(Atto finale - Allegato I)
 ANNESSI ALL'ATTO FINALE DELLA TERZA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE 
                        SUL DIRITTO DEL MARE 
                             Allegato I 
                            RISOLUZIONE I 
ISTITUZIONE   DELLA   COMMISSIONE   PREPARATORIA   PER    L'AUTORITA'
INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI E PER IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEL 
DIRITTO DEL MARE 
   La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, 
Avendo adottato la Convenzione  sul  Diritto  del  Mare  che  prevede
l'istituzione dell'Autorita' Internazionale dei Fondi  Marini  e  del
Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare, 
Avendo deciso di adottare tutte le misure possibili per garantire che
l'Autorita' e il Tribunale inizino a operare in modo efficace e senza
ritardi immotivati, e di emanare le disposizioni  necessarie  perche'
essi entrino in funzione, 
Avendo deciso di creare a questo fine una Commissione Preparatoria, 
Decide quanto segue: 
1.  Viene  istituita  la  Commissione  Preparatoria  per  l'Autorita'
Internazionale dei Fondi Marini e per il Tribunale Internazionale per
il  Diritto  del  Mare.  Non  appena  50  Stati  avranno  firmato  la
Convenzione o  vi  avranno  aderito,  il  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite convochera' la Commissione che si riunira' non prima di
60 giorni e non oltre 90 giorni dalla data di convocazione. 
2. La Commissione non e' costituita dai rappresentanti degli Stati  e
della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la
Namibia, che hanno firmato la  Convenzione  o  vi  hanno  aderito.  I
rappresentanti dei firmatari  dell'Atto  Finale  possono  partecipare
pienamente  alle  deliberazioni  della  Commissione  in  qualita'  di
osservatori, ma non hanno titolo a partecipare alle  decisioni  della
stessa. 
3.  La  Commissione  elegge  il  proprio  presidente  e   gli   altri
funzionari. 
4. Le norme procedurali della Terza Conferenza  delle  Nazioni  Unite
sul Diritto del Mare  si  applicano  mutatis  mutandis,  all'adozione
delle norme procedurali della Commissione. 
5. La Commissione: 
   a) prepara l'ordine del giorno provvisorio per la prima sessione 
      dell'Assemblea e del Consiglio e, quando e' opportuno,  formula
raccomandazioni in merito agli argomenti in esso previsti; 
   b) prepara un disegno di norme procedurali per l'Assemblea e per 
      il Consiglio; 
   c) formula raccomandazioni in merito al bilancio del primo 
      esercizio finanziario dell'Autorita'; 
   d) formula raccomandazioni in merito alle relazioni tra 
      l'Autorita'  e  le  Nazioni  Unite   e   altre   organizzazioni
internazionali; 
   e) formula raccomandazioni in merito al Segretariato 
      dell'Autorita' conformemente alle pertinenti disposizioni della
Convenzione; 
   f) intraprende gli studi necessari relativi all'istituzione della 
      sede dell'Autorita' ed emana le raccomandazioni pertinenti; 
   g) stila un disegno delle norme, regolamenti e procedure 
      necessarie affinche' l'Autorita' possa iniziare le sue 
      funzioni, ivi incluso un disegno di regolamento relativo alla 
      gestione    finanziaria    e    all'amministrazione     interna
dell'Autorita'; 
   h) esercita i poteri e le funzioni ad essa assegnati dalla 
      risoluzione II della Terza Conferenza delle Nazioni  Unite  sul
Diritto del Mare, relativa agli investimenti preparatori; 
   i) intraprende lo studio dei problemi che potrebbero insorgere per 
      gli Stati in via di sviluppo, produttori terrestri, che con 
      maggiore probabilita' rischiano di essere disturbati dalla 
      produzione di minerali provenienti dall'Area, con l'obiettivo 
      di contenere al minimo le loro difficolta' e di aiutarli ad 
      attuare i necessari correttivi economici, ivi inclusi gli studi 
      per la creazione di un fondo di compensazione;  la  Commissione
sottopone all'Autorita' raccomandazioni a questo proposito. 
6. La Commissione ha la capacita' giuridica necessaria  all'esercizio
delle sue funzioni e all'assolvimento dei suoi obiettivi, quali  sono
enunciati nella presente risoluzione. 
