Art. 25.
Denuncia degli infortuni sul lavoro
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui
agli articoli 238 e 239 del testo unico e' posto a carico del datore
di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico
del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i
lavoratori agricoli autonomi.
2. Le modalita' operative per la denuncia di cui al comma 1 sono
stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL da
approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
Nota all'art. 25:
- Gli articoli 238 e 239 del testo unico n. 1224/1965,
cosi' recitano:
"Art. 238. - Qualunque medico presti la prima
assistenza ad un infortunato e' obbligato a rilasciare un
certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione
possa avere per conseguenza un'inabilita' che importi
l'astensione assoluta dal lavoro per piu' di tre giorni.
Detto certificato vale anche come denunzia
dell'infortunio: esso e' compilato secondo un modulo
speciale portante un talloncino per la ricevuta, approvato
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da
quello per le poste e le telecomunicazioni sentito
l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire
periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai
medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali
della circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le
aziende.
Il preposto all'azienda deve fornire al medico tutte le
notizie necessarie per completare il modulo, e firmarlo
egli pure quando ne sia richiesto dal medico.
Il medico deve curare, sotto la sua responsabilita',
che il certificato sia consegnato, non oltre il giorno
successivo a quello della prima assistenza, all'ufficio
postale per l'invio all'Istituto assicuratore e, qualora la
consegna non avvenga entro il termine stabilito, egli sara'
passibile della penalita' comminata dall'art. 246.
L'ufficio postale stacca dal certificato il talloncino
di ricevuta e lo consegna al mittente con la firma
dell'impiegato di posta e col timbro dell'ufficio di
accettazione e trasmette il certificato stesso,
raccomandato a carico del destinatario, all'Istituto
assicuratore.
La mancanza del modulo non dispensa dall'obbligo di
redigere il certificato-denuncia ed inviarlo all'Istituto
assicuratore, fermo l'obbligo di redigerlo sul modulo a
richiesta dell'Istituto stesso".
"Art. 239. - Nei casi da infortunio seguiti da morte o
da lesioni tali da doversene prevedere la morte o
un'inabilita' assoluta al lavoro superiore ai trenta
giorni, il medico e' obbligato a trasmettere direttamente
copia del certificato-denuncia all'autorita' di pubblica
sicurezza. Questa non piu' tardi del giorno successivo a
quello del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato
del lavoro e al pubblico ministero nella cui circoscrizione
e' avvenuto l'infortunio. Inoltre, in caso d'infortunio
mortale, il medico deve darne avviso per telegrafo
immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro ore
dall'infortunio all'Istituto assicuratore, che ne rimborsa
la spesa.
La direzione provinciale del lavoro-settore ispezione
del lavoro nel piu' breve tempo possibile e in ogni caso,
non piu' tardi di quattro giorni dal ricevimento della
denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad una
inchiesta secondo le disposizioni contenute negli articoli
da 56 a 62 e negli artt. 64 e 232".