(Allegato VII - art. 2)
                             Articolo 2 
                          Elenco di arbitri 
1. Un  elenco  di  arbitri  deve  essere  stilato  e  conservato  dal
Segretario generale delle Nazioni Unite. Ogni Stato  contraente  puo'
nominare quattro arbitri, ciascuno dei quali deve essere una  persona
con esperienza nelle questioni marittime e che gode della  piu'  alta
reputazione di imparzialita', competenza ed integrita'.  L'elenco  e'
costituita dai nomi delle persone cosi' nominate. 
2. Se  in  qualsiasi  momento  gli  arbitri  nominati  da  uno  Stato
contraente nell'elenco cosi' costituito divengono  meno  di  quattro,
tale Stato contraente ha diritto di fare tante  altre  nomine  quante
sono necessarie. 
3. Il nome di un arbitro rimane sull'elenco fino  a  quando  non  sia
ritirato dallo Stato contraente che lo ha nominato, fatto  salvo  che
tale arbitro continua  a  svolgere  le  sue  funzioni  nel  tribunale
arbitrale in cui e' stato nominato fino a quando  sia  completato  il
procedimento innanzi a quel tribunale.