ALLEGATO SEZIONE 1. COSTI PER GLI STATI CONTRAENTI ED ASSETTO ISTITUZIONALE 1. L'Autorita' internazionale dei fondi marini (d'ora in poi "l'Autorita'") e' l'organizzazione mediante la quale gli Stati contraenti della Convenzione, conformemente al regime dell'Area disposto nella Parte XI e nel presente Accordo, organizzano e controllano le attivita' nell'Area, in special modo allo scopo di amministrare le risorse dell'Area. I poteri e le funzioni dell'Autorita' sono quelli espressamente ad essa conferiti dalla Convenzione. L'Autorita' ha quei poteri sussidiari compatibili con la Convenzione che sono impliciti o necessari per l'esercizio dei poteri e delle funzioni che riguardano le attivita' nell'Area. 2. Allo scopo di minimizzare i costi per gli Stati contraenti, tutti gli organi ed enti sussidiari che vengono istituiti in base alla Convenzione ed al presente Accordo devono avere un buon rapporto costi/benefici. Questo principio si applica anche alla frequenza, durata e programmazione delle riunioni. 3. L'istituzione ed il funzionamento degli organi e degli organi sussidiari dell'Autorita' si basano su di un approccio evolutivo, tenendo conto delle necessita' funzionali degli organi e degli organi sussidiari interessati, affinche' essi possano effettivamente adempiere ai propri obblighi ai vari stadi dello sviluppo delle attivita' nell'Area. 4. Le prime funzioni dell'Autorita' in seguito all'entrata in vigore della Convenzione sono svolte dall'Assemblea, dal Consiglio, dal Segretariato, dalla Commissione giuridica e tecnica e dal Comitato finanziario. Le funzioni della Commissione di pianificazione economica sono svolte dalla Commissione giuridica e tecnica fino a quando il Consiglio non decida altrimenti o fino all'approvazione del primo piano di lavoro di sfruttamento. 5. Tra l'entrata in vigore della Convenzione e l'approvazione del primo piano di lavoro di sfruttamento, l'Autorita' si concentra su: a) l'esame delle domande di approvazione di piani di lavoro di esplorazione conformemente alla Parte XI ed al presente Accordo; b) l'attuazione delle decisioni della Commissione Preparatoria per l'Autorita' dei fondi internazionali ed il Tribunale internazionale per il diritto del mare (d'ora in poi "Commissione Preparatoria") relative agli investitori pionieri registrati ed ai loro Stati patrocinanti, compresi i loro diritti ed obblighi, conformemente all'articolo 308, 5 della Convenzione ed alla risoluzione II, numero 13; c) il controllo sul rispetto dei piani di lavoro di esplorazione approvati sotto forma di contratti; d) il controllo ed il riesame delle tendenze e degli sviluppi relativi alle attivita' minerarie dei fondi marini, compresa un'analisi periodica delle condizioni del mercato mondiale dei metalli e dei prezzi, tendenze e prospettive dei metalli; e) lo studio dell'impatto potenziale della produzione mineraria dell'Area sulle economie dei produttori terrestri in via di sviluppo di quei minerali che probabilmente saranno piu' seriamente interessati, allo scopo di minimizzare le loro difficolta' e di assisterli nel loro riassetto economico, tenendo conto del lavoro svolto a questo riguardo dalla Commissione Preparatoria; f) l'adozione di norme, regolamenti e procedure necessari per la continuazione delle attivita' nell'Area. Nonostante le disposizioni dell'Allegato III, articolo 17, 2, b) e c) della Convenzione, tali norme, regolamenti e procedure tengono conto dei termini del presente Accordo, del prolungato ritardo nelle attivita' commerciali minerarie dei fondi marini e del probabile ritmo delle attivita' nell'Area; g) l'adozione di norme, regolamenti e procedure che includano standards applicabili per la protezione e preservazione dell'ambiente marino; h) la promozione e l'incoraggiamento della conduzione di ricerca scientifica marina riguardo alle attivita' nell'Area e la raccolta e distribuzione dei risultati, quando disponibili, di tale ricerca ed analisi, con particolare riguardo alla ricerca collegata all'impatto ambientale delle attivita' nell'Area; i) l'acquisizione di conoscenze scientifiche ed il controllo del progresso della tecnologia marina riguardo alle attivita' nell'Area, in particolare della tecnologia relativa alla protezione e preservazione dell'ambiente marino; j) la valutazione dei dati disponibili relativi alla prospezione ed esplorazione; e k) la tempestiva elaborazione di norme, regolamenti e procedure per lo sfruttamento, comprese quelle che riguardano la protezione e preservazione dell'ambiente marino. 