Articolo 3 Conferma formale ed adesione 1. Una organizzazione internazionale puo' depositare il suo strumento di conferma formale o di adesione se la maggioranza dei suoi Stati membri deposita o ha depositato il suo strumento di ratifica o di accessione. 2. Gli strumenti depositati dalla organizzazione internazionale devono contenere gli impegni e le dichiarazioni richieste dagli articoli 4 e 5 del presente Allegato.