(Accordo - Allegato)
                              ALLEGATO 
SEZIONE 1. COSTI PER GLI STATI CONTRAENTI ED ASSETTO ISTITUZIONALE 
1.  L'Autorita'  internazionale  dei  fondi  marini  (d'ora  in   poi
"l'Autorita'")  e'  l'organizzazione  mediante  la  quale  gli  Stati
contraenti  della  Convenzione,  conformemente  al  regime  dell'Area
disposto nella  Parte  XI  e  nel  presente  Accordo,  organizzano  e
controllano le attivita' nell'Area, in special  modo  allo  scopo  di
amministrare  le  risorse  dell'Area.  I   poteri   e   le   funzioni
dell'Autorita' sono quelli  espressamente  ad  essa  conferiti  dalla
Convenzione. L'Autorita' ha quei poteri sussidiari compatibili con la
Convenzione che sono impliciti o necessari per l'esercizio dei poteri
e delle funzioni che riguardano le attivita' nell'Area. 
2. Allo scopo di minimizzare i costi per gli Stati contraenti,  tutti
gli organi ed enti sussidiari che  vengono  istituiti  in  base  alla
Convenzione ed al presente Accordo  devono  avere  un  buon  rapporto
costi/benefici. Questo principio si  applica  anche  alla  frequenza,
durata e programmazione delle riunioni. 
3. L'istituzione ed il funzionamento  degli  organi  e  degli  organi
sussidiari dell'Autorita' si basano su  di  un  approccio  evolutivo,
tenendo conto delle necessita' funzionali degli organi e degli organi
sussidiari  interessati,  affinche'   essi   possano   effettivamente
adempiere ai propri obblighi  ai  vari  stadi  dello  sviluppo  delle
attivita' nell'Area. 
4. Le prime funzioni dell'Autorita' in seguito all'entrata in  vigore
della Convenzione sono  svolte  dall'Assemblea,  dal  Consiglio,  dal
Segretariato, dalla Commissione giuridica e tecnica  e  dal  Comitato
finanziario.  Le  funzioni  della   Commissione   di   pianificazione
economica sono svolte dalla Commissione giuridica e  tecnica  fino  a
quando il Consiglio non decida altrimenti o fino all'approvazione del
primo piano di lavoro di sfruttamento. 
5. Tra l'entrata in vigore della  Convenzione  e  l'approvazione  del
primo piano di lavoro di sfruttamento, l'Autorita' si concentra su: 
a) l'esame delle domande  di  approvazione  di  piani  di  lavoro  di
esplorazione conformemente alla Parte XI ed al presente Accordo; 
b) l'attuazione delle decisioni della  Commissione  Preparatoria  per
l'Autorita' dei fondi internazionali ed il  Tribunale  internazionale
per il diritto del mare (d'ora  in  poi  "Commissione  Preparatoria")
relative agli  investitori  pionieri  registrati  ed  ai  loro  Stati
patrocinanti, compresi i  loro  diritti  ed  obblighi,  conformemente
all'articolo 308, 5 della Convenzione ed alla risoluzione II,  numero
13; 
c) il controllo sul rispetto dei  piani  di  lavoro  di  esplorazione
approvati sotto forma di contratti; 
d) il controllo  ed  il  riesame  delle  tendenze  e  degli  sviluppi
relativi  alle  attivita'  minerarie  dei  fondi   marini,   compresa
un'analisi  periodica  delle  condizioni  del  mercato  mondiale  dei
metalli e dei prezzi, tendenze e prospettive dei metalli; 
e) lo  studio  dell'impatto  potenziale  della  produzione  mineraria
dell'Area sulle economie dei produttori terrestri in via di  sviluppo
di  quei  minerali  che   probabilmente   saranno   piu'   seriamente
interessati, allo scopo di  minimizzare  le  loro  difficolta'  e  di
assisterli nel loro riassetto economico,  tenendo  conto  del  lavoro
svolto a questo riguardo dalla Commissione Preparatoria; 
f) l'adozione di norme, regolamenti  e  procedure  necessari  per  la
continuazione delle attivita' nell'Area. Nonostante  le  disposizioni
dell'Allegato III, articolo 17, 2, b) e c)  della  Convenzione,  tali
norme, regolamenti e procedure tengono conto dei termini del presente
Accordo, del prolungato ritardo nelle attivita' commerciali minerarie
dei fondi marini e del probabile ritmo delle attivita' nell'Area; 
g)  l'adozione  di  norme,  regolamenti  e  procedure  che  includano
standards applicabili per la protezione e preservazione dell'ambiente
marino; 
h) la promozione e  l'incoraggiamento  della  conduzione  di  ricerca
scientifica marina riguardo alle attivita' nell'Area e la raccolta  e
distribuzione dei risultati, quando disponibili, di tale  ricerca  ed
analisi, con particolare riguardo alla ricerca collegata  all'impatto
ambientale delle attivita' nell'Area; 
i) l'acquisizione di conoscenze  scientifiche  ed  il  controllo  del
progresso della tecnologia marina riguardo alle attivita'  nell'Area,
in  particolare  della  tecnologia   relativa   alla   protezione   e
preservazione dell'ambiente marino; 
j) la valutazione dei dati disponibili relativi alla prospezione ed 
esplorazione; e 
k) la tempestiva elaborazione di norme, regolamenti e  procedure  per
lo sfruttamento, comprese  quelle  che  riguardano  la  protezione  e
preservazione dell'ambiente marino. 