6. a) le domande di approvazione di un piano di lavoro di esplorazione vengono valutate dal Consiglio in seguito al ricevimento di una raccomandazione della Commissione giuridica e tecnica relativa alla domanda. La valutazione della domanda di approvazione dei piani di lavoro di esplorazione avviene iconformemente alle disposizioni della Convenzione, incluso il suo Allegato III, ed al presente Accordo e nel rispetto di quanto segue. i) Un piano di lavoro di esplorazione presentato a nome di uno Stato o di un altro soggetto, o parte di tale soggetto, come considerato nella risoluzione II, 1, a), ii) o iii), diverso da un investitore pioniere registrato, che abbia gia' intrapreso attivita' sostanziali nell'Area prima dell'entrata in vigore della Convenzione, o dei loro aventi causa, viene ritenuto conforme ai requisiti finanziari e tecnici necessari per l'approvazione se lo Stato o gli Stati patrocinanti attestano che il richiedente ha speso una somma non inferiore a 30 milioni di dollari statunitensi in attivita' di ricerca ed esplorazione ed ha speso non meno del 10% di quella cifra per individuare, ispezionare e valutare l'area cui si riferisce il piano di lavoro. Se il piano di lavoro soddisfa altrimenti le condizioni poste dalla Convenzione e dalle norme, regolamenti e procedure adottati in sua applicazione, esso viene approvato dal Consiglio sotto forma di contratto. Le disposizioni della Sezione 3, 11 del presente Allegato vengono interpretate ed applicate di conseguenza. ii) Nonostante le disposizioni della risoluzione II, numero 8, a), gli investitori pionieri registrati possono chiedere l'approvazione di un piano di lavoro di esplorazione entro 36 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione. Il piano di lavoro di esplorazione comprende i documenti, i rapporti e gli altri dati presentati alla Commissione Preparatoria prima e dopo della registrazione, ed e' accompagnato da un certificato di conformita', che consiste in un rapporto sui fatti, che descrive lo stato di adempimento degli obblighi esistenti in regime di investitori pionieri, rilasciato dalla Commissione Preparatoria conformemente alla risoluzione II, numero 11, a). Tale piano di lavoro viene valutato per l'approvazione. Il piano di lavoro approvato assume la forma di un contratto concluso tra l'Autorita' e l'investitore pioniere registrato, conformemente alla Parte XI ed al presente Accordo. L'imposta di 250.000 dollari statunitensi, pagata conformemente alla risoluzione II, numero 7, a), viene considerata essere l'imposta relativa alla fase di esplorazione, di cui alla sezione 8, 3 del presente Allegato. La Sezione 3, 11, del presente Allegato e' interpretata ed applicata di conseguenza. iii) conformemente al principio di non discriminazione, il contratto con uno Stato, o soggetto, o parte di tale soggetto di cui alla lettera a), i) comprende clausole simili e non meno favorevoli di quelle concordate con uno qualsiasi degli investitori pionieri registrati di cui alla lettera a), ii). Se ad uno degli Stati, soggetti o parti di tali soggetti di cui alla lettera a), i) sono concesse condizioni piu' favorevoli, il Consiglio concede condizioni simili e non meno favorevoli in relazione ai diritti ed obblighi assunti dagli investitori pionieri registrati di cui alla lettera a), ii), sempre che tali condizioni non tocchino o pregiudichino gli interessi dell'Autorita'. iv) Lo Stato patrocinante di una domanda di piano di lavoro secondo le disposizioni della lettera a), i) o ii) puo' essere uno Stato contraente, o uno Stato che applica il presente Accordo in via provvisoria conformemente all'articolo 7, o uno Stato provvisoriamente membro dell'Autorita', conformemente al numero 12. v) La risoluzione II, numero 8, c) e' interpretata ed applicata conformemente alla lettera a), iv). b) L'approvazione di un piano di lavoro di esplorazione avviene conformemente all'articolo 153, 3 della Convenzione. 7. Le domande di approvazione dei piani di lavoro sono accompagnate da una valutazione dei potenziali impatti ambientali delle attivita' proposte e dalla descrizione di un programma di studi oceanografici ed ambientali di base, conformemente alle norme, regolamenti e procedure adottati dall'Autorita'. 8. Le domande di approvazione dei piani di lavoro di esplorazione, sottoposte al numero 6, a), i) e ii) sono valutate secondo le procedure disposte nella Sezione 3, 11 del presente Allegato. 9. I piani di lavoro di esplorazione sono approvati per un periodo di 15 anni. Alla scadenza di un piano di lavoro di esplorazione, il contraente presenta domanda per un piano di lavoro di sfruttamento, a meno che non la abbia gia' presentata o non abbia ottenuto una proroga del piano di lavoro di esplorazione. I contraenti possono presentare domanda per tali proroghe per periodi non piu' lunghi di 5 anni ciascuno. Tali proroghe sono approvate se il contraente ha tentato in buona fede di attenersi alle disposizioni del piano di lavoro ma per ragioni che sfuggono al suo controllo non ha potuto completare il lavoro preparatorio necessario per passare alla fase di sfruttamento oppure se le prevalenti circostanze economiche non giustificano il passaggio alla fase di sfruttamento. 10. La designazione di un'area riservata all'Autorita', conformemente all'Allegato III, articolo 8 della Convenzione, avviene in concomitanza con l'approvazione di una domanda di piano di lavoro di esplorazione o con l'approvazione di una domanda per un piano di lavoro di esplorazione e sfruttamento. 11. Nonostante le disposizioni del numero 9, un piano di lavoro di esplorazione gia' approvato, sotto il patrocinio di almeno uno Stato che applica in via provvisoria il presente Accordo, non e' piu' valido se tale Stato cessa di applicare il presente Accordo in via provvisoria e non e' diventato un membro in via provvisoria conformemente al paragrafo 12 o non e' diventato uno Stato contraente. 