Art. 27.
Banca dati
1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e con
l'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 14, comma 3,
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda
le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi
professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su
specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse realta'
produttive e per diverse zone territoriali, nonche' informazioni
sulle cause e circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutarne
l'incidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di
condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto
di equilibrio fra solidarieta' di categoria e solidarieta' generale.
2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative
del settore.
Nota all'art. 27:
- Il comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo
65, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e'
il seguente:
"3. Con uno o piu' regolamenti, sulla base dei
princi'pi di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.
241, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le
modalita' di controllo, gli adempimenti, derivanti
dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per
la gestione dei diversi settori produttivi di intervento.
Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono
abrogate le disposizioni relative alle procedure
dichiarative, gli adempimenti e le modalita' di controllo,
contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162,
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;
decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge
10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41;
legge 10 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della
semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN
(Sistema informativo agricolo nazionale) istituito con
legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi
informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento
cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese
agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali
unita' tecnico-economiche".