6.  a)  le  domande  di  approvazione  di  un  piano  di  lavoro   di
esplorazione vengono valutate dal Consiglio in seguito al ricevimento
di una raccomandazione della Commissione giuridica e tecnica relativa
alla domanda. La valutazione della domanda di approvazione dei  piani
di lavoro di esplorazione avviene  iconformemente  alle  disposizioni
della Convenzione, incluso  il  suo  Allegato  III,  ed  al  presente
Accordo e nel rispetto di quanto segue. 
i) Un piano di lavoro di esplorazione presentato a nome di uno  Stato
o di un altro soggetto, o parte di tale  soggetto,  come  considerato
nella risoluzione II, 1, a), ii) o iii), diverso  da  un  investitore
pioniere registrato, che abbia gia' intrapreso attivita'  sostanziali
nell'Area prima dell'entrata in vigore della Convenzione, o dei  loro
aventi causa, viene  ritenuto  conforme  ai  requisiti  finanziari  e
tecnici  necessari  per  l'approvazione  se  lo  Stato  o  gli  Stati
patrocinanti attestano che il richiedente  ha  speso  una  somma  non
inferiore a 30  milioni  di  dollari  statunitensi  in  attivita'  di
ricerca ed esplorazione ed ha speso non meno del 10% di quella  cifra
per individuare, ispezionare e valutare l'area cui  si  riferisce  il
piano di lavoro.  Se  il  piano  di  lavoro  soddisfa  altrimenti  le
condizioni poste dalla  Convenzione  e  dalle  norme,  regolamenti  e
procedure adottati in sua  applicazione,  esso  viene  approvato  dal
Consiglio sotto forma di contratto. Le disposizioni della Sezione  3,
11  del  presente  Allegato  vengono  interpretate  ed  applicate  di
conseguenza. 
ii) Nonostante le disposizioni della risoluzione II,  numero  8,  a),
gli investitori pionieri registrati possono  chiedere  l'approvazione
di un piano di lavoro di esplorazione entro 36 mesi  dall'entrata  in
vigore  della  Convenzione.  Il  piano  di  lavoro  di   esplorazione
comprende i documenti, i rapporti e gli altri  dati  presentati  alla
Commissione Preparatoria prima e  dopo  della  registrazione,  ed  e'
accompagnato da un certificato di conformita',  che  consiste  in  un
rapporto sui fatti,  che  descrive  lo  stato  di  adempimento  degli
obblighi esistenti in  regime  di  investitori  pionieri,  rilasciato
dalla Commissione Preparatoria  conformemente  alla  risoluzione  II,
numero  11,  a).  Tale   piano   di   lavoro   viene   valutato   per
l'approvazione. Il piano di lavoro approvato assume la  forma  di  un
contratto  concluso  tra   l'Autorita'   e   l'investitore   pioniere
registrato, conformemente alla  Parte  XI  ed  al  presente  Accordo.
L'imposta di 250.000 dollari statunitensi, pagata conformemente  alla
risoluzione II, numero 7,  a),  viene  considerata  essere  l'imposta
relativa alla fase di esplorazione, di cui  alla  sezione  8,  3  del
presente Allegato.  La  Sezione  3,  11,  del  presente  Allegato  e'
interpretata ed applicata di conseguenza. 
iii) conformemente al principio di non discriminazione, il  contratto
con uno Stato, o soggetto, o parte  di  tale  soggetto  di  cui  alla
lettera a), i) comprende clausole simili e  non  meno  favorevoli  di
quelle  concordate  con  uno  qualsiasi  degli  investitori  pionieri
registrati di cui alla lettera  a),  ii).  Se  ad  uno  degli  Stati,
soggetti o parti di tali soggetti di cui alla  lettera  a),  i)  sono
concesse condizioni piu' favorevoli, il Consiglio concede  condizioni
simili e non meno favorevoli in  relazione  ai  diritti  ed  obblighi
assunti dagli investitori pionieri registrati di cui alla lettera a),
ii), sempre che tali condizioni  non  tocchino  o  pregiudichino  gli
interessi dell'Autorita'. 
iv) Lo Stato patrocinante di una domanda di piano di  lavoro  secondo
le disposizioni della lettera a), i) o  ii)  puo'  essere  uno  Stato
contraente, o uno Stato  che  applica  il  presente  Accordo  in  via
provvisoria   conformemente   all'articolo    7,    o    uno    Stato
provvisoriamente membro dell'Autorita', conformemente al numero 12. 
v) La risoluzione II, numero  8,  c)  e'  interpretata  ed  applicata
conformemente alla lettera a), iv). 
b) L'approvazione di un  piano  di  lavoro  di  esplorazione  avviene
conformemente all'articolo 153, 3 della Convenzione. 
7. Le domande di approvazione dei piani di lavoro  sono  accompagnate
da una valutazione dei potenziali impatti ambientali delle  attivita'
proposte e dalla descrizione di un programma di  studi  oceanografici
ed ambientali  di  base,  conformemente  alle  norme,  regolamenti  e
procedure adottati dall'Autorita'. 
8. Le domande di approvazione dei piani di  lavoro  di  esplorazione,
sottoposte al numero 6,  a),  i)  e  ii)  sono  valutate  secondo  le
procedure disposte nella Sezione 3, 11 del presente Allegato. 
9. I piani di lavoro di esplorazione sono approvati per un periodo di
15 anni. Alla scadenza di un piano  di  lavoro  di  esplorazione,  il
contraente presenta domanda per un piano di lavoro di sfruttamento, a
meno che non la abbia  gia'  presentata  o  non  abbia  ottenuto  una
proroga del piano di lavoro di  esplorazione.  I  contraenti  possono
presentare domanda per tali proroghe per periodi non piu' lunghi di 5
anni ciascuno. Tali proroghe  sono  approvate  se  il  contraente  ha
tentato in buona fede di attenersi alle  disposizioni  del  piano  di
lavoro ma per ragioni che sfuggono al suo  controllo  non  ha  potuto
completare il lavoro preparatorio necessario per passare alla fase di
sfruttamento oppure  se  le  prevalenti  circostanze  economiche  non
giustificano il passaggio alla fase di sfruttamento. 
10. La designazione di un'area riservata all'Autorita', conformemente
all'Allegato  III,  articolo  8   della   Convenzione,   avviene   in
concomitanza con l'approvazione di una domanda di piano di lavoro  di
esplorazione o con l'approvazione di una  domanda  per  un  piano  di
lavoro di esplorazione e sfruttamento. 
11. Nonostante le disposizioni del numero 9, un piano  di  lavoro  di
esplorazione gia' approvato, sotto il patrocinio di almeno uno  Stato
che applica in via provvisoria  il  presente  Accordo,  non  e'  piu'
valido se tale Stato cessa di applicare il presente  Accordo  in  via
provvisoria  e  non  e'  diventato  un  membro  in  via   provvisoria
conformemente  al  paragrafo  12  o  non  e'  diventato   uno   Stato
contraente. 
12. All'entrata in  vigore  del  presente  Accordo,  gli  Stati  e  i
soggetti di cui all'articolo 3 del  presente  Accordo  che  lo  hanno
applicato in via provvisoria conformemente all'articolo  7  e  per  i
quali esso non e' in  vigore  possono  continuare  ad  essere  membri
dell'Autorita' in via provvisoria in  attesa  della  sua  entrata  in
vigore nei confronti di tali Stati e soggetti, conformemente a quanto
segue. 
a) Se il presente Accordo entra in vigore prima del 16 novembre 1996,
tali  Stati  e  soggetti  possono   continuare   ad   essere   membri
dell'Autorita' in via provvisoria mediante la notifica, da  parte  di
tale Stato o soggetto,  al  depositario  dell'Accordo  della  propria
intenzione di partecipare  come  membro  su  base  provvisoria.  Tale
partecipazione termina il 16 novembre 1996 o prima, se nei  confronti
di  tale  membro  entrano  in  vigore  il  presente  Accordo   e   la
Convenzione. Il Consiglio  puo',  su  richiesta  dello  Stato  o  del
soggetto interessato,  estendere  tale  partecipazione  oltre  il  16
novembre 1996 per un ulteriore periodo o ulteriori  periodi  che  non
superino in tutto i due anni, sempre che il  Consiglio  sia  convinto
che lo Stato o soggetto interessato abbia tentato in  buona  fede  di
diventare parte dell'Accordo e della Convenzione. 
b) Se il presente Accordo entra in vigore dopo il 15  novembre  1996,
tali Stati e soggetti possono richiedere al Consiglio  di  consentire
una partecipazione continua all'Autorita' in via provvisoria  per  un
periodo o periodi che non si protraggano oltre il 16  novembre  1998.
Il Consiglio consente tale partecipazione provvisoria a partire dalla
data della richiesta se e' convinto che lo  Stato  o  soggetto  abbia
fatto tentativi in buona fede di diventare parte dell'Accordo e della
Convenzione. 
c) Gli Stati ed i soggetti che  sono  membri  dell'Autorita'  in  via
provvisoria conformemente alla lettera a) o  b)  applicano  le  norme
della Parte XI ed il presente Accordo conformemente alle loro  leggi,
regolamenti e stanziamenti di bilancio nazionali o interni, ed  hanno
gli stessi diritti ed obblighi degli altri membri, inclusi: 
i)   l'obbligo   di   contribuire    al    bilancio    amministrativo
dell'Autorita', conformemente alla scala dei contributi stabiliti; 
ii) il diritto di patrocinare una domanda di approvazione di un piano
di lavoro di esplorazione. Nel caso di soggetti i cui componenti sono
persone fisiche o giuridiche che hanno la nazionalita' di piu' di uno
Stato, il piano di lavoro di esplorazione non viene approvato a  meno
che tutti gli Stati, le cui persone fisiche o giuridiche  comprendono
questi soggetti, non siano Stati contraenti o membri provvisori. 
d) Nonostante le disposizioni  del  numero  9,  un  piano  di  lavoro
approvato sotto forma di contratto di  esplorazione,  che  era  stato
patrocinato conformemente alla lettera c), ii) da uno Stato  che  era
membro provvisorio, non e' piu' valido  se  tale  partecipazione  non
sussiste piu' e lo  Stato  o  soggetto  non  e'  divenuto  uno  Stato
contraente. 
e) Se tale membro non ha  dato  il  suo  contributo  stabilito  o  ha
altrimenti mancato ai suoi obblighi secondo il  presente  numero,  la
sua partecipazione provvisoria viene meno. 
13. Il riferimento, nell'Allegato III, articolo 10 della Convenzione,
alla condotta che non e' stata soddisfacente viene  interpretato  nel
senso che il contraente non ha agito conformemente alle  disposizioni
del piano di lavoro approvato, nonostante uno o piu'  avvisi  scritti
dell'Autorita' al contraente  che  gli  ingiungono  di  applicare  il
piano. 
14.  L'Autorita'  ha  il  suo  bilancio.  Le   spese   amministrative
dell'Autorita' sono coperte dal  bilancio  delle  Nazioni  Unite,  in
seguito ad una decisione  dell'Assemblea  generale,  fino  alla  fine
dell'anno successivo a quello  di  entrata  in  vigore  del  presente
Accordo. Da allora in poi le spese amministrative dell'Autorita' sono
coperte dai contributi stabiliti a carico dei  suoi  membri,  inclusi
tutti i membri provvisori, conformemente all'articolo 171, a)  e  173
della Convenzione ed al presente Accordo,  fino  al  momento  in  cui
l'Autorita' non abbia da altre fonti fondi sufficienti a coprire tali
spese. L'Autorita' non esercita il potere  di  prendere  in  prestito
fondi per finanziere il suo bilancio amministrativo, potere  previsto
dall'articolo 174, 1 della Convenzione. 
15. L'Autorita' elabora ed adotta, conformemente all'articolo 162, 2,
o), ii) della Convenzione, norme, regolamenti e procedure basati  sui
principi contenuti nelle  Sezioni  2,  5,  6,  7  e  8  del  presente
Allegato, e tutte le altre norme, regolamenti e procedure necessari a
facilitare l'approvazione dei  piani  di  lavoro  di  esplorazione  o
sfruttamento, conformemente a quanto segue. 
a) Il Consiglio puo' intraprendere tale elaborazione ogni  volta  che
ritiene che alcune o tutte tali norme, regolamenti o procedure  siano
necessari  per  la  conduzione  di  attivita'  nell'Area,  o   quando
stabilisce  che  lo  sfruttamento  commerciale  e'  imminente,  o  su
richiesta di  uno  Stato  i  cui  aventi  la  nazionalita'  intendono
presentare domanda per  l'approvazione  di  un  piano  di  lavoro  di
sfruttamento. 
b) Se ne e' fatta richiesta da uno Stato di cui alla lettera  a),  il
Consiglio conformemente all'articolo 162, 2,  o)  della  Convenzione,
completa l'adozione di tali norme, regolamenti e procedure entro  due
anni dalla richiesta. 
c) Se il Consiglio non  ha  completato  l'elaborazione  delle  norme,
regolamenti e procedure relativi allo  sfruttamento  entro  il  tempo
prescritto, ed e' in corso una domanda per l'approvazione di un piano
di lavoro di sfruttamento, esso prende lo stesso in considerazione  e
approva  in  via  provvisoria  tale  piano  di  lavoro  basato  sulle
disposizioni della  Convenzione  e  tutte  le  norme,  regolamenti  e
procedure che il Consiglio puo' avere adottato in via provvisoria,  o
sulla base delle norme contenute nella Convenzione e  dei  termini  e
principi contenuti nel presente  Allegato  e  del  principio  di  non
discriminazione tra contraenti. 
16.  I  progetti  di  norme,  regolamenti  e  procedure  e  tutte  le
raccomandazioni che si riferiscono alle disposizioni della Parte  XI,
contenuti nei rapporti  e  nelle  raccomandazioni  della  Commissione
Preparatoria,   sono   presi   in    considerazione    dall'Autorita'
nell'adozione di norme, regolamenti e  procedure  conformemente  alla
Parte XI ed al presente Accordo. 
17. Le  disposizioni  rilevanti  della  Parte  XI,  Sezione  4  della
Convenzione sono interpretate ed applicate conformemente al  presente
Accordo. 
                        SEZIONE 2. L'IMPRESA 
1. Il Segretariato dell'Autorita'  svolge  le  funzioni  dell'Impresa
finche'  essa  non  comincia   ad   operare   indipendentemente   dal
Segretariato. Il Segretario generale  dell'Autorita'  nomina  tra  il
personale  dell'Autorita'  un  Direttore  generale  provvisorio   per
sovrintendere allo  svolgimento  di  queste  funzioni  da  parte  del
Segretariato. 
Si tratta di funzioni di: 
a) controllo e riesame delle tendenze e degli sviluppi relativi  alle
attivita' minerarie dei fondi marini,  inclusa  un'analisi  periodica
delle condizioni del mercato mondiale dei  metalli  ed  i  rezzi,  le
tendenze e le prospettive riguardo ai metalli; 
b)  valutazione  dei  risultati  della  ricerca  scientifica   marina
riguardo alle attivita' nell'Area, prestando  particolare  attenzione
alla  ricerca  relativa  all'impatto   ambientale   delle   attivita'
nell'Area; 
c) valutazione dei dati  disponibili  relativi  alla  prospezione  ed
esplorazione compresi i criteri di tali attivita'; 
d)  valutazione  degli  sviluppi  della  tecnologia   riguardo   alle
attivita' nell'Area, in particolare della  tecnologia  relativa  alla
protezione e preservazione dell'ambiente marino; 
e) valutazione di informazioni e dati relativi  alle  aree  riservate
all'Autorita'; 
f) valutazione degli approcci in materia di azioni in 
compartecipazione 
g)  raccolta  di  informazioni  sulla  disponibilita'  di  manodopera
qualificata; 
h) studio di opzioni di  politica  gestionale  per  l'amministrazione
dell'Impresa ai diversi stadi delle sue operazioni. 
2. L'Impresa conduce le sue iniziali operazioni minerarie nei fondali
per   mezzo   di   azioni   in    compartecipazione.    Al    momento
dell'approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento presentato da
un soggetto diverso dall'Impresa, o quando il  Consiglio  riceve  una
domanda  per  un'azione  in  compartecipazione  con   l'Impresa,   il
Consiglio si occupa della questione  del  funzionamento  dell'Impresa
indipendentemente dal Segretariato dell'Autorita'. Se  le  azioni  in
compartecipazione  con  l'Impresa  sono  informate  a  sani  principi
commerciali, il Consiglio emana una direttiva, ai sensi dell'articolo
170,   2,   della   Convenzione,   disponendo   tale    funzionamento
indipendente. 
3.  Gli  obblighi  degli  Stati  contraenti  di  finanziare  un  sito
minerario dell'Impresa previsti nell'Allegato  IV,  articolo  11,  3,
della Convenzione, non si applicano e gli Stati contraenti non  hanno
alcun obbligo di finanziare alcuna delle  operazioni  in  alcuno  dei
siti  minerari  dell'Impresa  o  nel  quadro  delle  sue  azioni   in
compartecipazione. 
4. Gli obblighi applicabili ai contraenti si  applicano  all'Impresa.
Nonostante le disposizioni dell'articolo 153,  3  e  l'Allegato  III,
articolo 3, 5, della Convenzione, un  piano  di  lavoro  dell'Impresa
almomento della sua approvazione assume  la  forma  di  un  contratto
concluso tra l'Autorita' e l'Impresa. 
5. Un contraente che abbia attribuito all'Autorita' un'area specifica
quale area riservata, ha il diritto di priorita' per  concludere  con
l'Impresa   un   accordo   di   azione   in   compartecipazione   per
l'esplorazione e lo sfruttamento  di  quell'area.  Se  l'Impresa  non
presenta una domanda per un piano di lavoro relativo  alle  attivita'
in tale area  riservata  entro  quindici  anni  dall'inizio  del  suo
funzionamento in modo indipendente dal Segretariato dell'Autorita', o
entro quindici anni dalla data in cui quell'area e'  stata  riservata
all'Autorita', valendo tra i due termini l'ultimo, il contraente  che
ha attribuito l'area ha il diritto di presentare domanda per un piano
di lavoro in quell'area, sempre che offra in buona fede di  includere
l'Impresa come socia nel quadro di una azione in compartecipazione. 
6. L'articolo 170, 4, l'Allegato IV e  le  altre  disposizioni  della
Convenzione che riguardano l'Impresa sono interpretate  ed  applicate
conformemente alla presente sezione. 
                     SEZIONE 3. FASE DECISIONALE 
1. Le politiche generali dell'Autorita' sono decise dall'Assemblea di
concerto con il Consiglio. 
2. Come regola generale, le  decisioni  negli  organi  dell'Autorita'
dovrebbero essere adottate per consenso. 
3. Se si e' in ogni modo tentato di  raggiungere  una  decisione  per
consenso, le decisioni messe ai voti nell'Assemblea su  questioni  di
procedura sono adottate  dalla  maggioranza  dei  membri  presenti  e
votanti e le decisioni  su  questioni  sostanziali  sono  adottate  a
maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, come disposto
dall'articolo 159, 8 della Convenzione. 