12. All'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati e i soggetti di cui all'articolo 3 del presente Accordo che lo hanno applicato in via provvisoria conformemente all'articolo 7 e per i quali esso non e' in vigore possono continuare ad essere membri dell'Autorita' in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore nei confronti di tali Stati e soggetti, conformemente a quanto segue. a) Se il presente Accordo entra in vigore prima del 16 novembre 1996, tali Stati e soggetti possono continuare ad essere membri dell'Autorita' in via provvisoria mediante la notifica, da parte di tale Stato o soggetto, al depositario dell'Accordo della propria intenzione di partecipare come membro su base provvisoria. Tale partecipazione termina il 16 novembre 1996 o prima, se nei confronti di tale membro entrano in vigore il presente Accordo e la Convenzione. Il Consiglio puo', su richiesta dello Stato o del soggetto interessato, estendere tale partecipazione oltre il 16 novembre 1996 per un ulteriore periodo o ulteriori periodi che non superino in tutto i due anni, sempre che il Consiglio sia convinto che lo Stato o soggetto interessato abbia tentato in buona fede di diventare parte dell'Accordo e della Convenzione. b) Se il presente Accordo entra in vigore dopo il 15 novembre 1996, tali Stati e soggetti possono richiedere al Consiglio di consentire una partecipazione continua all'Autorita' in via provvisoria per un periodo o periodi che non si protraggano oltre il 16 novembre 1998. Il Consiglio consente tale partecipazione provvisoria a partire dalla data della richiesta se e' convinto che lo Stato o soggetto abbia fatto tentativi in buona fede di diventare parte dell'Accordo e della Convenzione. c) Gli Stati ed i soggetti che sono membri dell'Autorita' in via provvisoria conformemente alla lettera a) o b) applicano le norme della Parte XI ed il presente Accordo conformemente alle loro leggi, regolamenti e stanziamenti di bilancio nazionali o interni, ed hanno gli stessi diritti ed obblighi degli altri membri, inclusi: i) l'obbligo di contribuire al bilancio amministrativo dell'Autorita', conformemente alla scala dei contributi stabiliti; ii) il diritto di patrocinare una domanda di approvazione di un piano di lavoro di esplorazione. Nel caso di soggetti i cui componenti sono persone fisiche o giuridiche che hanno la nazionalita' di piu' di uno Stato, il piano di lavoro di esplorazione non viene approvato a meno che tutti gli Stati, le cui persone fisiche o giuridiche comprendono questi soggetti, non siano Stati contraenti o membri provvisori. d) Nonostante le disposizioni del numero 9, un piano di lavoro approvato sotto forma di contratto di esplorazione, che era stato patrocinato conformemente alla lettera c), ii) da uno Stato che era membro provvisorio, non e' piu' valido se tale partecipazione non sussiste piu' e lo Stato o soggetto non e' divenuto uno Stato contraente. e) Se tale membro non ha dato il suo contributo stabilito o ha altrimenti mancato ai suoi obblighi secondo il presente numero, la sua partecipazione provvisoria viene meno. 13. Il riferimento, nell'Allegato III, articolo 10 della Convenzione, alla condotta che non e' stata soddisfacente viene interpretato nel senso che il contraente non ha agito conformemente alle disposizioni del piano di lavoro approvato, nonostante uno o piu' avvisi scritti dell'Autorita' al contraente che gli ingiungono di applicare il piano. 14. L'Autorita' ha il suo bilancio. Le spese amministrative dell'Autorita' sono coperte dal bilancio delle Nazioni Unite, in seguito ad una decisione dell'Assemblea generale, fino alla fine dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo. Da allora in poi le spese amministrative dell'Autorita' sono coperte dai contributi stabiliti a carico dei suoi membri, inclusi tutti i membri provvisori, conformemente all'articolo 171, a) e 173 della Convenzione ed al presente Accordo, fino al momento in cui l'Autorita' non abbia da altre fonti fondi sufficienti a coprire tali spese. L'Autorita' non esercita il potere di prendere in prestito fondi per finanziere il suo bilancio amministrativo, potere previsto dall'articolo 174, 1 della Convenzione. 15. L'Autorita' elabora ed adotta, conformemente all'articolo 162, 2, o), ii) della Convenzione, norme, regolamenti e procedure basati sui principi contenuti nelle Sezioni 2, 5, 6, 7 e 8 del presente Allegato, e tutte le altre norme, regolamenti e procedure necessari a facilitare l'approvazione dei piani di lavoro di esplorazione o sfruttamento, conformemente a quanto segue. a) Il Consiglio puo' intraprendere tale elaborazione ogni volta che ritiene che alcune o tutte tali norme, regolamenti o procedure siano necessari per la conduzione di attivita' nell'Area, o quando stabilisce che lo sfruttamento commerciale e' imminente, o su richiesta di uno Stato i cui aventi la nazionalita' intendono presentare domanda per l'approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento. b) Se ne e' fatta richiesta da uno Stato di cui alla lettera a), il Consiglio conformemente all'articolo 162, 2, o) della Convenzione, completa l'adozione di tali norme, regolamenti e procedure entro due anni dalla richiesta. c) Se il Consiglio non ha completato l'elaborazione delle norme, regolamenti e procedure relativi allo sfruttamento entro il tempo prescritto, ed e' in corso una domanda per l'approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento, esso prende lo stesso in considerazione e approva in via provvisoria tale piano di lavoro basato sulle disposizioni della Convenzione e tutte le norme, regolamenti e procedure che il Consiglio puo' avere adottato in via provvisoria, o sulla base delle norme contenute nella Convenzione e dei termini e principi contenuti nel presente Allegato e del principio di non discriminazione tra contraenti. 