7. La Commissione istituisce gli organismi sussidiari che si  rendono
necessari per l'esercizio  delle  sue  funzioni  e  ne  stabilisce  i
compiti e le  norme  procedurali.  Puo'  anche  ricorrere  a  esperti
esterni, se e' necessario, in accordo con  la  consuetudine  corrente
delle Nazioni Unite di facilitare il compito di organismi a tal  fine
istituiti. 
8. La Commissione istituisce una commissione speciale per  l'Impresa,
investita delle funzioni menzionate al numero 12 della risoluzione  H
della terza Conferenza delle Nazioni  Unite  sul  Diritto  del  Mare,
relativamente agli investimenti preparatori. La commissione  speciale
prende tutte le misure necessarie alla tempestiva entrata in funzione
dell'Impresa. 
9. La Commissione istituisce una commissione speciale  investita  dei
problemi che potrebbero insorgere per gli Stati in via  di  sviluppo,
produttori terrestri, che  con  maggiori  probabilita'  rischiano  di
essere disturbati dalla produzione di minerali provenienti dall'Area,
alla quale demanda le funzioni menzionate al numero 5, i). 
10. La Commissione stila un rapporto contenente le raccomandazioni da
sottoporre alla riunione dei Paesi contraenti convocata conformemente
all'Allegato  VI,  articolo  4,  della  Convenzione,  in  materia  di
disposizioni pratiche per l'istituzione del Tribunale  Internazionale
per il Diritto del Mare. 
11. La Commissione prepara un rapporto finale su tutte  le  questioni
pertinenti al suo mandato, salvo quanto stabilito al  numero  10,  da
sottoporre  alla  prima  sessione  dell'Assemblea.  Ogni  azione   da
intraprendere sulla base di tale rapporto deve essere  conforme  alle
disposizioni  della  Convenzione,  relativamente  ai  poteri  e  alle
funzioni demandati ai rispettivi organi dell'Autorita'. 
12. La Commissione si riunisce presso la sede  dell'Autorita'  se  le
strutture sono disponibili; tali riunioni avvengono con la  frequenza
necessaria al rapido assorbimento delle sue funzioni. 
13. La Commissione resta in carica fino alla conclusione della  prima
sessione dell'Assemblea, dopodiche' i suoi  beni  e  archivi  vengono
trasferiti all'Autorita'. 
14. Le spese della Commissione debbono essere imputate  sul  bilancio
ordinario  delle  Nazioni  Unite,  subordinatamente  all'approvazione
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
15.  Il  Segretario  Generale  delle  Nazioni  Unite  fornisce   alla
Commissione tutti i servizi di segretariato che si rendono necessari. 
16. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite  porta  all'attenzione
dell'Assemblea  Generale,  per  le  azioni  del  caso,  la   presente
risoluzione con particolare riferimento ai numeri 14 e 15. 
                           RISOLUZIONE II 
                   INVESTIMENTI PREPARATORI NELLE 
              ATTIVITA' PRELIMINARI RELATIVE AI NODULI 
                            POLIMETALLICI 
   La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare 
Avendo adottato la Convenzione sul Diritto del Mare (d'ora in  avanti
definita "Convenzione"), 
Avendo istituito, con la risoluzione I, la  Commissione  Preparatoria
dell'Autorita'  Internazionale  dei  Fondi  Marini  e  del  Tribunale
Internazionale  del  Diritto  del  Mare  (d'ora  in  avanti  definita
"Commissione"), e avendo ad essa demandato il compito di  stilare  un
disegno di norme, regolamenti e  procedure  necessarie  a  consentire
all'Autorita' di iniziare le proprie funzioni, come pure di formulare
raccomandazioni perche' l'Impresa possa tempestivamente  iniziare  ad
operare efficacemente, 
Desiderando emanare disposizioni affinche' gli Stati e altri soggetti
effettuino investimenti  compatibili  con  il  regime  internazionale
previsto nella Parte XI della Convenzione e negli Allegati  relativi,
prima dell'entrata in vigore della Convenzione, 
Riconoscendo la necessita' di garantire che l'Impresa sia dotata  dei
mezzi finanziari, della tecnologia e della  competenza  necessaria  a
consentirle di condurre attivita' nell'Area con la  stessa  efficacia
degli Stati e degli altri soggetti menzionati al numero precedente, 
Decide quanto segue: 
1. Ai fini della presente risoluzione: 
   a) la definizione "investitore pioniere" si riferisce a: 
      i) Francia, Giappone, India e Unione Sovietica, o a un'impresa 
