(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
                    Consenso ad essere obbligati 
1. In seguito all'adozione del presente Accordo, qualsiasi  strumento
di  ratifica  o  conferma  formale  o   adesione   alla   Convenzione
rappresentera' nello stesso tempo il consenso ad essere obbligati dal
presente Accordo. 
2.  Nessuno  Stato  od  altro  soggetto  puo'  consentire  ad  essere
obbligato dal presente Accordo  se  non  ha  gia'  consentito  o  non
consente contemporaneamente ad essere obbligato dalla Convenzione. 
3. Gli Stati o i soggetti di cui all'articolo 3 possono consentire ad
essere obbligati dal presente Accordo mediante: 
a) firma non soggetta a ratifica, a conferma formale o alla procedura
disposta nell'articolo 5; 
b) firma soggetta  a  ratifica  o  conferma  formale,  seguita  dalla
ratifica o conferma formale; 
c) firma soggetta alla procedura di cui all'articolo 5; o 
d) adesione. 
4. La conferma formale da parte dei soggetti di cui all'articolo 305,
1, f) della Convenzione avverra' conformemente all'Allegato IX  della
Convenzione. 
5. Gli strumenti di ratifica, conferma  formale  o  adesione  saranno
depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.