(Allegato VII - art. 8)
                             Articolo 8 
               Maggioranza richiesta per le decisioni 
Le decisioni del tribunale arbitrale sono adottate a maggioranza  dei
voti dei suoi membri. L'assenza o l'astensione di  meno  della  meta'
dei membri non costituisce un ostacolo per il raggiungimento  di  una
decisione da parte del tribunale. In caso di parita' tra i  voti,  il
voto del Presidente e' decisivo.