Articolo 6 Obblighi delle parti della controversia Le parti della controversia devono facilitare il lavoro del tribunale arbitrale ed, in particolare, conformemente alle loro leggi ed utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, devono: a) fornirgli tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti; e b) dargli la possibilita', quando cio' sia necessario, di chiamare dei testimoni o dei periti e di ricevere le loro deposizioni e di effettuare dei sopralluoghi nei posti cui il caso si riferisce.