  possono
in qualunque momento concordare di chiedere ad un tribunale arbitrale
speciale, costituito conformemente all'art. 3 del presente  Allegato,
di condurre una inchiesta e ad accertare i  fatti  all'origine  della
controversia. 
2. Salvo che le parti non convengano diversamente, i fatti constatati
dal tribunale arbitrale speciale in applicazione del  numero  1  sono
considerati come accertati tra le parti. 
3. Se tutte le parti della controversia lo richiedono,  il  tribunale
arbitrale speciale puo' formulare delle  raccomandazioni  che,  senza
avere il valore di una decisione, costituiscono soltanto la base  per
un riesame ad opera delle parti  delle  questioni  all'origine  della
controversia. 
4. Nel rispetto del numero 2, il tribunale arbitrale speciale  agisce
confermemente al presente Allegato, salvo che le parti non convengano
diversamente.