Articolo 7 Applicazione provvisoria Se il 16 novembre 1994 il presente Accordo non e' entrato in vigore, esso sara' applicato in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore dagli: a) Stati che hanno consentito alla sua adozione nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tranne gli Stati che prima del 16 novembre 1994 notificano per iscritto al depositario che non applicheranno in tal modo il presente Accordo o che consentiranno a tale applicazione solo in seguito a successiva firma o notifica per iscritto; b) Stati e soggetti che firmano il presente Accordo, tranne gli Stati o i soggetti che notificano per iscritto al depositario al momento della firma che non applicheranno in tal modo il presente Accordo; c) Stati e soggetti che consentono alla sua applicazione provvisoria tramite notifica per iscritto al depositario; e d) Stati che aderiscono al presente Accordo. 2. Tutti tali Stati e soggetti applicano il presente Accordo in via provvisoria conformemente alle loro leggi e regolamenti nazionali o interni, a partire dal 16 novembre 1994 o dalla data della firma, della notifica del consenso o della adesione, se successiva. 3. L'applicazione provvisoria terminera' alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo. In ogni caso, l'applicazione provvisoria terminera' il 16 novembre 1998 se a quella data non sara' stata soddisfatta la condizione di cui all'articolo 6, 1, che richiede il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo di almeno sette degli Stati di cui al numero 1, a) della risoluzione II (dei quali almeno cinque devono essere Stati industrializzati).