Articolo 2 Rapporti tra il presente Accordo e la Parte XI 1. Le disposizioni del presente Accordo e della Parte XI sono interpretate ed applicate insieme come se si trattasse di un unico strumento. Nel caso di discordanza tra il presente Accordo e la Parte XI prevalgono le disposizioni del presente Accordo. 2. Gli Articoli da 309 a 319 della Convenzione si applicano al presente Accordo cosi' come si applicano alla Convenzione.