(Allegato VII - art. 3)
                             Articolo 3 
                Costituzione del tribunale arbitrale 
Ai fini del procedimento di cui al presente  Allegato,  il  tribunale
arbitrale, salvo  quanto  diversamente  concordato  dalle  parti,  e'
costituito come segue: 
a) nel rispetto della lettera g), il tribunale arbitrale e'  composto
di cinque membri; 
b) la parte che apre il procedimento nomina un  membro  da  scegliere
preferibilmente  dall'elenco  di  cui  all'articolo  2  del  presente
Allegato, che puo' essere un suo cittadino.  La  nomina  e'  inserita
nella notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato. 
c) l'altra parte della controversia, entro 30 giorni dalla  ricezione
della notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato, nomina un
membro da scegliere preferibilmente dall'elenco, che puo'  essere  un
suo cittadino. Se la nomina non viene effettuata entro tale  termine,
la parte che ha aperto il  procedimento  puo',  entro  due  settimane
dalla scadenza di tale termine,  richiedere  che  la  nomina  avvenga
conformemente alla lettera c). 
d) Gli altri tre membri sono nominati di comune accordo tra le parti. 
Essi sono scelti preferibilmente  dall'elenco  e  sono  cittadini  di
Stati terzi salvo che le parti non concordino diversamente. Le  parti
della controversia nominano il Presidente del Tribunale arbitrale tra
questi tre membri. Se, entro 60 giorni dalla ricezione della notifica
di cui all'articolo 1 del presente Allegato, le parti non riescono  a
raggiungere un accordo sulla nomina di uno  o  piu'  dei  membri  del
Tribunale che devono essere scelti di comune accordo, o sulla  nomina
del Presidente,  la  nomina  o  le  nomine  residue  sono  effettuate
conformemente alla lettera c), a richiesta di una delle  parti  della
controversia. Tale richiesta e' effettuata entro due settimane  dalla
scadenza del sopra menzionato periodo di 60 giorni. 
e) Salvo che le parti non convengano di incaricare una persona od uno
Stato terzo, da esse scelto, di procedere alle nomine  necessarie  in
applicazione delle lettere c)  e  d),  il  presidente  del  Tribunale
internazionale per il diritto del mare effettua le nomine necessarie. 
Se il Presidente non puo' agire ai sensi della presente lettera o  e'
cittadino di una delle parti  della  controversia,  la  nomina  viene
effettuta dal membro piu' anziano del Tribunale internazionale per il
diritto del mare che e' disponibile e  non  e'  cittadino  di  alcuna
delle parti. Le nomine di cui alla presente lettera  sono  effettuate
dall'elenco di cui all'articolo 2  del  presente  Allegato  entro  un
termine  di  30  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta   ed   in
consultazione con le parti. I membri  cosi'  nominati  devono  essere
cittadinanze  diverse  e  non  possono  essere  al  servizio  di,   o
abitualmente residenti nel territorio di, o cittadini di alcuna delle
parti della controversia. 
f) I seggi vacanti sono ricoperti secondo le modalita'  previste  per
la nomina iniziale. 
g) Le parti che hanno un interesse comune ad agire nominano un membro
del Tribunale congiuntamente, di comune accordo. Quando vi sono  piu'
parti  che  hanno  interessi  ad  agire  disgiunti  o  quando  vi  e'
disaccordo sul punto di sapere se esse hanno un interesse  comune  ad
agire, ciascuna di loro nomina un membro del tribunale. Il numero dei
membri del tribunale nominati separatamente  dalle  parti  e'  sempre
inferiore di uno rispetto al numero dei membri del tribunale che sono
nominati congiuntamente dalle parti. 
h) Nelle controversie che coinvolgono piu' di due parti, si applicano
le disposizioni di cui alle lettere da a) ad f) per quanto possibile.