ANNESSI ALL'ATTO FINALE DELLA TERZA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE Allegato I RISOLUZIONE I ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PREPARATORIA PER L'AUTORITA' INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI E PER IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEL MARE La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, Avendo adottato la Convenzione sul Diritto del Mare che prevede l'istituzione dell'Autorita' Internazionale dei Fondi Marini e del Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare, Avendo deciso di adottare tutte le misure possibili per garantire che l'Autorita' e il Tribunale inizino a operare in modo efficace e senza ritardi immotivati, e di emanare le disposizioni necessarie perche' essi entrino in funzione, Avendo deciso di creare a questo fine una Commissione Preparatoria, Decide quanto segue: 1. Viene istituita la Commissione Preparatoria per l'Autorita' Internazionale dei Fondi Marini e per il Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare. Non appena 50 Stati avranno firmato la Convenzione o vi avranno aderito, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convochera' la Commissione che si riunira' non prima di 60 giorni e non oltre 90 giorni dalla data di convocazione. 2. La Commissione non e' costituita dai rappresentanti degli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, che hanno firmato la Convenzione o vi hanno aderito. I rappresentanti dei firmatari dell'Atto Finale possono partecipare pienamente alle deliberazioni della Commissione in qualita' di osservatori, ma non hanno titolo a partecipare alle decisioni della stessa. 3. La Commissione elegge il proprio presidente e gli altri funzionari. 4. Le norme procedurali della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare si applicano mutatis mutandis, all'adozione delle norme procedurali della Commissione. 5. La Commissione: a) prepara l'ordine del giorno provvisorio per la prima sessione dell'Assemblea e del Consiglio e, quando e' opportuno, formula raccomandazioni in merito agli argomenti in esso previsti; b) prepara un disegno di norme procedurali per l'Assemblea e per il Consiglio; c) formula raccomandazioni in merito al bilancio del primo esercizio finanziario dell'Autorita'; d) formula raccomandazioni in merito alle relazioni tra l'Autorita' e le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali; e) formula raccomandazioni in merito al Segretariato dell'Autorita' conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione; f) intraprende gli studi necessari relativi all'istituzione della sede dell'Autorita' ed emana le raccomandazioni pertinenti; g) stila un disegno delle norme, regolamenti e procedure necessarie affinche' l'Autorita' possa iniziare le sue funzioni, ivi incluso un disegno di regolamento relativo alla gestione finanziaria e all'amministrazione interna dell'Autorita'; h) esercita i poteri e le funzioni ad essa assegnati dalla risoluzione II della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, relativa agli investimenti preparatori; i) intraprende lo studio dei problemi che potrebbero insorgere per gli Stati in via di sviluppo, produttori terrestri, che con maggiore probabilita' rischiano di essere disturbati dalla produzione di minerali provenienti dall'Area, con l'obiettivo di contenere al minimo le loro difficolta' e di aiutarli ad attuare i necessari correttivi economici, ivi inclusi gli studi per la creazione di un fondo di compensazione; la Commissione sottopone all'Autorita' raccomandazioni a questo proposito. 6. La Commissione ha la capacita' giuridica necessaria all'esercizio delle sue funzioni e all'assolvimento dei suoi obiettivi, quali sono enunciati nella presente risoluzione. 7. La Commissione istituisce gli organismi sussidiari che si rendono necessari per l'esercizio delle sue funzioni e ne stabilisce i compiti e le norme procedurali. Puo' anche ricorrere a esperti esterni, se e' necessario, in accordo con la consuetudine corrente delle Nazioni Unite di facilitare il compito di organismi a tal fine istituiti. 8. La Commissione istituisce una commissione speciale per l'Impresa, investita delle funzioni menzionate al numero 12 della risoluzione H della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, relativamente agli investimenti preparatori. La commissione speciale prende tutte le misure necessarie alla tempestiva entrata in funzione dell'Impresa. 9. La Commissione istituisce una commissione speciale investita dei problemi che potrebbero insorgere per gli Stati in via di sviluppo, produttori terrestri, che con maggiori probabilita' rischiano di essere disturbati dalla produzione di minerali provenienti dall'Area, alla quale demanda le funzioni menzionate al numero 5, i). 10. La Commissione stila un rapporto contenente le raccomandazioni da sottoporre alla riunione dei Paesi contraenti convocata conformemente all'Allegato VI, articolo 4, della Convenzione, in materia di disposizioni pratiche per l'istituzione del Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare. 11. La Commissione prepara un rapporto finale su tutte le questioni pertinenti al suo mandato, salvo quanto stabilito al numero 10, da sottoporre alla prima sessione dell'Assemblea. Ogni azione da intraprendere sulla base di tale rapporto deve essere conforme alle disposizioni della Convenzione, relativamente ai poteri e alle funzioni demandati ai rispettivi organi dell'Autorita'. 12. La Commissione si riunisce presso la sede dell'Autorita' se le strutture sono disponibili; tali riunioni avvengono con la frequenza necessaria al rapido assorbimento delle sue funzioni. 13. La Commissione resta in carica fino alla conclusione della prima sessione dell'Assemblea, dopodiche' i suoi beni e archivi vengono trasferiti all'Autorita'. 14. Le spese della Commissione debbono essere imputate sul bilancio ordinario delle Nazioni Unite, subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 15. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce alla Commissione tutti i servizi di segretariato che si rendono necessari. 16. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite porta all'attenzione dell'Assemblea Generale, per le azioni del caso, la presente risoluzione con particolare riferimento ai numeri 14 e 15. RISOLUZIONE II INVESTIMENTI PREPARATORI NELLE ATTIVITA' PRELIMINARI RELATIVE AI NODULI POLIMETALLICI La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare Avendo adottato la Convenzione sul Diritto del Mare (d'ora in avanti definita "Convenzione"), Avendo istituito, con la risoluzione I, la Commissione Preparatoria dell'Autorita' Internazionale dei Fondi Marini e del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare (d'ora in avanti definita "Commissione"), e avendo ad essa demandato il compito di stilare un disegno di norme, regolamenti e procedure necessarie a consentire all'Autorita' di iniziare le proprie funzioni, come pure di formulare raccomandazioni perche' l'Impresa possa tempestivamente iniziare ad operare efficacemente, Desiderando emanare disposizioni affinche' gli Stati e altri soggetti effettuino investimenti compatibili con il regime internazionale previsto nella Parte XI della Convenzione e negli Allegati relativi, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, Riconoscendo la necessita' di garantire che l'Impresa sia dotata dei mezzi finanziari, della tecnologia e della competenza necessaria a consentirle di condurre attivita' nell'Area con la stessa efficacia degli Stati e degli altri soggetti menzionati al numero precedente, Decide quanto segue: 1. Ai fini della presente risoluzione: a) la definizione "investitore pioniere" si riferisce a: i) Francia, Giappone, India e Unione Sovietica, o a un'impresa statale di uno di questi Stati, o a una persona fisica o giuridica che abbia la nazionalita' di uno di questi Stati o sia posta sotto l'effettivo controllo di uno di questi Stati o di soggetti che ne hanno la nazionalita', a condizione che lo Stato in questione firmi la Convenzione e tali imprese statali o persone o giuridiche abbiano investito, prima del 1 gennaio 1983, l'equivalente di almeno 30 milioni di dollari statunitensi (calcolati in dollari costanti del 1982) in attivita' preliminari, e abbia speso non meno del 10% di tale importo nell'individuazione, nel rilievo e nella valutazione dell'area specificata al numero 3, a); ii) quattro soggetti costituiti da persone fisiche o giuridiche (1) che abbiano la nazionalita' di uno o piu' d'uno degli Stati seguenti o siano sotto