ALLEGATO IX. PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Articolo 1 Uso dei termini Ai fini dell'articolo 305 e del presente Allegato, si intende per "organizzazione internazionale" una organizzazione intergovernativa costituita da Stati alla quale gli Stati che ne sono membri hanno trasferito competenza sulle materie di cui tratta la presente Convenzione, inclusa la competenza a concludere dei trattati su tali materie.