(Allegato II.14-art. 18)
                            Articolo 18. 
                      Commissione di collaudo. 
 
1. Quando  il  collaudo  e'  affidato  a  una  commissione  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, le operazioni sono dirette dal presidente.
I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni  sono  firmati
da tutti i componenti della commissione. 
2. Se vi e' dissenso tra i componenti della commissione di  collaudo,
le conclusioni del  collaudo  sono  assunte  a  maggioranza  e  della
circostanza si da' atto nel  certificato.  Nel  caso  di  commissione
composta da due componenti, prevalgono le conclusioni  formulate  dal
presidente. Il componente  dissenziente  ha  diritto  di  esporre  le
ragioni del dissenso negli atti del collaudo.