l'effettivo controllo di uno o piu' d'uno di essi: Belgio, Canada, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Federale di Germania, e Stati Uniti d'America, purche' lo Stato o gli Stati certificatori firmino la Convenzione e i soggetti di cui sopra abbiano investito, prima del 1 gennaio 1983, i capitali previsti nelle attivita' specificate al punto i) di cui sopra; (1) Per stabilirne identita' e composizione vedere Sea-bed mineral resources development: recent activities of the international international consortia e allegato, pubblicato dal Department of the International Economic and Social Affairs delle Nazioni Unite (SI/ESA/107 e Allegato 1) iii) qualunque Stato in via di sviluppo che firmi la Convenzione o qualunque impresa di Stato o persona fisica o giuridica che possegga la nazionalita' di tale Stato o sia sotto l'effettivo controllo di esso o di soggetti che ne hanno la nazionalita', oppure qualunque gruppo costituito dai soggetti si cui sopra che, prima del 1 gennaio 1985, abbia investito i capitali previsti al punto i) di cui sopra nelle attivita' ivi specificate. I diritti dell'investitore pioniere possono essere trasmessi al suo successore. b) Si intendono per "attivita' preliminari" le iniziative, gli impegni finanziari e altre risorse, le indagini, gli accertamenti, la ricerca, i lavori di ingegneria e altre attivita' relative all'identificazione, all'individuazione, all'analisi e valutazione sistematica dei noduli polimetallici e alla definizione delle condizioni tecniche ed economiche che ne consentono lo sfruttamento. Le attivita' preliminari includono: i) ogni attivita' in mare di osservazione e valutazione che si prefigga l'obiettivo di determinare e documentare natura, forma, concentrazione, distribuzione e qualita' dei noduli polimetallici, nonche' i fattori ambientali, tecnici e di altro genere di cui si deve tener conto prima dello sfruttamento; ii) il recupero dell'Area di noduli polimetallici in funzione della progettazione, fabbricazione e sperimentazione delle attrezzature da utilizzare per lo sfruttamento di tali noduli; c) si intende per "Stato certificatore" uno Stato che firmi la Convenzione e certifichi che l'investitore pioniere ha impegnato i capitali specificati alla lettera a), assumendo nei confronti dell'investitore pioniere lo stesso ruolo dello Stato promotore che patrocina una richiesta conformemente all'articolo 4 dell'Allegato III della Convenzione; d) si intende per "noduli polimetallici" una delle risorse dell'Area costituita da depositi o concrezioni, sulla superficie del fondo marino o immediatamente al di sotto di essa, di noduli contenenti manganese, nickel, cobalto e rame; e) si intende per "area di attivita' preliminare" un'area assegnata dalla Commissione a un investitore pioniere per condurre attivita' preliminari conformemente alla presente risoluzione. Tale area non puo' avere una superficie superiore a 150.000 km2. L'investitore pioniere restituira' frazioni dell'area di attivita' preliminari che torneranno a far parte integrante dell'Area secondo la tabella seguente: i) 20% dell'area assegnata, allo scadere del terzo anno dalla data dell'assegnazione; ii) un ulteriore 10% dell'area assegnata, allo scadere del quinto anno dalla data dell'assegnazione; iii) un ulteriore 20% dell'area assegnata, o frazione superiore se essa eccede la superficie da sfruttare determinata in base alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', allo scadere di otto anni dalla data di attribuzione dell'area o dalla data dell'autorizzazione a produrre, scegliendo tra le due quella precedente; f) le definizioni di "Area", "Autorita'", "attivita' nell'Area" e "risorse" hanno il significato loro attribuito dalla Convenzione. 2. Non appena la Commissione iniziera' a operare, ogni Stato che abbia firmato la Convenzione puo' inoltrare domanda alla Commissione di registrazione quale investitore pioniere, in nome proprio o per conto di una qualsiasi delle imprese statali o soggetti o persone fisiche o giuridiche menzionate al numero 1, a). La Commissione registrera' il richiedente come investitore pioniere se la domanda: a) e' accompagnata, nel caso di uno Stato che abbia firmato la Convenzione, da una dichiarazione che certifichi l'importo dell'investimento effettuato conformemente al numero 1, a) e, in tutti gli altri casi, da un attestato dell'importo investito emesso da uno o piu' Stati certificatori; e b) e' conforme alle altre disposizioni della presente risoluzione, ivi incluso il numero 5. 3. a) Ogni domanda riguarda un'area che non necessariamente deve essere un'unica superficie continua, abbastanza ampia e di valore commerciale stimato sufficiente a consentire due estrazioni minerarie. La domanda deve indicare le coordinate dell'area che ne definiscano la superficie complessiva e ne consentano la divisione in due parti di valore commerciale stimato equivalente, e deve comprendere tutti i dati di cui il richiedente dispone relativamente alle due parti. Tali dati debbono tra l'altro descrivere la distribuzione, la campionatura e la concentrazione dei noduli polimetallici e il loro contenuto metallico. Nel valutare tali dati, la Commissione e il suo personale debbono agire con la dovuta riservatezza, conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione e relativi Allegati. b) Entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati di cui alla lettera a), la Commissione definisce la parte dell'area da riservare, conformemente alla Convenzione, alle attivita' di competenza dell'Autorita' tramite l'Impresa o tramite accordi con gli Stati in via di sviluppo. L'altra parte dell'area viene assegnata all'investitore pioniere come area di attivita' preliminari. 4. Un investitore pioniere non puo' essere registrato che per una sola area di attivita' preliminari. Nell'eventualita' che un investitore pioniere sia composto da due o piu' soggetti, nessuno di questi puo' chiedere di essere registrato come investitore pioniere a titolo individuale o in virtu' del numero 1, a), iii). 5. a) Qualsiasi Stato firmatario della Convenzione che intende divenire Stato certificatore deve verificare, prima di inoltrare domanda alla Commissione conformemente al numero 2, che le aree oggetto delle domande non si sovrappongano ne' sconfinino in aree gia' assegnate come aree di attivita' preliminari. Gli Stati interessati tengono la Commissione regolarmente e pienamente al corrente di ogni tentativo di soluzione delle controversie conseguenti a sovrapposizioni delle aree oggetto delle domande e dei relativi risultati. b) Gli Stati certificatori verificano, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, che le attivita' preliminari siano condotte secondo criteri con essa compatibili. c) Gli Stati che intendono diventare Stati certificatori, ivi inclusi tutti i potenziali reclamanti, risolvono le proprie controversie, in applicazione della lettera a), mediante trattative in un arco di tempo ragionevole. Se tali controversie non sono state risolte entro il 1 marzo 1983, l'aspirante Stato certificatore provvede affinche' esse siano sottoposte all'arbitrato obbligatorio previsto dal Regolamento arbitrale dell'UNCITRAL, che dovra' iniziare non oltre il 1 maggio 1983 e dovra' concludersi entro il 1 dicembre 1984. Se uno degli Stati in questione non vuole partecipare all'arbitrato, deve farvisi rappresentare da una persona giuridica che abbia la sua nazionalita'. Il tribunale arbitrale puo', con motivazioni valide, postporre la data di formulazione della propria sentenza di uno o piu' periodi di 30 giorni. d) Nel decidere a quali richiedente coinvolto in una controversia debba essere assegnata, per intero o parzialmente, l'area contesa, il tribunale arbitrale deve pervenire a una soluzione giusta o equa tenendo conto, nei confronti di ogni richiedente coinvolto nella controversia dei fattori seguenti: i) deposito dell'elenco delle coordinate pertinenti presso lo Stato o gli Stati che aspirano a divenire Stati certificatori, da effettuarsi non oltre la data di adozione dell'Atto Finale o entro il 1 gennaio 1983, scegliendosi tra le due date la data precedente; ii) continuita' ed estensione di attivita' precedentemente condotte in ciascuna area contesa e nelle aree oggetto di richieste di cui le precedenti fanno parte; iii) data in cui ciascun investitore pioniere coinvolto o un suo predecessore o un membro di un organizzazione da essi composta, abbia iniziato attivita' in mare nell'area oggetto della domanda; iv) costo, espresso in dollari costanti degli Stati Uniti, delle attivita' pertinenti a ciascun'area oggetto di controversia e alle aree oggetto delle domande, di cui le precedenti fanno parte; v) data di effettuazione di attivita' precedenti e livello di qualita' delle stesse. 