4. Le decisioni dell'Assemblea su tutte le questioni per le quali  e'
competente anche il Consiglio o su tutte le questioni amministrative,
di bilancio  o  finanziarie,  si  basano  sulle  raccomandazioni  del
Consiglio.  Se  l'Assemblea  non  accetta  la   raccomandazione   del
Consiglio in merito  a  una  qualsiasi  questione,  essa  rimanda  la
questione al Consiglio per un'ulteriore esame. Il Consiglio riesamina
la questione alla luce dei pareri espressi dall'Assemblea. 
5. Se si e' in ogni modo tentato di  raggiungere  una  decisione  per
consenso, le decisioni messe ai voti nel Consiglio  su  questioni  di
procedura sono adottate  dalla  maggioranza  dei  membri  presenti  e
votanti e le decisioni su questioni  sostanziali,  tranne  quando  la
Convenzione dispone che il Consiglio  debba  decidere  per  consenso,
sono adottate a maggioranza dei  due  terzi  dei  membri  presenti  e
votanti, sempre che a tali decisioni non si opponga la maggioranza in
una qualsiasi delle camere, di cui  al  numero  9.  Nell'adottare  le
decisioni il Consiglio tenta di promuovere gli interessi di  tutti  i
membri dell'Autorita'. 
6. Il Consiglio puo' rimandare l'adozione di una decisione allo scopo
di agevolare ulteriori negoziati se sembra che non  si  sia  in  ogni
modo tentato di raggiungere il consenso sulla questione. 
7. Le decisioni che presentano implicazioni finanziarie o di bilancio
adottate   dall'Assemblea   o   dal   Consiglio   si   basano   sulle
raccomandazioni del Comitato finanziario. 
8. Le disposizioni dell'articolo 161, 8, b) e  c)  della  Convenzione
non sono applicabili. 
9. a) Ciascun gruppo di Stati eletto in base al paragrafo 15 da a)  a
c), e' considerato come  una  camera  ai  fini  delle  votazioni  nel
Consiglio. Gli Stati in via di sviluppo eletti in base al  numero  15
d) ed  e)  sono  considerati  come  un'unica  camera  ai  fini  delle
votazioni nel Consiglio. 
b)  Prima  dell'elezione  dei  membri  del   Consiglio,   l'Assemblea
istituisce degli elenchi di Stati che  corrispondono  ai  criteri  di
appartenenza ai gruppi di Stati di cui al numero 15 da a)  a  d).  Se
uno Stato risponde ai criteri di appartenenza  in  piu'  di  uno  dei
gruppi, puo' essere proposto per l'elezione al Consiglio soltanto  da
uno dei gruppi e rappresenta soltanto quel gruppo nelle votazioni del
Consiglio. 
10. Ciascuno dei gruppi di Stati di cui al numero 15 da a)  a  d)  e'
rappresentato nel Consiglio  dai  membri  nominati  da  quel  gruppo.
Ciascun gruppo nomina soltanto tanti candidati quanti  sono  i  seggi
che devono essere occupati da quel gruppo. Se il numero di  candidati
potenziali in ciascuno dei gruppi di cui al numero 15  da  a)  ad  e)
supera il numero di seggi  disponibile  in  ciascuno  dei  rispettivi
gruppi, come regola generale, si applica il principio  di  rotazione.
Gli Stati membri di ciascuno di tali gruppi decidono in che modo tale
principio trova applicazione in quei gruppi. 
11.  a)  Il  Consiglio   approva   ciascuna   raccomandazione   della
Commissione giuridica e tecnica  favorevole  all'approvazione  di  un
piano di lavoro salvo che non decida di disapprovare  tale  piano  di
lavoro a maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi  membri  presenti  e
votanti, inclusa la maggioranza dei  membri  presenti  e  votanti  in
ciascuna delle camere del Consiglio. Se il Consiglio non  adotta  una
decisione su di una raccomandazione favorevole all'approvazione di un
piano di lavoro nel termine prescritto, la raccomandazione si ritiene
approvata dal Consiglio alla scadenza di  tale  termine.  Il  termine
prescritto e' normalmente di 60 giorni, a meno che il  Consiglio  non
fissi  un  termine  piu'  lungo.  Se  la  Commissione  raccomanda  la
disapprovazione  di  un  piano  di  lavoro  o   non   adotta   alcuna
raccomandazione, il Consiglio puo' comunque  approvare  il  piano  di
lavoro conformemente alle disposizioni del  suo  regolamento  interno
che disciplinano l'adozione di decisioni su questioni sostanziali. 
(b) Le disposizioni dell'articolo 162, 2, j)  della  Convenzione  non
sono applicabili. 
12. Se sorge una controversia relativamente alla  disapprovazione  di
un piano di lavoro, tale controversia e' sottoposta alle procedure di
risoluzione delle controversie previste nella Convenzione. 
13. Le decisioni adottate con votazione dalla Commissione giuridica e
tecnica sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. 
14. La Parte XI Sezione 4, sottosezioni B e C della Convenzione  sono
interpretate ed applicate conformemente alla presente sezione. 
15. Il Consiglio e'  composto  da  36  membri  dell'autorita'  eletti
dall'Assemblea nell'ordine seguente: 
a) quattro membri tra  gli  Stati  contraenti,  ciascuno  dei  quali,
durante  gli  ultimi  cinque  anni  per  i  quali  siano  disponibili
statistiche, od abbia consumato piu' del 2%, in termini di valore del
consumo totale mondiale, od abbia avuto importazioni nette  superiori
al 2% in termini di valore delle  importazioni  totali  mondiali  dei
prodotti di base derivati dalle categorie  di  minerali  che  saranno
estratti dall'Area, sempre che i quattro membri comprendano uno Stato
della regione dell'Europa orientale che  abbia  la  piu'  consistente
economia in quella regione, in termini di prodotto interno  lordo,  e
lo Stato che  abbia  la  piu'  consistente  economia  in  termini  di
prodotto  interno  lordo  alla  data  di  entrata  in  vigore   della
Convenzione, se tali Stati desiderano essere  rappresentati  in  tale
gruppo; 
b) quattro membri tra gli otto Stati contraenti che hanno  effettuato
i maggiori investimenti nella preparazione e conduzione di  attivita'
nell'Area,  sia  direttamente  sia  mediante   i   aventi   la   loro
nazionalita'; 
c) quattro membri tra gli Stati  contraenti  che,  sulla  base  della
produzione nelle aree di loro  giurisdizione,  sono  tra  i  maggiori
esportatori netti delle categorie di minerali che  verranno  estratti
dall'Area, inclusi almeno  due  Stati  in  via  di  sviluppo  le  cui
esportazioni di tali minerali rivestano una  importanza  fondamentale
per le loro economie; 
d) sei membri tra  gli  Stati  contraenti  in  via  di  sviluppo  che
rappresentino interessi particolari.  Gli  interessi  particolari  da
rappresentare  comprendono  quelli  degli   Stati   con   popolazione
numerosa,  degli  Stati  che  non  hanno  accesso  al  mare  o   sono
geograficamente svantaggiati, degli Stati-isola, degli Stati che sono
tra i maggiori importatori delle categorie di  minerali  che  saranno
estratti dall'Area, degli Stati che  sono  produttori  potenziali  di
tali minerali e degli Stati meno sviluppati; 
e) diciotto membri eletti seguendo il principio di assicurare un'equa
distribuzione  geografica  dei  seggi   nel   Consiglio   globalmente
considerato, sempre che ciascuna regione geografica abbia  almeno  un
membro eletto in base alla  presente  lettera.  A  questo  scopo,  le
regioni geografiche sono l'Africa, L'America  latina  ed  i  Caraibi,
l'Asia. l'Europa orientale, l'Europa occidentale ed altri Stati. 
16. Le disposizioni dell'articolo 161, 1, della  Convenzione  non  si
applicano. 
                 SEZIONE 4. CONFERENZA DI REVISIONE 
Le  disposizioni  relative  alla  Conferenza  di  revisione  di   cui
all'articolo 155, 1, 3 e 4 della Convenzione  non  sono  applicabili.
Nonostante le disposizioni dell'articolo 314, 2,  della  Convenzione,
l'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio, puo' intraprendere  in
qualsiasi momento una revisione delle questioni di  cui  all'articolo
155, 1, della  Convenzione.  Gli  emendamenti  relativi  al  presente
Accordo ed alla Parte XI sono  sottoposti  alle  procedure  contenute
negli articoli 314, 315, e 316 della Convenzione,  a  condizione  che
siano mantenuti i principi, il regime e  gli  altri  termini  di  cui
all'articolo 155, 2, della Convenzione e non vengano  pregiudicati  i
diritti cui si riferisce il numero 5 di tale articolo. 
              SEZIONE 5. TRASFERIMENTO DELLA TECNOLOGIA 
1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 144 della Convenzione,
il trasferimento  della  tecnologia,  ai  fini  della  Parte  XI,  e'
disciplinato dai seguenti principi: 
a) L'Impresa e gli Stati in via di sviluppo che  desiderano  ottenere
la tecnologia mineraria dei  fondi  marini  tentano  di  ottenerla  a
termini e condizioni commerciali  giusti  e  ragionevoli  sul  libero
mercato, o mediante accordi di azioni in compartecipazione; 
b) Se l'Impresa o gli Stati in via di sviluppo non sono in  grado  di
ottenere la tecnologia mineraria dei fondi marini,  l'Autorita'  puo'
invitare tutti o alcuni dei contraenti ed il loro rispettivo Stato  o
Stati patrocinanti a cooperare con lei nell'agevolare  l'acquisizione
della tecnologia mineraria dei fondi marini da parte  dell'Impresa  o
della sua impresa in compartecipazione, o di uno o piu' Stati in  via
di sviluppo che cercano di acquisire  tale  tecnologia  a  termini  e
condizioni  commerciali  giusti  e   ragionevoli,   compatibili   con
l'efficace protezione dei diritti di  proprieta'  intellettuale.  Gli
Stati contraenti si impegnano a cooperare pienamente ed efficacemente
con l'Autorita' a questo scopo e ad assicurare che anche i contraenti
da loro patrocinati cooperino pienamente con l'Autorita'. 
c)  Come  regola  generale,  gli  Stati  contraenti   promuovono   la
cooperazione internazionale tecnica e scientifica relativamente  alle
attivita' nell'Area  sia  tra  le  parti  interessate,  sia  mediante
programmi  di   formazione,   assistenza   tecnica   e   cooperazione
scientifica nella scienza e  tecnologia  marina  e  la  protezione  e
preservazione dell'ambiente marino. 
2. Le disposizioni dell'Allegato III, articolo  5  della  Convenzione
non si applicano. 
                SEZIONE 6. POLITICA DELLA PRODUZIONE 
1. La politica della produzione dell'Autorita' si basa  sui  seguenti
principi: 
a) Lo sfruttamento delle risorse dell'Area  avviene  conformemente  a
sani principi commerciali. 
b)  Le  disposizioni  dell'Accordo  Generale  sulle  Tariffe  ed   il
Commercio, i suoi  codici  pertinenti  e  gli  accordi  successivi  o
sostitutivi, si applicano per quanto riguarda le attivita' nell'Area. 
c) In particolare, non vi sono sovvenzioni delle attivita'  nell'Area
salvo quanto puo' essere autorizzato dagli accordi di cui sopra  alla
lettera b). Ai fini di tali principi, le  sovvenzioni  sono  definite
dagli accordi di cui alla lettera b). 
d) Non sussistono discriminazioni tra i minerali estratti dall'Area e
quelli provenienti da altre fonti. Non vi e' un accesso preferenziale
ai mercati per tali minerali o per  l'importazione  dei  prodotti  di
base derivati da tali minerali. In particolare: 
i) con l'utilizzazione di barriere tariffarie o non tariffarie; e 
ii) concesso dagli Stati contraenti a tali minerali od ai prodotti di
base ottenuti a partire da tali minerali dalle loro imprese pubbliche
o da persone fisiche e giuridiche che abbiano la loro nazionalita'  o
che siano controllate dagli Stati stessi o da soggetti aventi la loro
nazionalita'; 
e) Il piano di lavoro per lo  sfruttamento  approvato  dall'Autorita'
con riferimento  a  ciascuna  zona  mineraria,  indica  un  programma
preventivo di produzione che comprende la quantita'  massima  stimata
di minerali che verrebbe prodotta attualmente in  base  al  piano  di
lavoro. 
