(Protocollo-art. 149)
                              Art. 149 
 
  Quando, in virtu' delle disposizioni del presente Trattato, un atto
del Consiglio sia stato emanato su  proposta  della  Commissione,  il
Consiglio puo' emanare un  atto  che  costituisca  emendamento  della
proposta stessa, soltanto con deliberazione unanime. 
  Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato,  la  Commissione
puo' modificare la sua proposta iniziale, specie  quando  l'Assemblea
sia stata consultata in merito alla proposta.