Art. 28.
Rideterminazione dei contributi
1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione
agricoltura, compatibilmente con la specificita' del settore, fermo
restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, e'
previsto, per glianni 2001-2005, un incremento dei contributi in
quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura
massima complessiva del 50 per cento.
2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al
comma 1 e' fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno;
per gli anni successivi, la misura dell'incremento e' stabilita con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL.
3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i
lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.
4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, puo' essere
determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione
dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL destinata a riduzione
dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal
presente articolo.
Nota all'art. 28:
- Gli articoli 257 e 262 del testo unico n. 1124/1965
cosi' recitano:
"Art. 257. - Al fabbisogno di ciascun esercizio e'
provveduto mediante contributi costituenti quote
addizionali dell'imposta erariale sui fondi rustici,
corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente
dalle convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti
tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.
I contributi sono determinati in ragione
dell'estensione dei terreni, della specie di coltivazione,
della mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed
anche del rischio di infortunio, oppure possono essere
commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici, secondo
le norme indicate negli articoli successivi.
Le tariffe dei contributi sono determinate con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Nelle tariffe dei contributi commisurati all'imposta
erariale sui fondi rustici deve essere stabilito il massimo
dei contributi per ettaro.
I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi
esecutivi dall'intendente di finanza. I contributi possono
essere liquidati sui ruoli per la riscossione dell'imposta
erariale sui fondi rustici.
Le quote addizionali al tributo fondiario erariale
disposte col presente articolo non consentono sovrimposte
provinciali ne' comunali.
Lo Stato, le Province e i Comuni non sono soggetti al
contributo disposto dal presente articolo, qualora ai casi
di infortunio dei lavoratori delle aziende agricole e
forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali
disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un
trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente
titolo".
"Art. 262. - Il fabbisogno di ogni esercizio e'
determinato su base nazionale, tenendo conto del probabile
ammontare delle indennita' e delle rendite dovute per
infortuni e per malattie professionali, delle spese per
l'assistenza sanitaria, delle spese di gestione, compreso
l'ammortamento degli impianti, delle altre spese che
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e' tenuto a sostenere per disposizioni
di legge e delle assegnazioni al fondo di riserva.
La valutazione delle predette indennita' e spese e'
effettuata tenendo conto del presunto rischio di
infortunio, in relazione ai risultati degli esercizi
precedenti. Quale importo della prevedibile spesa per
indennita' di inabilita' permanente e di morte viene
assunto l'ammontare delle rate di rendita che debbono
essere corrisposte nell'esercizio per infortuni avvenuti
antecedentemente e per quelli che si prevede avvengano
nell'esercizio.
In aumento del fabbisogno predetto sono portati i
disavanzi degli esercizi precedenti e, a diminuzione del
fabbisogno stesso, possono essere portati gli avanzi di
esercizio e gli interessi del fondo di riserva, quando
questo abbia raggiunto i limiti di cui all'art. 259.
Il fabbisogno di ogni esercizio e' stabilito con
delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale".