(Allegato VII - art. 9)
                             Articolo 9 
                             Contumacia 
Se  una  delle  parti  della  controversia  non  compare  innanzi  al
tribunale arbitrale o non si difende, l'altra parte puo' chiedere  al
tribunale di continuare il procedimento e di emettere  la  decisione.
L'assenza di una parte o  la  mancata  difesa  non  costituiscono  un
ostacolo al procedimento. Prima di emettere la  decisione  arbitrale,
il tribunale arbitrale accerta non solo di  essere  competente  sulla
controversia, ma anche che la domanda sia  fondata  in  fatto  ed  in
diritto.