(Accordo - art. 8)
                             Articolo 8 
                          Stati Contraenti 
1. Ai fini del presente Accordo, "Stati contraenti"  significa  Stati
che hanno consentito ad essere obbligati dal presente Accordo e per i
quali esso e' in vigore. 
2. Il presente Accordo si applica mutatis mutandis,  ai  soggetti  di
cui all'articolo 305, 1, c), d), e)  ed  f)  della  Convenzione,  che
diventano parti del presente Accordo  conformemente  alle  condizioni
che li riguardano e nei limiti in cui "Stati contraenti" si riferisce
a tali soggetti.