16. I progetti di norme, regolamenti e procedure e tutte le raccomandazioni che si riferiscono alle disposizioni della Parte XI, contenuti nei rapporti e nelle raccomandazioni della Commissione Preparatoria, sono presi in considerazione dall'Autorita' nell'adozione di norme, regolamenti e procedure conformemente alla Parte XI ed al presente Accordo. 17. Le disposizioni rilevanti della Parte XI, Sezione 4 della Convenzione sono interpretate ed applicate conformemente al presente Accordo. SEZIONE 2. L'IMPRESA 1. Il Segretariato dell'Autorita' svolge le funzioni dell'Impresa finche' essa non comincia ad operare indipendentemente dal Segretariato. Il Segretario generale dell'Autorita' nomina tra il personale dell'Autorita' un Direttore generale provvisorio per sovrintendere allo svolgimento di queste funzioni da parte del Segretariato. Si tratta di funzioni di: a) controllo e riesame delle tendenze e degli sviluppi relativi alle attivita' minerarie dei fondi marini, inclusa un'analisi periodica delle condizioni del mercato mondiale dei metalli ed i rezzi, le tendenze e le prospettive riguardo ai metalli; b) valutazione dei risultati della ricerca scientifica marina riguardo alle attivita' nell'Area, prestando particolare attenzione alla ricerca relativa all'impatto ambientale delle attivita' nell'Area; c) valutazione dei dati disponibili relativi alla prospezione ed esplorazione compresi i criteri di tali attivita'; d) valutazione degli sviluppi della tecnologia riguardo alle attivita' nell'Area, in particolare della tecnologia relativa alla protezione e preservazione dell'ambiente marino; e) valutazione di informazioni e dati relativi alle aree riservate all'Autorita'; f) valutazione degli approcci in materia di azioni in compartecipazione g) raccolta di informazioni sulla disponibilita' di manodopera qualificata; h) studio di opzioni di politica gestionale per l'amministrazione dell'Impresa ai diversi stadi delle sue operazioni. 2. L'Impresa conduce le sue iniziali operazioni minerarie nei fondali per mezzo di azioni in compartecipazione. Al momento dell'approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento presentato da un soggetto diverso dall'Impresa, o quando il Consiglio riceve una domanda per un'azione in compartecipazione con l'Impresa, il Consiglio si occupa della questione del funzionamento dell'Impresa indipendentemente dal Segretariato dell'Autorita'. Se le azioni in compartecipazione con l'Impresa sono informate a sani principi commerciali, il Consiglio emana una direttiva, ai sensi dell'articolo 170, 2, della Convenzione, disponendo tale funzionamento indipendente. 3. Gli obblighi degli Stati contraenti di finanziare un sito minerario dell'Impresa previsti nell'Allegato IV, articolo 11, 3, della Convenzione, non si applicano e gli Stati contraenti non hanno alcun obbligo di finanziare alcuna delle operazioni in alcuno dei siti minerari dell'Impresa o nel quadro delle sue azioni in compartecipazione. 4. Gli obblighi applicabili ai contraenti si applicano all'Impresa. Nonostante le disposizioni dell'articolo 153, 3 e l'Allegato III, articolo 3, 5, della Convenzione, un piano di lavoro dell'Impresa almomento della sua approvazione assume la forma di un contratto concluso tra l'Autorita' e l'Impresa. 5. Un contraente che abbia attribuito all'Autorita' un'area specifica quale area riservata, ha il diritto di priorita' per concludere con l'Impresa un accordo di azione in compartecipazione per l'esplorazione e lo sfruttamento di quell'area. Se l'Impresa non presenta una domanda per un piano di lavoro relativo alle attivita' in tale area riservata entro quindici anni dall'inizio del suo funzionamento in modo indipendente dal Segretariato dell'Autorita', o entro quindici anni dalla data in cui quell'area e' stata riservata all'Autorita', valendo tra i due termini l'ultimo, il contraente che ha attribuito l'area ha il diritto di presentare domanda per un piano di lavoro in quell'area, sempre che offra in buona fede di includere l'Impresa come socia nel quadro di una azione in compartecipazione. 6. L'articolo 170, 4, l'Allegato IV e le altre disposizioni della Convenzione che riguardano l'Impresa sono interpretate ed applicate conformemente alla presente sezione. SEZIONE 3. FASE DECISIONALE 1. Le politiche generali dell'Autorita' sono decise dall'Assemblea di concerto con il Consiglio. 2. Come regola generale, le decisioni negli organi dell'Autorita' dovrebbero essere adottate per consenso. 3. Se si e' in ogni modo tentato di raggiungere una decisione per consenso, le decisioni messe ai voti nell'Assemblea su questioni di procedura sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e le decisioni su questioni sostanziali sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, come disposto dall'articolo 159, 8 della Convenzione. 