Articolo 6 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo la data in cui 40 Stati hanno consentito ad obbligarsi, conformemente agli articoli 4 e 5, sempre che tra questi Stati siano compresi almeno sette degli Stati di cui al numero 1, a) della risoluzione II della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare (d'ora in poi "risoluzione II"), dei quali almeno cinque devono essere Stati industrializzati. Se tali condizioni per l'entrata in vigore vengono soddisfatte prima del 16 novembre 1994, il presente Accordo entrera' in vigore il 16 novembre 1994. 2. Per ogni Stato o soggetto che consente ad essere obbligato dal presente Accordo dopo che sono state soddisfatte le condizioni disposte dal numero 1, il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o soggetto avranno manifestato il loro consenso ad essere obbligati.