(Annesso B.8-art. 5)
                             Articolo 5 
1. Il termine per la riesportazione delle merci importate  in  regime
   di traffico frontaliero e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla
   data della loro ammissione temporanea. 
2. Tuttavia, il materiale destinato  alla  coltivazione  dei  terreni
deve essere riesportato a lavori ultimati.