(Allegato II.14-art. 17)
                            Articolo 17. 
  Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo. 
 
1. Le operazioni di collaudo sono  completate,  con  l'emissione  del
relativo certificato, entro i termini di cui all'articolo 116,  comma
2, del codice. 
2. Nel caso di prolungamento del termine per particolare complessita'
delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo trasmette  formale
comunicazione all'esecutore e al RUP del prolungarsi delle operazioni
e delle relative cause con la  indicazione  della  data  prevista  di
conclusione  delle  operazioni  di  collaudo.  Nel  caso  di  ritardi
attribuibili all'organo di collaudo, il RUP assegna  un  termine  non
superiore a trenta giorni  per  il  completamento  delle  operazioni,
trascorsi inutilmente i quali, propone alla  stazione  appaltante  la
decadenza   dell'incarico,   ferma   restando   la    responsabilita'
dell'organo suddetto per i  danni  che  dovessero  derivare  da  tale
inadempienza. 
3. La verifica della buona esecuzione  di  un  lavoro  e'  effettuata
attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo  di  collaudo
giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore  rientri
l'acquisizione di  concessioni,  autorizzazioni,  permessi,  comunque
denominati,  anche  ai   fini   dell'espletamento   delle   procedure
espropriative, il collaudatore  accerta  il  tempestivo  e  diligente
operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti
per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.