4. Le decisioni dell'Assemblea su tutte le questioni per le quali e' competente anche il Consiglio o su tutte le questioni amministrative, di bilancio o finanziarie, si basano sulle raccomandazioni del Consiglio. Se l'Assemblea non accetta la raccomandazione del Consiglio in merito a una qualsiasi questione, essa rimanda la questione al Consiglio per un'ulteriore esame. Il Consiglio riesamina la questione alla luce dei pareri espressi dall'Assemblea. 5. Se si e' in ogni modo tentato di raggiungere una decisione per consenso, le decisioni messe ai voti nel Consiglio su questioni di procedura sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e le decisioni su questioni sostanziali, tranne quando la Convenzione dispone che il Consiglio debba decidere per consenso, sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, sempre che a tali decisioni non si opponga la maggioranza in una qualsiasi delle camere, di cui al numero 9. Nell'adottare le decisioni il Consiglio tenta di promuovere gli interessi di tutti i membri dell'Autorita'. 6. Il Consiglio puo' rimandare l'adozione di una decisione allo scopo di agevolare ulteriori negoziati se sembra che non si sia in ogni modo tentato di raggiungere il consenso sulla questione. 7. Le decisioni che presentano implicazioni finanziarie o di bilancio adottate dall'Assemblea o dal Consiglio si basano sulle raccomandazioni del Comitato finanziario. 8. Le disposizioni dell'articolo 161, 8, b) e c) della Convenzione non sono applicabili. 9. a) Ciascun gruppo di Stati eletto in base al paragrafo 15 da a) a c), e' considerato come una camera ai fini delle votazioni nel Consiglio. Gli Stati in via di sviluppo eletti in base al numero 15 d) ed e) sono considerati come un'unica camera ai fini delle votazioni nel Consiglio. b) Prima dell'elezione dei membri del Consiglio, l'Assemblea istituisce degli elenchi di Stati che corrispondono ai criteri di appartenenza ai gruppi di Stati di cui al numero 15 da a) a d). Se uno Stato risponde ai criteri di appartenenza in piu' di uno dei gruppi, puo' essere proposto per l'elezione al Consiglio soltanto da uno dei gruppi e rappresenta soltanto quel gruppo nelle votazioni del Consiglio. 10. Ciascuno dei gruppi di Stati di cui al numero 15 da a) a d) e' rappresentato nel Consiglio dai membri nominati da quel gruppo. Ciascun gruppo nomina soltanto tanti candidati quanti sono i seggi che devono essere occupati da quel gruppo. Se il numero di candidati potenziali in ciascuno dei gruppi di cui al numero 15 da a) ad e) supera il numero di seggi disponibile in ciascuno dei rispettivi gruppi, come regola generale, si applica il principio di rotazione. Gli Stati membri di ciascuno di tali gruppi decidono in che modo tale principio trova applicazione in quei gruppi. 11. a) Il Consiglio approva ciascuna raccomandazione della Commissione giuridica e tecnica favorevole all'approvazione di un piano di lavoro salvo che non decida di disapprovare tale piano di lavoro a maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, inclusa la maggioranza dei membri presenti e votanti in ciascuna delle camere del Consiglio. Se il Consiglio non adotta una decisione su di una raccomandazione favorevole all'approvazione di un piano di lavoro nel termine prescritto, la raccomandazione si ritiene approvata dal Consiglio alla scadenza di tale termine. Il termine prescritto e' normalmente di 60 giorni, a meno che il Consiglio non fissi un termine piu' lungo. Se la Commissione raccomanda la disapprovazione di un piano di lavoro o non adotta alcuna raccomandazione, il Consiglio puo' comunque approvare il piano di lavoro conformemente alle disposizioni del suo regolamento interno che disciplinano l'adozione di decisioni su questioni sostanziali. (b) Le disposizioni dell'articolo 162, 2, j) della Convenzione non sono applicabili. 12. Se sorge una controversia relativamente alla disapprovazione di un piano di lavoro, tale controversia e' sottoposta alle procedure di risoluzione delle controversie previste nella Convenzione. 13. Le decisioni adottate con votazione dalla Commissione giuridica e tecnica sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. 14. La Parte XI Sezione 4, sottosezioni B e C della Convenzione sono interpretate ed applicate conformemente alla presente sezione. 15. Il Consiglio e' composto da 36 membri dell'autorita' eletti dall'Assemblea nell'ordine seguente: a) quattro membri tra gli Stati contraenti, ciascuno dei quali, durante gli ultimi cinque anni per i quali siano disponibili statistiche, od abbia consumato piu' del 2%, in termini di valore del consumo totale mondiale, od abbia avuto importazioni nette superiori al 2% in termini di valore delle importazioni totali mondiali dei prodotti di base derivati dalle categorie di minerali che saranno estratti dall'Area, sempre che i quattro membri comprendano uno Stato della regione dell'Europa orientale che abbia la piu' consistente economia in quella regione, in termini di prodotto interno lordo, e lo Stato che abbia la piu' consistente economia in termini di prodotto interno lordo alla data di entrata in vigore della Convenzione, se tali Stati desiderano essere rappresentati in tale gruppo; b) quattro membri tra gli otto Stati contraenti che hanno effettuato i maggiori investimenti nella preparazione e conduzione di attivita' nell'Area, sia direttamente