(Allegato IX - art. 6)
                             Articolo 6 
                           Responsabilita' 
1. Le Parti che hanno la competenza  ai  sensi  dell'articolo  5  del
presente Allegato sono responsabili dell'inadempimento degli obblighi
e di ogni altra violazione della presente Convenzione. 
2. Ogni  Stato  contraente  puo'  richiedere  ad  una  organizzazione
internazionale od ai suoi Stati membri che sono Stati  contraenti  di
indicare su chi  grava  la  responsabilita'  in  un  caso  specifico.
L'organizzazione e gli Stati membri coinvolti devono  fornire  queste
informazioni. Se essi non le forniscono entro un termine ragionevole,
o se essi  comunicano  delle  informazioni  contraddittorie,  vengono
considerati solidalmente responsabili.