Art. 22.
Modalita'  di  documentazione  dell'avvenuta  estinzione  dei  debiti
                              tributari
  1.  Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite
le  modalita'  di  documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti
tributari  indicati  nell'articolo  13  e  di  versamento delle somme
indicate nell'articolo 14, comma 3.