(Protocollo-art. 154)
                              Art. 154 
 
  Il Consiglio, deliberando  a  maggioranza  qualificata,  fissa  gli
stipendi, indennita' e pensioni del presidente  e  dei  membri  della
Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati  generali  e
del cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresi', sempre
a  maggioranza  qualificata,  tutte  le  indennita'  sostitutive   di
retribuzione.