6. Un investitore pioniere registrato conformemente alla presente risoluzione ha, a partire dalla data di registrazione, il diritto esclusivo di svolgere attivita' preliminari nell'area di attivita' preliminari ad esso assegnata. 7. a) Ogni richiedente che presenta domanda di registrazione quale investitore pioniere deve pagare alla Commissione un'imposta di 250000 dollari statunitensi. Quando l'investitore pioniere sottopone all'Autorita' un programma di lavoro per l'esplorazione e sfruttamento, l'imposta prevista all'articolo 13, 2 dell'Allegato III della Convenzione ammontera' a 250000 dollari statunitensi. b) Ogni investitore pioniere registrato deve pagare un'imposta fissa annua di un milione di dollari statunitensi a partire dalla data di assegnazione dell'area di attivita' preliminari. I pagamenti vengono corrisposti all'Autorita' dall'investitore pioniere a partire dalla data di approvazione del suo programma di lavoro per esplorazione e sfruttamento. Gli accordi finanziari stipulati per tale programma di lavoro vengono opportunamente aggiornati per tener conto dei pagamenti effettuati in applicazione del presente numero 7. c) Ogni investitore pioniere registrato accetta di dedicare all'area di attivita' preliminari che ad esso e' stata assegnata, fino all'approvazione del suo programma di lavoro conformemente al numero 8, spese periodiche il cui importo verra' stabilito dalla Commissione. Tale importo dovrebbe essere ragionevolmente commisurato alla superficie dell'area in questione e all'ammontare delle spese che un operatore in buona fede affronterebbe per rendere quell'area commercialmente produttiva in un ragionevole arco di tempo. 8. a) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e dalla concessione, da parte della Commissione conformemente al numero 11, di un attestato di conformita' con la presente risoluzione, l'investitore pioniere in tal modo registrato sottopone all'approvazione dell'Attivita' un programma di lavoro per effettuare l'esplorazione e lo sfruttamento conformemente alla Convenzione. Tale programma di lavoro deve essere conforme e soggetto alle pertinenti disposizioni della Convenzione e alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', comprese quelle relative ai requisiti operativi e finanziari e alle iniziative per il trasferimento della tecnologia. In tal caso l'Autorita' approva la richiesta. b) Quando una richiesta di approvazione di un programma di lavoro e' presentata in applicazione della lettera a) da un soggetto che non sia uno Stato, lo Stato o gli Stati certificatori vengono considerati come Stati patrocinanti ai fini dell'articolo 4 dell'Allegato III della Convenzione, e assumono gli obblighi che da esso derivano. c) Un programma di lavoro per esplorazione e sfruttamento non viene approvato se lo Stato certificatore non e' uno Stato contraente. Nel caso dei soggetti di cui al numero 1, a), ii), il programma di lavoro per esplorazione e sfruttamento viene approvato solo se tutti gli Stati, di cui hanno le nazionalita' le persone fisiche o giuridiche che compongono tali soggetti, sono Stati contraenti. Se uno qualunque di tali Stati non ratifica la Convenzione entro sei mesi dalla data in cui riceve la notifica dell'Autorita' che una domanda da esso presentata o patrocinata e' in attesa di approvazione, esso perde lo status di investitore pioniere o di Stato certificatore, a seconda del caso, a meno che il Consiglio, con la maggioranza di 3/4 dei membri presenti e votanti, non decida di posticipare tale scadenza per un periodo non superiore a sei mesi. 9. a) Nell'assegnazione di un'autorizzazione a produrre conformemente all'articolo 151 della Convenzione e all'articolo 7 dell'Allegato III, gli investitori pionieri, i cui programmi di lavoro per l'esplorazione e lo sfruttamento siano stati approvati, hanno la precedenza sugli altri richiedenti ad esclusione dell'Impresa, che ha diritto a un'autorizzazione a produrre per due siti minerari, inclusa quella menzionata all'articolo 151, 5 della Convenzione. Dopo che ciascuno degli investitori