(Allegato II.14-art. 26)
                            Articolo 26. 
               Ulteriori provvedimenti amministrativi. 
 
1. Terminate le operazioni  connesse  allo  svolgimento  del  mandato
ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al  RUP  tutti  i  documenti
amministrativi e contabili ricevuti, unendovi: 
a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita; 
b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle
prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo; 
c) le eventuali relazioni riservate  relative  alle  riserve  e  alle
richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo. 
2. L'organo di collaudo  invia  anche  all'esecutore  la  lettera  di
trasmissione dei documenti di cui al comma 1,  priva  degli  allegati
indicati nel medesimo comma 1. 
3.  La  stazione  appaltante,  esaminati  l'operato  e  le  deduzioni
dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso,  quando  ne  sia  il
caso in relazione all'ammontare o alla specificita'  dell'intervento,
di effettuare la revisione  contabile  degli  atti,  delibera,  entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento  degli  atti  di  collaudo,
sull'ammissibilita'  del  certificato  di  collaudo,  sulle   domande
dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso  di
iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per  le  quali  sia
attivata la procedura di accordo bonario, la  stazione  appaltante  o
l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone
comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono
notificate all'esecutore. 
4.  Fino  all'approvazione  degli  atti  di  collaudo,  la   stazione
appaltante ha facolta' di procedere a un nuovo collaudo. 
5. L'organo di collaudo, ove specificatamente  incaricato,  trasmette
al RUP la relazione generale  acclarante  la  totalita'  delle  spese
effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo. 
6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera b), n. 2), del codice,
sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di  divulgazione  con
riguardo alla relazione riservata del direttore dei lavori sul  conto
finale, alla relazione riservata del RUP sul  conto  finale,  nonche'
alle relazioni di cui al comma 1, lettera c).