ALLEGATO II Dichiarazione d'intesa relativa ad uno specifico metodo da utilizzare per fissare il bordo esterno del margine continentale. La terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Considerando le speciali caratteristiche del margine continentale di uno Stato dove: 1) la distanza media si situa l'isobata dei 200 metri non supera le 20 miglia marine; 2) la maggior parte delle rocce sedimentarie del margine continentale si trova al di sotto della risalita; e Tenendo conto della iniquita' di cui quello Stato sarebbe vittima nel caso dell'applicazione al suo margine continentale dell'articolo 76 della Convenzione, nel senso che la media matematica dello spessore delle rocce sedimentarie lungo una linea fissata alla massima distanza autorizzata dalle disposizioni del numero 4, a), i) ed ii) di detto articolo, la quale si presume rappresenti la totalita' del bordo esterno del margine continentale, non sarebbe inferiore ai 3,5 chilometri; e che piu' della meta' del margine sarebbe di conseguenza esclusa; Riconosce che tale Stato puo', nonostante le disposizioni dell'articolo 76, fissare il bordo esterno del suo margine continentale utilizzando delle linee rette di una lunghezza non superiore alle 60 miglia marine che collegano dei punti fissi, definiti con la latitudine e longitudine, in ciascuno dei quali lo spessore delle rocce sedimentarie non e' inferiore ad 1 chilometro. Quando uno Stato stabilisce il bordo esterno del suo margine continentale applicando il metodo previsto del precedente paragrafo di questa dichiarazione, questo metodo puo' anche essere utilizzato da uno Stato vicino per delimitare il bordo esterno del suo margine continentale su di un elemento geografico comune, quando il suo bordo esterno si estenderebbe su tale elemento su di una linea tracciata alla distanza massima autorizzata conformemente all'articolo 76 4, a), i) ed ii), lungo la quale la media matematica dello spessore della roccia sedimentaria non e' inferiore ai 3,5 chilometri. La Conferenza chiede alla Commissione sui limiti della piattaforma continentale istituita conformemente all'Allegato II della presente Convenzione, di attenersi ai termini della presente dichiarazione nel formulare le sue raccomandazioni sulle questioni relative alla fissazione del bordo esterno dei margini continentali di tali Stati nella parte meridionale del Golfo del Bengala.