Art. 149 Quando, in virtu' delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio puo' emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa, soltanto con deliberazione unanime. Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione puo' modificare la sua proposta iniziale, specie quando l'Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta.