Articolo 2 Firma Le organizzazioni internazionali possono firmare la presente Convenzione se la maggioranza dei loro Stati membri ne sono firmatari. Al momento della firma, l'organizzazione internazionale effettua una dichiarazione nella quale specifica i settori retti dalla presente Convenzione rispetto ai quali la competenza e' stata trasferita a tale organizzazione dai suoi Stati membri che sono firmatari della presente Convenzione, e la natura e l'estensione di tale competenza.