Art. 28. Rideterminazione dei contributi 1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificita' del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, e' previsto, per glianni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento. 2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1 e' fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell'incremento e' stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. 3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento. 4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL destinata a riduzione dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente articolo.
Nota all'art. 28: - Gli articoli 257 e 262 del testo unico n. 1124/1965 cosi' recitano: "Art. 257. - Al fabbisogno di ciascun esercizio e' provveduto mediante contributi costituenti quote addizionali dell'imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni. I contributi sono determinati in ragione dell'estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed anche del rischio di infortunio, oppure possono essere commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici, secondo le norme indicate negli articoli successivi. Le tariffe dei contributi sono determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Nelle tariffe dei contributi commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici deve essere stabilito il massimo dei contributi per ettaro. I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi esecutivi dall'intendente di finanza. I contributi possono essere liquidati sui ruoli per la riscossione dell'imposta erariale sui fondi rustici. Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte col presente articolo non consentono sovrimposte provinciali ne' comunali. Lo Stato, le Province e i Comuni non sono soggetti al contributo disposto dal presente articolo, qualora ai casi di infortunio dei lavoratori delle aziende agricole e forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente titolo". "Art. 262. - Il fabbisogno di ogni esercizio e' determinato su base nazionale, tenendo conto del probabile ammontare delle indennita' e delle rendite dovute per infortuni e per malattie professionali, delle spese per l'assistenza sanitaria, delle spese di gestione, compreso l'ammortamento degli impianti, delle altre spese che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' tenuto a sostenere per disposizioni di legge e delle assegnazioni al fondo di riserva. La valutazione delle predette indennita' e spese e' effettuata tenendo conto del presunto rischio di infortunio, in relazione ai risultati degli esercizi precedenti. Quale importo della prevedibile spesa per indennita' di inabilita' permanente e di morte viene assunto l'ammontare delle rate di rendita che debbono essere corrisposte nell'esercizio per infortuni avvenuti antecedentemente e per quelli che si prevede avvengano nell'esercizio. In aumento del fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli esercizi precedenti e, a diminuzione del fabbisogno stesso, possono essere portati gli avanzi di esercizio e gli interessi del fondo di riserva, quando questo abbia raggiunto i limiti di cui all'art. 259. Il fabbisogno di ogni esercizio e' stabilito con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".