(Allegato VII - art. 1)
                            ALLEGATO VII 
                              ARBITRATO 
                             Articolo 1 
                      Apertura del procedimento 
Nel rispetto delle disposizioni della Parte XV, una  qualsiasi  delle
parti di  una  controversia  puo'  sottoporre  la  controversia  alla
procedura di arbitrato di cui  al  presente  Allegato,  con  notifica
scritta indirizzata all'altra parte o parti  della  controversia.  La
notifica e' essere accompagnata dall'esposizione della domanda e  dei
motivi su cui essa si fonda.