(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
           Rapporti tra il presente Accordo e la Parte XI 
1. Le disposizioni  del  presente  Accordo  e  della  Parte  XI  sono
interpretate ed applicate insieme come se si trattasse  di  un  unico
strumento. Nel caso di discordanza tra il presente Accordo e la Parte
XI prevalgono le disposizioni del presente Accordo. 
2. Gli Articoli da 309  a  319  della  Convenzione  si  applicano  al
presente Accordo cosi' come si applicano alla Convenzione.