(Allegato IX - art. 1)
          ALLEGATO IX. PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 
                             Articolo 1 
                           Uso dei termini 
Ai fini dell'articolo 305 e del presente  Allegato,  si  intende  per
"organizzazione internazionale" una  organizzazione  intergovernativa
costituita da Stati alla quale gli Stati che  ne  sono  membri  hanno
trasferito  competenza  sulle  materie  di  cui  tratta  la  presente
Convenzione, inclusa la competenza a concludere dei trattati su  tali
materie.