pionieri ha ottenuto un'autorizzazione a produrre per il proprio primo sito minerario, si applica l'articolo 7, 6 dell'Allegato III della Convenzione relativamente al diritto di precedenza dell'Impresa. b) L'autorizzazione a produrre viene rilasciata a ogni investitore pioniere entro 30 giorni dalla data in cui esso notifica all'Autorita' la propria intenzione di iniziare la produzione commerciale entro i cinque anni successivi. Se un investitore pioniere non e' in grado di iniziare la produzione entro tale periodo per motivi dipendenti dalla sua possibilita' di controllo, chiede una proroga alla Commissione Legale e Tecnica. Essa la accorda per il periodo di un ulteriore quinquennio non prolungabile, se accerta che l'investitore pioniere non e' in grado di iniziare una produzione economicamente remunerativa alla data inizialmente prevista. Le disposizioni della presente lettera b) non impediscono all'Impresa o a un altro aspirante pioniere, che abbia notificato all'Autorita' la propria intenzione di iniziare la produzione commerciale nell'arco dei cinque anni successivi, di ottenere la precedenza su qualunque altro richiedente che abbia ottenuto la proroga di cui sopra. c) Se l'Autorita', avendo ricevuto la notifica di cui alla lettera b), accerta che l'inizio della produzione commerciale entro l'arco dei cinque anni sfonderebbe il tetto di produzione di cui all'articolo 151, numeri da 2 a 7, della Convenzione, il richiedente avra' la precedenza su ogni altro richiedente per la concessione della successiva autorizzazione a produrre consentita dal tetto di produzione. d) Se due o piu' investitori pionieri chiedono autorizzazioni a produrre per iniziare contemporaneamente la produzione commerciale e l'articolo 151, numeri da 2 a 7, della Convenzione non consente tale contemporaneita', l'Autorita' notifica tale circostanza agli investitori pionieri interessati. Entro tre mesi dalla notifica, essi decidono se e, in caso affermativo, in quale misura, intendono suddividersi il tonnellaggio consentito. e) Se, in applicazione della lettera d), gli investitori pionieri interessati decidono di non suddividersi la produzione disponibile, essi si accordano sull'ordine di priorita' delle autorizzazioni a produrre tutte le richieste successive verranno concesse solo dopo l'approvazione di quelle gia' menzionate in questa lettera e). f) Se, in applicazione della lettera d), gli investitori pionieri interessati decidono di suddividersi il tonnellaggio consentito, l'Autorita' concede a ciascuno di essi un'autorizzazione a produrre per la quantita' ridotta da essi concordata. A ciascun richiedente viene approvato il quantitativo richiesto e la piena produzione viene ad essa permessa non appena il tetto di produzione consentira' ai richiedenti in concorrenza di raggiungerla. Tutte le successive richieste di autorizzazione verranno concesse solo dopo che le condizioni previste dalla presente lettera f) sono state soddisfatte e solo dopo che il richiedente non e' piu' subordinato alla riduzione prevista nella presente lettera f). g) Se le parti in causa non pervengono ad un accordo nell'arco di tempo stabilito, la questione sara' risolta immediatamente con gli strumenti previsti al numero 5, c) secondo i criteri enunciati all'articolo 7, 3 e 5 dell'Allegato III della Convenzione. 10. a) Nel caso di soggetti o di persone fisiche o giuridiche, che abbiano la nazionalita' o siano poste sotto il controllo effettivo di uno o piu' Stati che abbiano perso la propria qualita' di Stato certificatore, i diritti da essi acquisiti decadono, a meno che l'investitore non rinunci alla propria nazionalita' e non ottenga il patrocinio di un altro Stato entro i sei mesi successivi, come previsto alla lettera e). b) Un investitore pioniere puo' rinunciare alla nazionalita' e al patrocinio di cui godeva al momento della sua registrazione come investitore pioniere, e puo' ottenere la nazionalita' e il patrocinio di un qualunque altro Stato contraente che eserciti su di esso un controllo effettivo ai sensi del numero 1, a). c) I cambiamenti di nazionalita' e patrocinio ai sensi del presente numero 10 non modificano in alcun modo i diritti o le priorita' accordate a un investitore pioniere ai sensi dei numeri 6 e 8. 