         statale di uno di questi Stati, o a una persona fisica o 
         giuridica che abbia la nazionalita' di uno di questi Stati o 
         sia posta sotto l'effettivo controllo di uno di questi Stati 
         o di soggetti che ne hanno la nazionalita', a condizione che 
         lo Stato in questione firmi la Convenzione e tali imprese 
         statali o persone o giuridiche abbiano investito, prima del 
         1 gennaio 1983, l'equivalente di almeno 30 milioni di 
         dollari statunitensi (calcolati in dollari costanti del 
         1982) in attivita' preliminari, e abbia speso non meno del 
         10% di tale importo nell'individuazione, nel rilievo e nella
valutazione dell'area specificata al numero 3, a); 
     ii) quattro soggetti costituiti da persone fisiche o giuridiche 
         (1) che abbiano la nazionalita' di uno o piu' d'uno degli 
         Stati seguenti o siano sotto l'effettivo controllo di uno o 
         piu' d'uno di essi: Belgio, Canada, Giappone, Gran Bretagna, 
         Irlanda del Nord, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Federale 
         di Germania, e Stati Uniti d'America, purche' lo Stato o gli 
         Stati certificatori firmino la Convenzione e i soggetti di 
         cui sopra abbiano investito, prima del 1 gennaio 1983, i 
         capitali previsti nelle attivita' specificate al punto i) di
cui sopra; 
 
(1) Per stabilirne identita' e composizione  vedere  Sea-bed  mineral
resources  development:  recent  activities  of   the   international
international consortia e allegato, pubblicato dal Department of  the
International  Economic  and  Social  Affairs  delle  Nazioni   Unite
(SI/ESA/107 e Allegato 1) 
    iii) qualunque Stato in via di sviluppo che firmi la Convenzione 
         o qualunque impresa di Stato o persona fisica o giuridica 
         che possegga la nazionalita' di tale Stato o sia sotto 
         l'effettivo controllo di esso o di soggetti che ne hanno la 
         nazionalita', oppure qualunque gruppo costituito dai 
         soggetti si cui sopra che, prima del 1 gennaio 1985, abbia 
         investito i capitali previsti al punto i) di cui sopra nelle
attivita' ivi specificate. 
         I diritti dell'investitore pioniere possono essere trasmessi
al suo successore. 
                       b) Si intendono per "attivita' preliminari" le 
               iniziative, gli impegni finanziari e altre risorse, le 
                  indagini, gli accertamenti, la ricerca, i lavori di 
                                ingegneria e altre attivita' relative 
               all'identificazione, all'individuazione, all'analisi e 
                   valutazione sistematica dei noduli polimetallici e 
                        alla definizione delle condizioni tecniche ed 
                     economiche che ne consentono lo sfruttamento. Le 
               attivita' preliminari includono: 
                          i) ogni attivita' in mare di osservazione e 
                           valutazione che si prefigga l'obiettivo di 
                             determinare e documentare natura, forma, 
                  concentrazione, distribuzione e qualita' dei noduli 
                         polimetallici, nonche' i fattori ambientali, 
                       tecnici e di altro genere di cui si deve tener 
                  conto prima dello sfruttamento; 
                 ii) il recupero dell'Area di noduli polimetallici in 
                        funzione della progettazione, fabbricazione e 
                     sperimentazione delle attrezzature da utilizzare 
                  per lo sfruttamento di tali noduli; 
                c) si intende per "Stato certificatore" uno Stato che 
                  firmi la Convenzione e certifichi che l'investitore 
                    pioniere ha impegnato i capitali specificati alla 
                 lettera a), assumendo nei confronti dell'investitore 
                   pioniere lo stesso ruolo dello Stato promotore che 
                 patrocina una richiesta conformemente all'articolo 4 
               dell'Allegato III della Convenzione; 
                   d) si intende per "noduli polimetallici" una delle 
                           risorse dell'Area costituita da depositi o 
