(Annesso B.8-art. 3)
                             Articolo 3 
Per poter  beneficiare  delle  agevolazioni  accordate  dal  presente
allegato: 
a) le merci  importate  in  regime  di  traffico  frontaliero  devono
   appartenere ad un frontaliero stabilito nella  zona  di  frontiera
   attigua a quella di ammissione temporanea; 
b) il materiale destinato alla coltivazione  dei  fondi  deve  essere
   utilizzato  da  frontalieri  stabiliti  nella  zona  di  frontiera
   attigua a quella di ammissione temporanea  che  coltivano  terreni
   situati in quest'ultima zona di frontiera. Questo  materiale  deve
   essere utilizzato per l'esecuzione di lavori agricoli o di  lavori
   forestali, quali lo scarico o il trasporto di legname,  oppure  la
   piscicoltura; 
c) il traffico frontaliero  a  fini  di  riparazione,  lavorazione  o
   trasformazione  deve   essere   privo   di   qualsiasi   carattere
   commerciale.