(Allegato IX - art. 5)
                             Articolo 5 
              Dichiarazioni, notifiche e comunicazioni 
1.  Lo  strumento  di  conferma  formale  o  di   adesione   di   una
organizzazione internazionale deve contenere una dichiarazione  nella
quale si specificano i settori regolati  dalla  presente  Convenzione
rispetto  ai  quali  la   competenza   e'   stata   trasferita   alla
organizzazione dai  suoi  Stati  membri  che  sono  contraenti  della
presente Convenzione. 
2.  Al  momento  della  ratifica  o   dell'adesione   alla   presente
Convenzione o nel momento in cui  l'organizzazione  deposita  il  suo
strumento di conferma formale o di adesione, valendo tra  le  due  la
data   successiva,   gli   Stati   membri   di   una   organizzazione
internazionale effettuano una dichiarazione nella quale specificano i
settori disciplinati dalla presente  Convenzione  rispetto  ai  quali
hanno trasferito competenza alla organizzazione. 
3. Si presume che gli Stati contraenti che sono Stati membri  di  una
organizzazione  internazionale,  che  e'  contraente  della  presente
Convenzione, siano competenti su tutte  quelle  materie  disciplinate
dalla  presente  Convenzione  rispetto  alle  quali  non   e'   stato
espressamente dichiarato, notificato o comunicato, da tali Stati,  il
trasferimento  della  competenza  alla  organizzazione,  in  base  al
presente articolo. 
4. L'organizzazione internazionale ed i suoi Stati  membri  che  sono
Stati contraenti notificano prontamente al depositario della presente
Convenzione  ogni   modifica   relativa   alla   ripartizione   delle
competenze, inclusi nuovi trasferimenti  di  competenza,  specificati
nella dichiarazione di cui ai numeri 1 e 2. 
5. Ogni  Stato  contraente  puo'  richiedere  ad  una  organizzazione
internazionale ed ai suoi Stati membri che siano Stati contraenti  di
fornire informazioni su chi, tra l'organizzazione e gli Stati membri,
abbia la competenza su di una specifica questione che sia  sorta.  La
organizzazione e gli Stati membri  coinvolti  devono  fornire  queste
informazioni   entro   un   termine   ragionevole.   L'organizzazione
internazionale  e  gli  Stati  membri  possono  anche,   di   propria
iniziativa, fornire queste informazioni. 
6. Le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni di informazioni di cui
al presente articolo devono  specificare  la  natura  e  l'estensione
della competenza trasferita.