                     concrezioni, sulla superficie del fondo marino o 
                        immediatamente al di sotto di essa, di noduli 
               contenenti manganese, nickel, cobalto e rame; 
            e) si intende per "area di attivita' preliminare" un'area 
                assegnata dalla Commissione a un investitore pioniere 
                per condurre attivita' preliminari conformemente alla 
                   presente risoluzione. Tale area non puo' avere una 
                    superficie superiore a 150.000 km2. L'investitore 
                 pioniere restituira' frazioni dell'area di attivita' 
                    preliminari che torneranno a far parte integrante 
               dell'Area secondo la tabella seguente: 
                   i) 20% dell'area assegnata, allo scadere del terzo 
                  anno dalla data dell'assegnazione; 
               ii) un ulteriore 10% dell'area assegnata, allo scadere 
                  del quinto anno dalla data dell'assegnazione; 
                iii) un ulteriore 20% dell'area assegnata, o frazione 
                  superiore se essa eccede la superficie da sfruttare 
                        determinata in base alle norme, regolamenti e 
                  procedure dell'Autorita', allo scadere di otto anni 
                    dalla data di attribuzione dell'area o dalla data 
                    dell'autorizzazione a produrre, scegliendo tra le 
                  due quella precedente; 
                 f) le definizioni di "Area", "Autorita'", "attivita' 
                     nell'Area" e "risorse" hanno il significato loro 
               attribuito dalla Convenzione. 
2. Non appena la Commissione iniziera'  a  operare,  ogni  Stato  che
abbia firmato la Convenzione puo' inoltrare domanda alla  Commissione
di registrazione quale investitore pioniere, in nome  proprio  o  per
conto di una qualsiasi delle imprese statali  o  soggetti  o  persone
fisiche o giuridiche menzionate  al  numero  1,  a).  La  Commissione
registrera' il richiedente come investitore pioniere se la domanda: 
   a) e' accompagnata, nel caso di uno Stato che abbia firmato la 
      Convenzione, da una dichiarazione che certifichi l'importo 
      dell'investimento effettuato conformemente al numero 1, a) e, 
      in tutti gli altri casi, da un attestato dell'importo investito
emesso da uno o piu' Stati certificatori; e 
   b) e' conforme alle altre disposizioni della presente risoluzione, 
      ivi incluso il numero 5. 
3. a) Ogni domanda riguarda  un'area  che  non  necessariamente  deve
      essere un'unica superficie  continua,  abbastanza  ampia  e  di
      valore  commerciale  stimato  sufficiente  a   consentire   due
      estrazioni minerarie. La domanda deve  indicare  le  coordinate
      dell'area che ne definiscano la  superficie  complessiva  e  ne
      consentano la divisione in  due  parti  di  valore  commerciale
      stimato equivalente, e deve comprendere tutti i dati di cui  il
      richiedente dispone relativamente alle  due  parti.  Tali  dati
      debbono   tra   l'altro   descrivere   la   distribuzione,   la
      campionatura e la concentrazione dei noduli polimetallici e  il
      loro  contenuto  metallico.  Nel   valutare   tali   dati,   la
      Commissione e il suo personale  debbono  agire  con  la  dovuta
      riservatezza, conformemente alle pertinenti disposizioni  della
      Convenzione e relativi Allegati. 
   b) Entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati di cui alla 
      lettera a), la Commissione definisce la parte dell'area da 
      riservare, conformemente alla Convenzione, alle attivita' di 
      competenza dell'Autorita' tramite l'Impresa o tramite accordi 
      con gli Stati in via di sviluppo. L'altra parte dell'area viene 
      assegnata  all'investitore  pioniere  come  area  di  attivita'
preliminari. 
4. Un investitore pioniere non puo' essere  registrato  che  per  una
sola  area  di  attivita'  preliminari.  Nell'eventualita'   che   un
investitore pioniere sia composto da due o piu' soggetti, nessuno  di
questi puo' chiedere di essere registrato come investitore pioniere a
titolo individuale o in virtu' del numero 1, a), iii). 
