(Allegato VII - art. 12)
                             Articolo 12 
            Interpretazione ed attuazione della decisione 
1. Qualsiasi contestazione che  possa  sorgere  tra  le  parti  della
controversia con riferimento all'interpretazione od alle modalita' di
attuazione della decisione puo' essere sottoposta da  ciascuna  delle
parli alla cognizione  del  tribunale  arbitrale  che  ha  emesso  la
decisione. A questo scopo,  ogni  seggio  vacante  nel  tribunale  e'
ricoperto secondo le modalita' della nomina originaria dei membri del
tribunale. 
2. Qualsiasi contestazione di tale genere puo' essere  sottoposta  ad
un'altra corte o tribunale  ai  sensi  dell'articolo  287,  se  cosi'
convengono tutte le parti della controversia.