sia mediante i aventi la loro nazionalita'; c) quattro membri tra gli Stati contraenti che, sulla base della produzione nelle aree di loro giurisdizione, sono tra i maggiori esportatori netti delle categorie di minerali che verranno estratti dall'Area, inclusi almeno due Stati in via di sviluppo le cui esportazioni di tali minerali rivestano una importanza fondamentale per le loro economie; d) sei membri tra gli Stati contraenti in via di sviluppo che rappresentino interessi particolari. Gli interessi particolari da rappresentare comprendono quelli degli Stati con popolazione numerosa, degli Stati che non hanno accesso al mare o sono geograficamente svantaggiati, degli Stati-isola, degli Stati che sono tra i maggiori importatori delle categorie di minerali che saranno estratti dall'Area, degli Stati che sono produttori potenziali di tali minerali e degli Stati meno sviluppati; e) diciotto membri eletti seguendo il principio di assicurare un'equa distribuzione geografica dei seggi nel Consiglio globalmente considerato, sempre che ciascuna regione geografica abbia almeno un membro eletto in base alla presente lettera. A questo scopo, le regioni geografiche sono l'Africa, L'America latina ed i Caraibi, l'Asia. l'Europa orientale, l'Europa occidentale ed altri Stati. 16. Le disposizioni dell'articolo 161, 1, della Convenzione non si applicano. SEZIONE 4. CONFERENZA DI REVISIONE Le disposizioni relative alla Conferenza di revisione di cui all'articolo 155, 1, 3 e 4 della Convenzione non sono applicabili. Nonostante le disposizioni dell'articolo 314, 2, della Convenzione, l'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio, puo' intraprendere in qualsiasi momento una revisione delle questioni di cui all'articolo 155, 1, della Convenzione. Gli emendamenti relativi al presente Accordo ed alla Parte XI sono sottoposti alle procedure contenute negli articoli 314, 315, e 316 della Convenzione, a condizione che siano mantenuti i principi, il regime e gli altri termini di cui all'articolo 155, 2, della Convenzione e non vengano pregiudicati i diritti cui si riferisce il numero 5 di tale articolo. SEZIONE 5. TRASFERIMENTO DELLA TECNOLOGIA 1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 144 della Convenzione, il trasferimento della tecnologia, ai fini della Parte XI, e' disciplinato dai seguenti principi: a) L'Impresa e gli Stati in via di sviluppo che desiderano ottenere la tecnologia mineraria dei fondi marini tentano di ottenerla a termini e condizioni commerciali giusti e ragionevoli sul libero mercato, o mediante accordi di azioni in compartecipazione; b) Se l'Impresa o gli Stati in via di sviluppo non sono in grado di ottenere la tecnologia mineraria dei fondi marini, l'Autorita' puo' invitare tutti o alcuni dei contraenti ed il loro rispettivo Stato o Stati patrocinanti a cooperare con lei nell'agevolare l'acquisizione della tecnologia mineraria dei fondi marini da parte dell'Impresa o della sua impresa in compartecipazione, o di uno o piu' Stati in via di sviluppo che cercano di acquisire tale tecnologia a termini e condizioni commerciali giusti e ragionevoli, compatibili con l'efficace protezione dei diritti di proprieta' intellettuale. Gli Stati contraenti si impegnano a cooperare pienamente ed efficacemente con l'Autorita' a questo scopo e ad assicurare che anche i contraenti da loro patrocinati cooperino pienamente con l'Autorita'. c) Come regola generale, gli Stati contraenti promuovono la cooperazione internazionale tecnica e scientifica relativamente alle attivita' nell'Area sia tra le parti interessate, sia mediante programmi di formazione, assistenza tecnica e cooperazione scientifica nella scienza e tecnologia marina e la protezione e preservazione dell'ambiente marino. 2. Le disposizioni dell'Allegato III, articolo 5 della Convenzione non si applicano. SEZIONE 6. POLITICA DELLA PRODUZIONE 1. La politica della produzione dell'Autorita' si basa sui seguenti principi: a) Lo sfruttamento delle risorse dell'Area avviene conformemente a sani principi commerciali. b) Le disposizioni dell'Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio, i suoi codici pertinenti e gli accordi successivi o sostitutivi, si applicano per quanto riguarda le attivita' nell'Area. c) In particolare, non vi sono sovvenzioni delle attivita' nell'Area salvo quanto puo' essere autorizzato dagli accordi di cui sopra alla lettera b). Ai fini di tali principi, le sovvenzioni sono definite dagli accordi di cui alla lettera b). d) Non sussistono discriminazioni tra i minerali estratti dall'Area e quelli provenienti da altre fonti. Non vi e' un accesso preferenziale ai mercati per tali minerali o per l'importazione dei prodotti di base derivati da tali minerali. In particolare: i) con l'utilizzazione di barriere tariffarie o non tariffarie; e ii) concesso dagli Stati contraenti a tali minerali od ai prodotti di base ottenuti a partire da tali minerali dalle loro imprese pubbliche o da persone fisiche e giuridiche che abbiano la loro nazionalita' o che siano controllate dagli Stati stessi o da soggetti aventi la loro nazionalita'; e) Il piano di lavoro per lo sfruttamento approvato dall'Autorita' con riferimento a ciascuna zona mineraria, indica un programma preventivo di produzione che comprende la quantita' massima