(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
                       Procedura semplificata 
1. Gli Stati o i soggetti che abbiano  depositato  uno  strumento  di
ratifica, conferma formale o adesione relativo alla Convenzione prima
della data di adozione del presente Accordo e che abbiano firmato  il
presente Accordo conformemente all'articolo 4, 3, c), si riterra' che
abbiano consentito ad essere obbligati dal  presente  Accordo  dodici
mesi dopo la data della  sua  adozione,  a  meno  che  tali  Stati  o
soggetti non notifichino per iscritto al depositario prima di  quella
data che non stanno utilizzando la  procedura  semplificata  disposta
nel presente articolo. 
2. Nel caso che venisse fatta tale notifica, il  consenso  ad  essere
obbligati,  dal  presente  Accordo   e'   determinato   conformemente
all'articolo 4, 3, b).