f) Le seguenti  disposizioni  si  applicano  alla  risoluzione  delle
controversie relative alle disposizioni degli  accordi  di  cui  alla
lettera b): 
i) Quando  gli  Stati  contraenti  interessati  sono  parti  di  tali
accordi,  essi  ricorrono  alle  procedure   di   risoluzione   delle
controversie previste da tali accordi; 
ii)  Quando  uno  o  piu'  degli  Stati  contraenti  interessati  non
partecipano  a  tali  accordi,  essi  ricorrono  alle  procedure   di
risoluzione delle controversie disposte nella Convenzione. 
g) Qualora si stabilisca in base agli accordi di cui alla lettera  b)
che uno Stato contraente ha effettuato una sovvenzione che e' vietata
o che ha prodotto un effetto negativo nei confronti di un altro Stato
contraente e non siano stati intrapresi i passi necessari dallo Stato
contraente o dagli Stati contraenti interessati, uno Stato contraente
puo' chiedere al Consiglio di adottare le misure necessarie. 
2. I principi contenuti nel numero 1 non pregiudicano i diritti e gli
obblighi di cui agli accordi indicati nel numero 1, b), cosi' come  i
relativi accordi di libero commercio  e  di  unione  doganale,  nelle
relazioni tra gli Stati contraenti che sono parti di tali accordi. 
3. L'accettazione da parte di un contraente, di  sussidi  diversi  da
quelli che possono essere autorizzati dagli accordi di cui al  numero
1, b),  comporta  una  violazione  delle  clausole  fondamentali  del
contratto che costituisce un piano di lavoro per lo svolgimento delle
attivita' nell'Area. 
4. Ogni Stato contraente che abbia ragione di  ritenere  che  vi  sia
stata una violazione delle condizioni di cui ai numeri 1, da b) a  d)
o 3, puo' ricorrere alle procedure di risoluzione delle  controversie
conformemente al numero 1, f) o g). 
5.  Uno  Stato  contraente  puo'   in   qualsiasi   momento   portare
all'attenzione del Consiglio attivita' che dal  suo  punto  di  vista
sono incompatibili con i requisiti di cui al numero 1, da b) a d). 
6. L'Autorita' sviluppa norme, regolamenti e procedure per assicurare
l'attuazione  delle  disposizioni  della   presente   Sezione.   Cio'
comprende anche le norme, i regolamenti e le procedure pertinenti che
disciplinano l'approvazione dei piani di lavoro. 
7. Le disposizioni dell'articolo 151, da 1 a  7  e  9,  dell'articolo
162, 2, q), dell'articolo 165, 2, n), e dell'Allegato  III,  articolo
6, 5, ed articolo 7, della Convenzione non sono applicabili. 
                   SEZIONE 7. ASSISTENZA ECONOMICA 
1. La politica dell'Autorita' di assistere i Paesi in via di sviluppo
che subiscano dei pesanti effetti  negativi  sulla  loro  economia  o
sulle loro entrate dovute all'esportazione, derivanti dalla riduzione
del prezzo di un minerale che figura tra quelli estratti dall'Area, o
del volume delle esportazioni di quel minerale,  nell'ambito  in  cui
tali riduzioni siano causate da attivita' condotte nell'Area, si basa
sui seguenti principi: 
a) L'Autorita' costituisce un fondo di assistenza  economica  con  la
parte delle sue risorse che supera l'importo necessario a coprire  le
sue spese amministrative. L'importo accantonato per questo  scopo  e'
periodicamente determinato  dal  Consiglio,  su  raccomandazione  del
Comitato  finanziario.  Solo  le  somme  ricevute  in  pagamento  dai
contributi volontari sono utilizzati per la costituzione del fondo di
assistenza economica; 
b) Gli Stati in via di sviluppo produttori terrestri le cui  economie
si ritiene siano state seriamente danneggiate  dalla  produzione  dei
minerali estratti dai fondi marini sono assistiti  con  il  fondo  di
assistenza economica dell'Autorita'; 
c) l'Autorita' fornisce assistenza con il fondo agli Stati in via  di
sviluppo  produttori  terrestri   danneggiati,   se   del   caso   in
cooperazione con le esistenti istituzioni  mondiali  o  regionali  di
sviluppo che sono dotate delle infrastrutture e  dell'esperienza  per
portare avanti tali programmi di assistenza; 
d) L'ampiezza e la durata del periodo di assistenza sono fissate  con
riferimento ai casi specifici. Cosi' agendo, opportuna considerazione
e' data alla natura ed alla  gravita'  dei  problemi  incontrati  dai
Paesi in via di sviluppo produttori terrestri danneggiati. 
2. L'articolo 151, 10, della Convenzione  e'  attuato  attraverso  le
misure di assistenza economica di cui al numero 1. L'articolo 160, 2,
l), l'articolo 162, 2, n), l'articolo 164, 2, d), l'articolo 171,  f)
e l'articolo 173,  2,  c)  della  Convenzione  sono  interpretati  di
conseguenza. 