5. a) Qualsiasi  Stato  firmatario  della  Convenzione  che   intende
      divenire  Stato  certificatore  deve   verificare,   prima   di
      inoltrare domanda alla Commissione conformemente al  numero  2,
      che le aree oggetto delle  domande  non  si  sovrappongano  ne'
      sconfinino in  aree  gia'  assegnate  come  aree  di  attivita'
      preliminari.  Gli  Stati  interessati  tengono  la  Commissione
      regolarmente e pienamente al  corrente  di  ogni  tentativo  di
      soluzione  delle  controversie  conseguenti  a  sovrapposizioni
      delle aree oggetto delle domande e dei relativi risultati. 
   b) Gli Stati certificatori verificano, prima dell'entrata in 
      vigore della Convenzione, che le  attivita'  preliminari  siano
condotte secondo criteri con essa compatibili. 
   c) Gli Stati che intendono diventare Stati certificatori, ivi 
      inclusi tutti i potenziali reclamanti, risolvono le proprie 
      controversie, in applicazione della lettera a), mediante 
      trattative in un arco di tempo ragionevole. Se tali 
      controversie non sono state risolte entro il 1 marzo 1983, 
      l'aspirante Stato certificatore provvede affinche' esse siano 
      sottoposte all'arbitrato obbligatorio previsto dal Regolamento 
      arbitrale dell'UNCITRAL, che dovra' iniziare non oltre il 1 
      maggio 1983 e dovra' concludersi entro il 1 dicembre 1984. Se 
      uno degli Stati in questione non vuole partecipare 
      all'arbitrato, deve farvisi rappresentare da una persona 
      giuridica che abbia la sua nazionalita'. Il tribunale arbitrale 
      puo', con motivazioni valide, postporre la data di formulazione
della propria sentenza di uno o piu' periodi di 30 giorni. 
   d) Nel decidere a quali richiedente coinvolto in una controversia 
      debba essere assegnata, per intero o parzialmente, l'area 
      contesa, il tribunale arbitrale deve pervenire a una soluzione 
      giusta o equa tenendo conto, nei confronti di ogni  richiedente
coinvolto nella controversia dei fattori seguenti: 
      i) deposito dell'elenco delle coordinate pertinenti presso lo 
         Stato o gli Stati che aspirano a divenire Stati 
         certificatori, da effettuarsi non oltre la data di adozione 
         dell'Atto Finale o entro il 1 gennaio 1983, scegliendosi tra
le due date la data precedente; 
    ii) continuita' ed estensione di attivita' precedentemente 
         condotte in ciascuna area contesa e nelle  aree  oggetto  di
richieste di cui le precedenti fanno parte; 
  iii) data in cui ciascun investitore pioniere coinvolto o un suo 
         predecessore o un membro di un organizzazione da essi 
         composta, abbia iniziato attivita' in mare nell'area oggetto
della domanda; 
   iv) costo, espresso in dollari costanti degli Stati Uniti, delle 
         attivita' pertinenti a ciascun'area oggetto di controversia 
         e alle aree oggetto delle  domande,  di  cui  le  precedenti
fanno parte; 
   v) data di effettuazione di attivita' precedenti e livello di 
         qualita' delle stesse. 
6. Un investitore pioniere  registrato  conformemente  alla  presente
risoluzione ha, a partire dalla data  di  registrazione,  il  diritto
esclusivo di svolgere attivita' preliminari  nell'area  di  attivita'
preliminari ad esso assegnata. 
7. a) Ogni richiedente che presenta domanda  di  registrazione  quale
      investitore pioniere deve pagare alla Commissione un'imposta di
      250000  dollari  statunitensi.  Quando  l'investitore  pioniere
      sottopone   all'Autorita'   un   programma   di   lavoro    per
      l'esplorazione e sfruttamento, l'imposta prevista  all'articolo
      13, 2 dell'Allegato III della Convenzione ammontera'  a  250000
      dollari statunitensi. 
   b) Ogni investitore pioniere registrato deve pagare un'imposta 
      fissa annua di un milione di dollari statunitensi a partire 
      dalla data di assegnazione dell'area di attivita' preliminari. 
      I pagamenti vengono corrisposti all'Autorita' dall'investitore 
      pioniere a partire dalla data di approvazione del suo programma 
      di lavoro per esplorazione e sfruttamento. Gli accordi 
      finanziari stipulati per tale programma di lavoro vengono 
      opportunamente  aggiornati  per  tener  conto   dei   pagamenti
effettuati in applicazione del presente numero 7. 
   c) Ogni investitore pioniere registrato accetta di dedicare 
      all'area di attivita' preliminari che ad esso e' stata 
      assegnata, fino all'approvazione del suo programma di lavoro 
      conformemente al numero 8, spese periodiche il cui importo 
      verra' stabilito dalla Commissione. Tale importo dovrebbe 
      essere ragionevolmente commisurato alla superficie dell'area in 
      questione e all'ammontare delle spese che un operatore in buona 
      fede  affronterebbe  per  rendere  quell'area   commercialmente
produttiva in un ragionevole arco di tempo. 
