(Allegato VII - art. 6)
                             Articolo 6 
               Obblighi delle parti della controversia 
Le parti della controversia devono facilitare il lavoro del tribunale
arbitrale ed,  in  particolare,  conformemente  alle  loro  leggi  ed
utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, devono: 
a) fornirgli tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni 
pertinenti; e 
b) dargli la possibilita', quando cio' sia  necessario,  di  chiamare
dei testimoni o dei periti e di ricevere le  loro  deposizioni  e  di
effettuare dei sopralluoghi nei posti cui il caso si riferisce.