            SEZIONE 8 CLAUSOLE FINANZIARIE DEL CONTRATTO 
1. I seguenti principi forniscono la  base  per  la  formulazione  di
norme, regolamenti  e  procedure  per  le  clausole  finanziarie  del
contratto: 
a) Il sistema dei pagamenti all'Autorita' deve essere equo sia per il
contraente che per l'Autorita' e deve fornire strumenti adeguati  per
garantire l'osservanza di sistema da parte del contraente; 
b) Gli importi dei pagamenti  dovuti  nel  quadro  di  tale  sistema,
devono essere comparabili a quelli in vigore per quanto  riguarda  la
produzione terrestre degli stessi minerali o di  minerali  simili  in
modo da evitare di attribuire ai produttori di minerali estratti  dai
fondi  marini  un  vantaggio  od  uno  svantaggio  artificiale  nella
concorrenza; 
c) Il sistema non dovrebbe essere complesso e  non  dovrebbe  imporre
gravosi  costi  amministrativi  a   carico   dell'Autorita'   o   del
contraente. Dovrebbe essere prevista  l'adozione  di  un  sistema  di
tasse indirette o di un sistema che combina la  tassazione  indiretta
con  la  divisione  dei  profitti.  Se  vengono  scelti  dei  sistemi
alternativi, il contraente ha il  diritto  di  scegliere  il  sistema
applicabile al  suo  contratto.  Ogni  successivo  cambiamento  nella
scelta  tra  sistemi  alternativi,  tuttavia,   e'   concordato   tra
l'Autorita' ed il contraente; 
d) Si paga un'imposta annuale fissa a partire dalla  data  di  inizio
della produzione commerciale. Tale imposta puo' essere dedotta  dagli
altri pagamenti dovuti in base al sistema adottato conformemente alla
lettera c). L'importo di tale imposta e' determinato dal Consiglio; 
e) Il sistema dei pagamenti puo' essere periodicamente  rivisto  alla
luce delle mutate circostanze. Qualsiasi cambiamento viene effettuato
in  modo  non  discriminatorio.  Tali  cambiamenti   possono   essere
applicati ai contratti gia' esistenti solo al  momento  della  scelta
del contraente. Ogni successivo cambiamento nella scelta tra  sistemi
alternativi e' concordato tra l'Autorita' ed il contraente; 
f) Le controversie relative all'interpretazione  od  all'applicazione
delle norme e  regolamenti  che  si  basano  su  tali  principi  sono
sottoposte alle procedure di risoluzione delle controversie  disposte
nella Convenzione. 
2. Le disposizioni dell'Allegato III, articolo 13, da 3  a  10  della
Convenzione non sono applicabili. 
3. Con riferimento all'attuazione dell'Allegato III, articolo  13,  2
della Convenzione, l'imposta dovuta per  l'esame  delle  domande  per
l'approvazione di un piano di lavoro limitato ad una sola fase, o  la
fase dell'esplorazione o quella dello sfruttamento, ammonta a 250.000
dollari statunitensi. 
                 SEZIONE 9. IL COMITATO FINANZIARIO 
1. E' istituito un Comitato finanziario. Il Comitato e'  composto  da
15 membri con opportune qualifiche in materia finanziaria. Gli  Stati
contraenti nominano candidati del piu' alto livello di competenza  ed
integrita'. 
2. Il Comitato finanziario no puo'  comprendere  piu'  di  un  membro
avente la nazionalita' dello stesso Stato contraente. 
3. I membri del Comitato finanziario  sono  eletti  dall'Assemblea  e
particolare  rilevanza  e'  data  alla   necessita'   di   una   equa
distribuzione  geografica  ed  alla   rappresentanza   di   interessi
particolari. Ogni gruppo di Stati di cui alla sezione 3, 15, a),  b),
c)  e  d)  del  presente  Allegato  e'  rappresentato  nel   Comitato
finanziario da almeno un membro. Fino a quando l'Autorita' non  avra'
risorse sufficienti, diverse dai contributi stabiliti, per coprire le
sue spese amministrative, la partecipazione al Comitato includera'  i
rappresentanti  dei  cinque   maggiori   contribuenti   al   bilancio
amministrativo dell'Autorita'. Successivamente, l'elezione di uno dei
membri di ogni gruppo avverra' sulla base della nomina da  parte  dei
membri  del  rispettivo  gruppo,   senza   alcun   pregiudizio   alla
possibilita' che altri membri siano eletti dallo stesso gruppo. 
4. I membri del Comitato finanziario durano in carica per un  periodo
di 5 anni. Essi sono rieleggibili per un ulteriore analogo periodo. 
5. In caso di morte,  incapacita'  o  dimissioni  di  un  membro  del
Comitato finanziario prima della scadenza  del  mandato,  l'Assemblea
elegge per  il  restante  periodo  un  membro  della  stessa  regione
geografica o dello stesso gruppo di Stati. 
6. I membri del comitato finanziario non devono avere alcun interesse
economico in alcuna attivita' connessa con quei settori  rispetto  ai
quali il Comitato e' competente ed emettere raccomandazioni. Essi non
devono far conoscere, anche dopo la cessazione dalle  loro  funzioni,
alcuna informazione confidenziale di cui siano venuti a conoscenza in
ragione dei loro incarichi per l'Autorita'. 
7.  Le  decisioni  dell'Assemblea  e  del  Consiglio  nelle  seguenti
questioni  tengono   conto   delle   raccomandazioni   del   Comitato
finanziario: 
a) progetti di  norme,  regolamenti  e  procedure  finanziarie  degli
organi  dell'autorita'  e  gestione  finanziaria  ed  amministrazione
finanziaria interna dell'Autorita'; 
b) valutazione dei contributi  dei  membri  in  favore  del  bilancio
amministrativo dell'Autorita' conformemente all'articolo 160, 2,  e),
della Convenzione; 
c) tutti le rilevanti questioni finanziarie, compresa la proposta  di
bilancio annuale, preparati dal  Segretario  generale  dell'Autorita'
conformemente  all'articolo  172  della  Convenzione  e  gli  aspetti
finanziari dell'attuazione dei programmi di lavoro del Segretariato; 
d) il bilancio amministrativo 
(e) gli obblighi finanziari degli Stati contraenti che derivano dalla
attuazione del presente Accordo e  della  Parte  XI,  cosi'  come  le
implicazioni amministrative e di  bilancio  delle  proposte  e  delle
raccomandazioni che comportano della spese sui fondi dell'Autorita'. 
f) Le norme, i regolamenti e le procedure sull'equa distribuzione dei
benefici finanziari o di  altri  benefici  economici  derivati  dalle
attivita' nell'Area e le decisioni da adottare in merito. 
8. Le decisioni del Comitato finanziario su  questioni  di  procedura
sono adottate  a  maggioranza  dei  membri  presenti  e  votanti.  Le
decisioni su questioni sostanziali sono adottate per consenso. 
9. Si ritiene che il requisito di  cui  all'art.  162,  2,  y)  della
Convenzione, che contempla l'istituzione di un organo sussidiario che
si   occupi   delle   questioni    finanziarie,    sia    soddisfatto
dall'istituzione del  Comitato  finanziario  conformemente  a  questa
sezione.