8. a) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e dalla
      concessione, da parte della Commissione conformemente al numero
      11, di un attestato di conformita' con la presente risoluzione,
      l'investitore  pioniere  in  tal  modo   registrato   sottopone
      all'approvazione dell'Attivita'  un  programma  di  lavoro  per
      effettuare l'esplorazione e lo sfruttamento conformemente  alla
      Convenzione. Tale programma di lavoro deve  essere  conforme  e
      soggetto alle pertinenti disposizioni della Convenzione e  alle
      norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', comprese  quelle
      relative ai requisiti operativi e finanziari e alle  iniziative
      per il trasferimento della tecnologia. In tal caso  l'Autorita'
      approva la richiesta. 
   b) Quando una richiesta di approvazione di un programma di lavoro 
      e' presentata in applicazione della lettera a) da un soggetto 
      che non sia uno Stato, lo Stato o gli Stati certificatori 
      vengono considerati come Stati patrocinanti ai fini 
      dell'articolo 4 dell'Allegato III della Convenzione, e assumono
gli obblighi che da esso derivano. 
   c) Un programma di lavoro per esplorazione e sfruttamento non 
      viene approvato se lo Stato certificatore non e' uno Stato 
      contraente. Nel caso dei soggetti di cui al numero 1, a), ii), 
      il programma di lavoro per esplorazione e sfruttamento viene 
      approvato solo se tutti gli Stati, di cui hanno le nazionalita' 
      le persone fisiche o giuridiche che compongono tali soggetti, 
      sono Stati contraenti. Se uno qualunque di tali Stati non 
      ratifica la Convenzione entro sei mesi dalla data in cui riceve 
      la notifica dell'Autorita' che una domanda da esso presentata o 
      patrocinata e' in attesa di approvazione, esso perde lo status 
      di investitore pioniere o di Stato certificatore, a seconda del 
      caso, a meno che il Consiglio, con la maggioranza di 3/4 dei 
      membri presenti e  votanti,  non  decida  di  posticipare  tale
scadenza per un periodo non superiore a sei mesi. 
9. a) Nell'assegnazione di un'autorizzazione a produrre conformemente
      all'articolo   151   della   Convenzione   e   all'articolo   7
      dell'Allegato III, gli investitori pionieri, i cui programmi di
      lavoro  per  l'esplorazione  e  lo  sfruttamento  siano   stati
      approvati, hanno  la  precedenza  sugli  altri  richiedenti  ad
      esclusione dell'Impresa, che ha diritto a  un'autorizzazione  a
      produrre per  due  siti  minerari,  inclusa  quella  menzionata
      all'articolo 151, 5 della Convenzione. 
      Dopo che ciascuno degli investitori pionieri ha ottenuto 
      un'autorizzazione a produrre per il proprio primo sito 
      minerario, si applica l'articolo 7, 6 dell'Allegato III della 
      Convenzione   relativamente   al    diritto    di    precedenza
dell'Impresa. 
         b) L'autorizzazione a produrre viene rilasciata a ogni 
               investitore pioniere entro 30 giorni dalla data in cui 
                 esso notifica all'Autorita' la propria intenzione di 
               iniziare la produzione commerciale entro i cinque anni 
            successivi. Se un investitore pioniere non e' in grado di 
                 iniziare la produzione entro tale periodo per motivi 
               dipendenti dalla sua possibilita' di controllo, chiede 
               una proroga alla Commissione Legale e Tecnica. Essa la 
               accorda per il periodo di un ulteriore quinquennio non 
              prolungabile, se accerta che l'investitore pioniere non 
                e' in grado di iniziare una produzione economicamente 
                     remunerativa alla data inizialmente prevista. Le 
               disposizioni della presente lettera b) non impediscono 
               all'Impresa o a un altro aspirante pioniere, che abbia 
                    notificato all'Autorita' la propria intenzione di 
              iniziare la produzione commerciale nell'arco dei cinque 
              anni successivi, di ottenere la precedenza su qualunque 
               altro richiedente che abbia ottenuto la proroga di cui 
            sopra. 
