(Allegato IX - art. 2)
                             Articolo 2 
                                Firma 
Le  organizzazioni  internazionali  possono   firmare   la   presente
Convenzione  se  la  maggioranza  dei  loro  Stati  membri  ne   sono
firmatari. Al momento della  firma,  l'organizzazione  internazionale
effettua una dichiarazione nella  quale  specifica  i  settori  retti
dalla presente Convenzione rispetto ai quali la competenza  e'  stata
trasferita a tale organizzazione  dai  suoi  Stati  membri  che  sono
firmatari della presente Convenzione, e la natura e  l'estensione  di
tale competenza.