stimata di minerali che verrebbe prodotta attualmente in base al piano di lavoro. f) Le seguenti disposizioni si applicano alla risoluzione delle controversie relative alle disposizioni degli accordi di cui alla lettera b): i) Quando gli Stati contraenti interessati sono parti di tali accordi, essi ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie previste da tali accordi; ii) Quando uno o piu' degli Stati contraenti interessati non partecipano a tali accordi, essi ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie disposte nella Convenzione. g) Qualora si stabilisca in base agli accordi di cui alla lettera b) che uno Stato contraente ha effettuato una sovvenzione che e' vietata o che ha prodotto un effetto negativo nei confronti di un altro Stato contraente e non siano stati intrapresi i passi necessari dallo Stato contraente o dagli Stati contraenti interessati, uno Stato contraente puo' chiedere al Consiglio di adottare le misure necessarie. 2. I principi contenuti nel numero 1 non pregiudicano i diritti e gli obblighi di cui agli accordi indicati nel numero 1, b), cosi' come i relativi accordi di libero commercio e di unione doganale, nelle relazioni tra gli Stati contraenti che sono parti di tali accordi. 3. L'accettazione da parte di un contraente, di sussidi diversi da quelli che possono essere autorizzati dagli accordi di cui al numero 1, b), comporta una violazione delle clausole fondamentali del contratto che costituisce un piano di lavoro per lo svolgimento delle attivita' nell'Area. 4. Ogni Stato contraente che abbia ragione di ritenere che vi sia stata una violazione delle condizioni di cui ai numeri 1, da b) a d) o 3, puo' ricorrere alle procedure di risoluzione delle controversie conformemente al numero 1, f) o g). 5. Uno Stato contraente puo' in qualsiasi momento portare all'attenzione del Consiglio attivita' che dal suo punto di vista sono incompatibili con i requisiti di cui al numero 1, da b) a d). 6. L'Autorita' sviluppa norme, regolamenti e procedure per assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente Sezione. Cio' comprende anche le norme, i regolamenti e le procedure pertinenti che disciplinano l'approvazione dei piani di lavoro. 7. Le disposizioni dell'articolo 151, da 1 a 7 e 9, dell'articolo 162, 2, q), dell'articolo 165, 2, n), e dell'Allegato III, articolo 6, 5, ed articolo 7, della Convenzione non sono applicabili. SEZIONE 7. ASSISTENZA ECONOMICA 1. La politica dell'Autorita' di assistere i Paesi in via di sviluppo che subiscano dei pesanti effetti negativi sulla loro economia o sulle loro entrate dovute all'esportazione, derivanti dalla riduzione del prezzo di un minerale che figura tra quelli estratti dall'Area, o del volume delle esportazioni di quel minerale, nell'ambito in cui tali riduzioni siano causate da attivita' condotte nell'Area, si basa sui seguenti principi: a) L'Autorita' costituisce un fondo di assistenza economica con la parte delle sue risorse che supera l'importo necessario a coprire le sue spese amministrative. L'importo accantonato per questo scopo e' periodicamente determinato dal Consiglio, su raccomandazione del Comitato finanziario. Solo le somme ricevute in pagamento dai contributi volontari sono utilizzati per la costituzione del fondo di assistenza economica; b) Gli Stati in via di sviluppo produttori terrestri le cui economie si ritiene siano state seriamente danneggiate dalla produzione dei minerali estratti dai fondi marini sono assistiti con il fondo di assistenza economica dell'Autorita'; c) l'Autorita' fornisce assistenza con il fondo agli Stati in via di sviluppo produttori terrestri danneggiati, se del caso in cooperazione con le esistenti istituzioni mondiali o regionali di sviluppo che sono dotate delle infrastrutture e dell'esperienza per portare avanti tali programmi di assistenza; d) L'ampiezza e la durata del periodo di assistenza sono fissate con riferimento ai casi specifici. Cosi' agendo, opportuna considerazione e' data alla natura ed alla gravita' dei problemi incontrati dai Paesi in via di sviluppo produttori terrestri danneggiati. 2. L'articolo 151, 10, della Convenzione e' attuato attraverso le misure di assistenza economica di cui al numero 1. L'articolo 160, 2, l), l'articolo 162, 2, n), l'articolo 164, 2, d), l'articolo 171, f) e l'articolo 173, 2, c) della Convenzione sono interpretati di conseguenza. SEZIONE 8 CLAUSOLE FINANZIARIE DEL CONTRATTO 1. I seguenti principi forniscono la base per la formulazione di norme, regolamenti e procedure per le clausole finanziarie del contratto: a) Il sistema dei pagamenti all'Autorita' deve essere equo sia per il contraente che per l'Autorita' e deve fornire strumenti adeguati per garantire l'osservanza di sistema da parte del contraente; b) Gli importi dei pagamenti dovuti nel quadro di tale sistema, devono essere comparabili a quelli in vigore per quanto riguarda la produzione terrestre degli stessi minerali o di minerali simili in modo da evitare di attribuire ai produttori di minerali estratti dai fondi marini un vantaggio od uno svantaggio artificiale nella concorrenza; c) Il sistema non dovrebbe essere complesso e non dovrebbe imporre gravosi costi amministrativi a carico dell'Autorita' o del contraente. Dovrebbe essere prevista l'adozione di