(Allegato IX - art. 8)
                             Articolo 8 
                    Applicazione della Parte XVII 
1. La Parte XVII si  applica  mutatis  mutandis  alle  organizzazioni
internazionali salvo nelle ipotesi seguenti: 
a)  lo  strumento  di  conferma  formale  o  di   adesione   di   una
organizzazione  internazionale  non   viene   considerato   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 308, 1; 
b) i) una organizzazione internazionale ha la capacita' esclusiva  di
agire relativamente all'applicazione degli articoli da 312 a 315, nei
limiti in cui  essa  e'  competente  ai  sensi  dell'articolo  5  del
presente Allegato su tutta la materia soggetta ad emendamento; 
ii)  lo  strumento  di  conferma  formale  o  di  adesione   di   una
organizzazione  internazionale  relativo  ad  un  emendamento  su  un
settore che rientra interamente nella competenza della organizzazione
internazionale, ai sensi dell'articolo 5 del  presente  Allegato,  e'
considerato come strumento di ratifica od adesione di ciascuno  degli
Stati membri che sono Stati  contraenti,  ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 316, 1, 2 e 3; 
iii)  lo  strumento  di  conferma  formale  o  di  adesione  di   una
organizzazione internazionale non e' preso in considerazione ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 316, 1 e 2, in tutti gli altri casi; 
c) i)  una  organizzazione  internazionale  non  puo'  denunciare  la
presente Convenzione conformemente all'articolo 317 se  qualcuno  dei
suoi Stati membri e' uno  Stato  contraente  e  se  essa  continua  a
rispondere ai requisiti  specificati  nell'articolo  1  del  presente
Allegato. 
ii) una organizzazione internazionale  deve  denunciare  la  presente
Convenzione quando nessuno dei suoi Stati membri e' Stato  contraente
o se  la  organizzazione  internazionale  cessa  di  rispondere  alle
condizioni  previste  dall'articolo  1  del  presente  Allegato.   La
denuncia ha effetto immediatamente.