         c) Se l'Autorita', avendo ricevuto la notifica di cui alla 
                    lettera b), accerta che l'inizio della produzione 
              commerciale entro l'arco dei cinque anni sfonderebbe il 
             tetto di produzione di cui all'articolo 151, numeri da 2 
                      a 7, della Convenzione, il richiedente avra' la 
              precedenza su ogni altro richiedente per la concessione 
            della successiva autorizzazione a produrre consentita dal 
            tetto di produzione. 
         d) Se due o piu' investitori pionieri chiedono 
            autorizzazioni a produrre per iniziare contemporaneamente 
            la produzione commerciale e l'articolo 151, numeri da 2 a 
             7, della Convenzione non consente tale contemporaneita', 
               l'Autorita' notifica tale circostanza agli investitori 
            pionieri interessati. Entro tre mesi dalla notifica, essi 
                 decidono se e, in caso affermativo, in quale misura, 
            intendono suddividersi il tonnellaggio consentito. 
         e) Se, in applicazione della lettera d), gli investitori 
                 pionieri interessati decidono di non suddividersi la 
             produzione disponibile, essi si accordano sull'ordine di 
                   priorita' delle autorizzazioni a produrre tutte le 
                     richieste successive verranno concesse solo dopo 
                   l'approvazione di quelle gia' menzionate in questa 
            lettera e). 
         f) Se, in applicazione della lettera d), gli investitori 
                     pionieri interessati decidono di suddividersi il 
              tonnellaggio consentito, l'Autorita' concede a ciascuno 
                di essi un'autorizzazione a produrre per la quantita' 
              ridotta da essi concordata. A ciascun richiedente viene 
            approvato il quantitativo richiesto e la piena produzione 
             viene ad essa permessa non appena il tetto di produzione 
                         consentira' ai richiedenti in concorrenza di 
                       raggiungerla. Tutte le successive richieste di 
                    autorizzazione verranno concesse solo dopo che le 
             condizioni previste dalla presente lettera f) sono state 
               soddisfatte e solo dopo che il richiedente non e' piu' 
                   subordinato alla riduzione prevista nella presente 
            lettera f). 
         g) Se le parti in causa non pervengono ad un accordo 
             nell'arco di tempo stabilito, la questione sara' risolta 
            immediatamente con gli strumenti previsti al numero 5, c) 
                    secondo i criteri enunciati all'articolo 7, 3 e 5 
            dell'Allegato III della Convenzione. 
      10. a) Nel caso di soggetti o di persone fisiche o giuridiche, 
                   che abbiano la nazionalita' o siano poste sotto il 
                  controllo effettivo di uno o piu' Stati che abbiano 
                  perso la propria qualita' di Stato certificatore, i 
                       diritti da essi acquisiti decadono, a meno che 
                l'investitore non rinunci alla propria nazionalita' e 
              non ottenga il patrocinio di un altro Stato entro i sei 
             mesi successivi, come previsto alla lettera e). 
                      b) Un investitore pioniere puo' rinunciare alla 
                nazionalita' e al patrocinio di cui godeva al momento 
                 della sua registrazione come investitore pioniere, e 
                  puo' ottenere la nazionalita' e il patrocinio di un 
             qualunque altro Stato contraente che eserciti su di esso 
             un controllo effettivo ai sensi del numero 1, a). 
           c) I cambiamenti di nazionalita' e patrocinio ai sensi del 
                    presente numero 10 non modificano in alcun modo i 
                    diritti o le priorita' accordate a un investitore 
             pioniere ai sensi dei numeri 6 e 8. 
11. La Commissione: 
   a) rilascia a ciascun investitore pioniere il certificato di 
      conformita' con le  disposizioni  della  presente  risoluzione,
prevista al numero 8; e 
   b) inserisce nel suo rapporto finale, previsto al numero 11 della 
      risoluzione I della Conferenza, informazioni dettagliate su 
      tutte le registrazioni di investitori pionieri e su tutte le 
      assegnazioni  di  aree  di  attivita'  preliminari   effettuate
conformemente alla presente risoluzione. 