un sistema di tasse indirette o di un sistema che combina la tassazione indiretta con la divisione dei profitti. Se vengono scelti dei sistemi alternativi, il contraente ha il diritto di scegliere il sistema applicabile al suo contratto. Ogni successivo cambiamento nella scelta tra sistemi alternativi, tuttavia, e' concordato tra l'Autorita' ed il contraente; d) Si paga un'imposta annuale fissa a partire dalla data di inizio della produzione commerciale. Tale imposta puo' essere dedotta dagli altri pagamenti dovuti in base al sistema adottato conformemente alla lettera c). L'importo di tale imposta e' determinato dal Consiglio; e) Il sistema dei pagamenti puo' essere periodicamente rivisto alla luce delle mutate circostanze. Qualsiasi cambiamento viene effettuato in modo non discriminatorio. Tali cambiamenti possono essere applicati ai contratti gia' esistenti solo al momento della scelta del contraente. Ogni successivo cambiamento nella scelta tra sistemi alternativi e' concordato tra l'Autorita' ed il contraente; f) Le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione delle norme e regolamenti che si basano su tali principi sono sottoposte alle procedure di risoluzione delle controversie disposte nella Convenzione. 2. Le disposizioni dell'Allegato III, articolo 13, da 3 a 10 della Convenzione non sono applicabili. 3. Con riferimento all'attuazione dell'Allegato III, articolo 13, 2 della Convenzione, l'imposta dovuta per l'esame delle domande per l'approvazione di un piano di lavoro limitato ad una sola fase, o la fase dell'esplorazione o quella dello sfruttamento, ammonta a 250.000 dollari statunitensi. SEZIONE 9. IL COMITATO FINANZIARIO 1. E' istituito un Comitato finanziario. Il Comitato e' composto da 15 membri con opportune qualifiche in materia finanziaria. Gli Stati contraenti nominano candidati del piu' alto livello di competenza ed integrita'. 2. Il Comitato finanziario no puo' comprendere piu' di un membro avente la nazionalita' dello stesso Stato contraente. 3. I membri del Comitato finanziario sono eletti dall'Assemblea e particolare rilevanza e' data alla necessita' di una equa distribuzione geografica ed alla rappresentanza di interessi particolari. Ogni gruppo di Stati di cui alla sezione 3, 15, a), b), c) e d) del presente Allegato e' rappresentato nel Comitato finanziario da almeno un membro. Fino a quando l'Autorita' non avra' risorse sufficienti, diverse dai contributi stabiliti, per coprire le sue spese amministrative, la partecipazione al Comitato includera' i rappresentanti dei cinque maggiori contribuenti al bilancio amministrativo dell'Autorita'. Successivamente, l'elezione di uno dei membri di ogni gruppo avverra' sulla base della nomina da parte dei membri del rispettivo gruppo, senza alcun pregiudizio alla possibilita' che altri membri siano eletti dallo stesso gruppo. 4. I membri del Comitato finanziario durano in carica per un periodo di 5 anni. Essi sono rieleggibili per un ulteriore analogo periodo. 5. In caso di morte, incapacita' o dimissioni di un membro del Comitato finanziario prima della scadenza del mandato, l'Assemblea elegge per il restante periodo un membro della stessa regione geografica o dello stesso gruppo di Stati. 6. I membri del comitato finanziario non devono avere alcun interesse economico in alcuna attivita' connessa con quei settori rispetto ai quali il Comitato e' competente ed emettere raccomandazioni. Essi non devono far conoscere, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, alcuna informazione confidenziale di cui siano venuti a conoscenza in ragione dei loro incarichi per l'Autorita'. 7. Le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio nelle seguenti questioni tengono conto delle raccomandazioni del Comitato finanziario: a) progetti di norme, regolamenti e procedure finanziarie degli organi dell'autorita' e gestione finanziaria ed amministrazione finanziaria interna dell'Autorita'; b) valutazione dei contributi dei membri in favore del bilancio amministrativo dell'Autorita' conformemente all'articolo 160, 2, e), della Convenzione; c) tutti le rilevanti questioni finanziarie, compresa la proposta di bilancio annuale, preparati dal Segretario generale dell'Autorita' conformemente all'articolo 172 della Convenzione e gli aspetti finanziari dell'attuazione dei programmi di lavoro del Segretariato; d) il bilancio amministrativo (e) gli obblighi finanziari degli Stati contraenti che derivano dalla attuazione del presente Accordo e della Parte XI, cosi' come le implicazioni amministrative e di bilancio delle proposte e delle raccomandazioni che comportano della spese sui fondi dell'Autorita'. f) Le norme, i regolamenti e le procedure sull'equa distribuzione dei benefici finanziari o di altri benefici economici derivati dalle attivita' nell'Area e le decisioni da adottare in merito. 8. Le decisioni del Comitato finanziario su questioni di procedura sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. Le decisioni su questioni sostanziali sono adottate per consenso. 9. Si ritiene che il requisito di cui all'art. 162, 2, y) della Convenzione, che contempla l'istituzione di un organo sussidiario che si occupi delle questioni finanziarie, sia soddisfatto dall'istituzione del Comitato finanziario conformemente a questa sezione.