(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
                          Entrata in vigore 
1. Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo la  data  in
cui 40 Stati  hanno  consentito  ad  obbligarsi,  conformemente  agli
articoli 4 e 5, sempre che tra questi  Stati  siano  compresi  almeno
sette degli Stati di cui al numero 1, a) della risoluzione  II  della
terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare  (d'ora  in
poi "risoluzione II"), dei quali almeno cinque  devono  essere  Stati
industrializzati. Se tali condizioni per l'entrata in vigore  vengono
soddisfatte prima del 16 novembre 1994, il presente Accordo  entrera'
in vigore il 16 novembre 1994. 
2. Per ogni Stato o soggetto che consente  ad  essere  obbligato  dal
presente Accordo  dopo  che  sono  state  soddisfatte  le  condizioni
disposte dal numero 1, il presente  Accordo  entrera'  in  vigore  il
trentesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato  o  soggetto
avranno manifestato il loro consenso ad essere obbligati.