(Allegato VI - art. 41)
                             Articolo 41 
                             Emendamenti 
1. Gli emendamenti al presente Allegato,  diversi  dagli  emendamenti
relativi  alla  sezione  4,   non   possono   essere   adottati   che
conformemente all'articolo 313  o  per  consenso  da  una  conferenza
convocata conformemente alla presente Convenzione. 
2. Gli emendamenti  alla  sezione  4  possono  essere  adottati  solo
conformemente all'articolo 314. 
3. Il Tribunale puo' proporre gli  emendamenti  al  suo  Statuto  che
ritiene necessari, con comunicazione scritta  agli  Stati  contraenti
per le loro considerazioni conformemente ai numeri 1 e 2.