(Allegato IX - art. 4)
                             Articolo 4 
        Estensione della partecipazione, diritti ed obblighi 
1.  Lo  strumento  di  conferma  formale  o  di   adesione   di   una
organizzazione internazionale deve contenere l'impegno di accettare i
diritti  e  gli  obblighi  degli  Stati   previsti   dalla   presente
Convenzione con riferimento ai settori rispetto ai quali le e'  stata
trasferita la competenza dagli Stati  membri  che  sono  parti  della
presente Convenzione. 
2. Le organizzazioni internazionali sono  contraenti  della  presente
Convenzione nei limiti della competenza definita nelle dichiarazioni,
comunicazioni di informazioni o notifiche di cui all'articolo  5  del
presente Allegato. 
3. Per quanto riguarda i settori nei quali  la  competenza  e'  stata
loro   trasferita   dagli   Stati   membri,    tali    organizzazioni
internazionali esercitano i diritti ed  adempiono  agli  obblighi  di
cui, in base alla presente Convenzione,  sarebbero  titolari  i  loro
Stati membri che sono parti della Convenzione. Gli  Stati  membri  di
una organizzazione internazionale non esercitano  le  competenze  che
hanno trasferito a quest'ultima. 
4.  La  partecipazione  di  una  organizzazione  internazionale   non
conferisce in alcun caso una rappresentanza superiore  a  quella  cui
avrebbero altrimenti diritto gli Stati  membri  che  sono  contraenti
della Convenzione; questa disposizione si applica in  particolare  ai
diritti in materia di adozione di decisioni. 
5.  La  partecipazione  di  una  organizzazione  internazionale   non
conferisce in  alcun  caso  alcun  diritto,  in  base  alla  presente
Convenzione, agli Stati membri dell'organizzazione che non sono Stati
contraenti della presente Convenzione. 
6. Nel caso di conflitto  tra  gli  obblighi  di  una  organizzazione
internazionale  derivanti  dalla  presente  Convenzione  ed  i   suoi
obblighi derivanti dall'accordo istitutivo o da altri atti  connessi,
prevalgono gli obblighi di cui alla presente Convenzione.