11. La Commissione: a) rilascia a ciascun investitore pioniere il certificato di conformita' con le disposizioni della presente risoluzione, prevista al numero 8; e b) inserisce nel suo rapporto finale, previsto al numero 11 della risoluzione I della Conferenza, informazioni dettagliate su tutte le registrazioni di investitori pionieri e su tutte le assegnazioni di aree di attivita' preliminari effettuate conformemente alla presente risoluzione. 12. Al fine di garantire che l'Impresa sia in grado di effettuare le attivita' nell'Area allo stesso ritmo degli Stati e degli altri soggetti: a) ogni investitore pioniere registrato: i) effettua su richiesta della Commissione, l'esplorazione nella parte dell'area che nella sua domanda, ai sensi del numero 3, e' riservata alle attivita' da parte dell'Autorita' nell'Area per mezzo dell'Impresa o in associazione con Stati in via di sviluppo, sulla base di un rimborso dei costi affrontati per tale esplorazione, maggiorati dell'interesse annuo del 10%; ii) assicura la formazione a tutti i livelli del personale designato dalla Commissione; iii) si impegna, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, a soddisfare gli obblighi da essa prescritti relativamente al trasferimento di tecnologia; b) ogni Stato certificatore: i) garantisce che all'Impresa vengano tempestivamente assicurati i necessari mezzi finanziari e subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione, conformemente ad essa; e ii) riferisce periodicamente alla Commissione in merito alle attivita' svolte da esso o da soggetti o persone fisiche o giuridiche ad esso appartenenti. 13. L'Autorita' e i suoi organi riconoscono e rispettano i diritti e gli obblighi che scaturiscono dalla presente risoluzione nonche' le decisioni prese dalla Commissione in applicazione di essa. 14. Senza pregiudizio del numero 13, la presente risoluzione e' valida fino all'entrata in vigore della Convenzione. 15. Le disposizioni della presente risoluzione non possono derogare all'articolo 6, 3, c), dell'Allegato III della Convenzione. RISOLUZIONE III La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare Tenuto conto della Convenzione sul Diritto del Mare, Avendo presente la Carta delle Nazioni Unite e in particolare l'articolo 73, 1. Dichiara che: a) Nel caso di un territorio il cui popolo non abbia raggiunto la piena indipendenza o altro regime di autonomia riconosciuto dalle Nazioni Unite, o nel caso di un territorio sottoposto a dominazione coloniale, le disposizioni relative a diritti e interessi previsti dalla Convenzione vengono applicate a beneficio del popolo di quel territorio con l'obiettivo di promuoverne il benessere e lo sviluppo. b) In caso di controversie tra Stati in materia di sovranita' su di un territorio al quale si applica la presente risoluzione, in relazione alle quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite abbia raccomandato strumenti specifici di soluzioni, si debbono intrattenere consultazioni tra le parti in causa in merito all'esercizio dei diritti menzionati alla lettera a). Nel corso di tali consultazioni gli interessi dei popoli dei territori in questione ricevono considerazione preminente. Qualunque esercizio di tali diritti tiene conto delle pertinenti risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e non e' pregiudizievole alla posizione di una qualunque delle parti in causa. Gli Stati implicati si impegnano per addivenire ad accordi provvisori di carattere pratico e non compromettono ne' ostacolano il raggiungimento della soluzione definitiva della disputa. 2. Chiede al Segretario Generale delle Nazioni Unite di portare la presente risoluzione all'attenzione di tutti i Paesi Membri delle Nazioni Unite e degli altri partecipanti alla Conferenza, come pure dei principali organi delle Nazioni Unite, e di chiederne l'osservanza. RISOLUZIONE IV La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, Tenendo a mente che i movimenti di liberazione nazionale sono stati invitati a partecipare alla Conferenza in qualita' di osservatori, conformemente alla norma 62 delle sue norme procedurali, Decide che i movimenti di liberazione nazionale che hanno partecipato alla Terza Conferenza sul Diritto del Mare hanno diritto a firmare l'Atto Finale della Conferenza, nella loro qualita' di osservatori.