(Allegato II.14-art. 25)
                            Articolo 25. 
                      Lavori non collaudabili. 
 
1. L'organo di collaudo,  nel  caso  in  cui  ritenga  i  lavori  non
collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite
il RUP, per le ulteriori sue  determinazioni,  il  processo  verbale,
nonche' una relazione  con  le  proposte  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c).