Art. 154 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennita' e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresi', sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione.