(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
                      Applicazione provvisoria 
Se il 16 novembre 1994 il presente Accordo non e' entrato in  vigore,
esso sara' applicato in via provvisoria in attesa della  sua  entrata
in vigore dagli: 
a) Stati  che  hanno  consentito  alla  sua  adozione  nell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, tranne  gli  Stati  che  prima  del  16
novembre  1994  notificano  per  iscritto  al  depositario  che   non
applicheranno in tal modo il presente Accordo o che  consentiranno  a
tale applicazione solo in seguito a successiva firma o  notifica  per
iscritto; 
b) Stati e soggetti che firmano il presente Accordo, tranne gli Stati
o i soggetti che notificano per iscritto al  depositario  al  momento
della firma che non applicheranno in tal modo il presente Accordo; 
c) Stati e soggetti che consentono alla sua applicazione provvisoria 
tramite notifica per iscritto al depositario; e 
d) Stati che aderiscono al presente Accordo. 
2. Tutti tali Stati e soggetti applicano il presente Accordo  in  via
provvisoria conformemente alle loro leggi e regolamenti  nazionali  o
interni, a partire dal 16 novembre 1994 o  dalla  data  della  firma,
della notifica del consenso o della adesione, se successiva. 
3. L'applicazione provvisoria terminera' alla  data  dell'entrata  in
vigore del presente Accordo. In ogni caso, l'applicazione provvisoria
terminera' il 16 novembre 1998 se  a  quella  data  non  sara'  stata
soddisfatta la condizione di cui all'articolo 6, 1, che  richiede  il
consenso ad essere obbligati dal presente  Accordo  di  almeno  sette
degli Stati di cui al numero 1, a) della risoluzione  II  (dei  quali
almeno cinque devono essere Stati industrializzati).