12. Al fine di garantire che l'Impresa sia in grado di effettuare  le
attivita' nell'Area allo stesso  ritmo  degli  Stati  e  degli  altri
soggetti: 
   a) ogni investitore pioniere registrato: 
      i) effettua su richiesta della Commissione, l'esplorazione 
         nella parte dell'area che nella sua domanda, ai sensi del 
         numero 3, e' riservata alle attivita' da parte 
         dell'Autorita' nell'Area per mezzo dell'Impresa o in 
         associazione con Stati in via di sviluppo, sulla base di un 
         rimborso  dei  costi  affrontati  per   tale   esplorazione,
maggiorati dell'interesse annuo del 10%; 
     ii) assicura la formazione a tutti i livelli del personale 
         designato dalla Commissione; 
    iii) si impegna, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, 
         a soddisfare gli obblighi da essa  prescritti  relativamente
al trasferimento di tecnologia; 
   b) ogni Stato certificatore: 
      i) garantisce che all'Impresa vengano tempestivamente 
         assicurati i necessari mezzi finanziari e subito dopo 
         l'entrata in  vigore  della  Convenzione,  conformemente  ad
essa; e 
     ii) riferisce periodicamente alla Commissione in merito alle 
         attivita' svolte da esso o da soggetti o persone  fisiche  o
giuridiche ad esso appartenenti. 
13. L'Autorita' e i suoi organi riconoscono e rispettano i diritti  e
gli obblighi che scaturiscono dalla presente risoluzione  nonche'  le
decisioni prese dalla Commissione in applicazione di essa. 
14. Senza pregiudizio del  numero  13,  la  presente  risoluzione  e'
valida fino all'entrata in vigore della Convenzione. 
15. Le disposizioni della presente risoluzione non  possono  derogare
all'articolo 6, 3, c), dell'Allegato III della Convenzione. 
                           RISOLUZIONE III 
      La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare 
        Tenuto conto della Convenzione sul Diritto del Mare, 
Avendo presente  la  Carta  delle  Nazioni  Unite  e  in  particolare
                           l'articolo 73, 
1. Dichiara che: 
   a) Nel caso di un territorio il cui popolo non abbia raggiunto la 
      piena indipendenza o altro regime di autonomia riconosciuto 
      dalle Nazioni Unite, o nel caso di un territorio sottoposto a 
      dominazione coloniale, le disposizioni relative a diritti e 
      interessi previsti dalla Convenzione vengono applicate a 
      beneficio del popolo di  quel  territorio  con  l'obiettivo  di
promuoverne il benessere e lo sviluppo. 
   b) In caso di controversie tra Stati in materia di sovranita' su 
      di un territorio al quale si applica la presente risoluzione, 
      in relazione alle quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite 
      abbia raccomandato strumenti specifici di soluzioni, si debbono 
      intrattenere consultazioni tra le parti in causa in merito 
      all'esercizio dei diritti menzionati alla lettera a). Nel corso 
      di tali consultazioni gli interessi dei popoli dei territori in 
      questione ricevono considerazione preminente. Qualunque 
      esercizio di tali diritti tiene conto delle pertinenti 
      risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e non e' 
      pregiudizievole alla posizione di una qualunque delle parti in 
      causa. Gli Stati implicati si impegnano per addivenire ad 
      accordi provvisori di carattere pratico e non compromettono ne' 
      ostacolano il raggiungimento della soluzione  definitiva  della
disputa. 
2. Chiede al Segretario Generale delle Nazioni Unite  di  portare  la
presente risoluzione all'attenzione di tutti  i  Paesi  Membri  delle
Nazioni Unite e degli altri partecipanti alla Conferenza,  come  pure
dei  principali  organi  delle  Nazioni   Unite,   e   di   chiederne
l'osservanza. 
                           RISOLUZIONE IV 
   La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, 
Tenendo a mente che i movimenti di liberazione nazionale  sono  stati
invitati a partecipare alla Conferenza in  qualita'  di  osservatori,
conformemente alla norma 62 delle sue norme procedurali, 
Decide che i movimenti di liberazione nazionale che hanno partecipato
alla Terza Conferenza sul Diritto del Mare hanno  diritto  a  firmare
l'Atto Finale della Conferenza, nella loro qualita' di osservatori.