(Accordo - art. 1)
        ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLA PARTE XI DELLA 
      CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 
                                1982 
           ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLA PARTE XI 
          DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO 
                    DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982 
Gli Stati contraenti del presente Accordo, 
Riconoscendo l'importante contributo della Convenzione delle  Nazioni
Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982  (d'ora  in  poi  "la
Convenzione") al  mantenimento  della  pace,  alla  giustizia  ed  al
progresso di tutti i popoli del mondo; 
Confermando che i fondi marini ed  oceanici  ed  il  loro  sottosuolo
oltre i limiti della giurisdizione statale (d'ora in  poi  "l'Area"),
come anche le risorse dell'Area sono patrimonio comune dell'umanita'; 
Consapevoli dell'importanza della Convenzione per quanto riguarda  la
protezione e  preservazione  dell'ambiente  marino  e  del  crescente
interesse per l'ambiente mondiale; 
Considerato il rapporto del Segretario generale delle  Nazioni  Unite
sui risultati delle consultazioni informali tra gli Stati  che  hanno
avuto luogo dal 1990 al 1994 in merito a questioni insolute  relative
alla Parte XI ed a disposizioni collegate della Convenzione (d'ora in
poi "Parte XI"); 
Tenendo conto dei cambiamenti  politici  ed  economici  compresi  gli
approcci rivolti al mercato  che  influiscono  sull'attuazione  della
Parte XI; 
Desiderando agevolare la partecipazione universale alla Convenzione; 
Ritenendo che un accordo in  merito  all'attuazione  della  Parte  XI
sarebbe il modo migliore di raggiungere questo obiettivo; 
Hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
                      Attuazione della Parte XI 
1. Gli Stati contraenti del presente Accordo si impegnano ad  attuare
la Parte XI conformemente al presente Accordo. 
2. L'Allegato e' parte integrante del presente Accordo.