(Allegato IX - art. 7)
                             Articolo 7 
                    Soluzione delle controversie 
1. Nel momento del deposito del suo strumento di conferma  formale  o
di  adesione,  od  in  qualsiasi  altro   momento   successivo,   una
organizzazione  internazionale  e'  libera  di  scegliere,  con   una
dichiarazione scritta, uno  o  piu'  dei  mezzi  di  soluzione  delle
controversie  relative  all'interpretazione  od  applicazione   della
presente Convenzione, previste dall'articolo 287, 1, a), c) o d). 
2. La Parte XV si applica mutatis mutandis a  qualsiasi  controversia
tra i contraenti della presente Convenzione, una o piu'  delle  quali
siano organizzazioni internazionali. 
3. Quando una organizzazione internazionale e uno  o  piu'  dei  suoi
Stati  membri  agiscono  o  sono  convenuti  rispetto   alla   stessa
controversia, o hanno un interesse comune ad agire,  si  ritiene  che
l'organizzazione abbia  accettato  gli  stessi  procedimenti  per  la
soluzione delle controversie degli Stati  membri;  quando,  tuttavia,
uno Stato membro  ha  scelto  soltanto  la  Corte  internazionale  di
giustizia ai sensi dell'articolo 287, si ritiene che l'organizzazione
e lo Stato membro coinvolto abbiano  accettato  l'arbitrato  previsto
dall'Allegato VII, salvo che le parti della controversia non decidano
diversamente.