Art. 27. Banca dati 1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e con l'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse realta' produttive e per diverse zone territoriali, nonche' informazioni sulle cause e circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutarne l'incidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarieta' di categoria e solidarieta' generale. 2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore.
Nota all'art. 27: - Il comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 65, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il seguente: "3. Con uno o piu' regolamenti, sulla base dei princi'pi di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalita' di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalita' di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge 10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 10 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali unita' tecnico-economiche".