Art. 23.
Modifiche  in  tema  di  utilizzazione  di  documenti  da parte della
                         Guardia di finanza
  1.  Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo
33,  terzo  comma,  secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica   29 settembre   1973,   n.   600,   le   parole:  "previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che
disciplinano  il  segreto"  sono  sostituite  dalle seguenti: "previa
autorizzazione  dell'autorita'  giudiziaria, che puo' essere concessa
anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale".
 
          Note all'art. 23:
              -  Il  testo  vigente,  come  modificato  dal  presente
          decreto   legislativo,   dell'art.   63   del  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
          recante:  "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto"  e  pubblicato nel supplemento ordinario Gazzetta
          Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972 e' il seguente:
              "Art.  63  (Collaborazione della Guardia di finanza). -
          La  Guardia  di finanza coopera con gli uffici dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  per l'acquisizione e il reperimento;
          degli   elementi  utili  ai  fini  dell'accertamento  della
          imposta  e per la repressione delle violazioni del presente
          decreto,  procedendo  di  propria iniziativa o su richiesta
          degli  uffici,  secondo  le  norme e con le facolta' di cui
          agli  articoli  51  e  52,  alle  operazioni ivi indicate e
          trasmettendo  agli  uffici  stessi  i  relativi  verbali  e
          rapporti.     Essa     inoltre,    previa    autorizzazione
          dell'autorita'  giudiziaria, che puo' essere concessa anche
          in  deroga  all'art.  329  del  codice di procedura penale,
          utilizza  e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie
          acquisiti,  direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre
          Forze  di  polizia,  nell'esercizio  dei  poteri di polizia
          giudiziaria.
              Ai  fini del necessario coordinamento dell'azione della
          Guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba  procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione
          generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
          e   il   Comando  generale  della  Guardia  di  finanza  e,
          nell'ambito  delle singole circoscrizioni, fra i capi degli
          ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
              Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi della Guardia di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi presso gli
          stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva
          comunicazione   delle  ispezioni  e  verifiche  intraprese.
          L'ufficio  o  il  comando  che riceva la comunicazione puo'
          richiedere  all'organo  che  sta eseguendo l'ispezione o la
          verifica,   l'esecuzione   di   determinati   controlli   e
          l'acquisizione   di  determinati  elementi  utili  ai  fini
          dell'accertamento".
              -  Il  testo  vigente,  come  modificato  dal  presente
          decreto   legislativo,   dell'art.   33   del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          recante:  "Disposizioni  comuni  in materia di accertamento
          delle  imposte  sui  redditi"  e pubblicato nel supplemento
          ordinario   n.   1  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del
          16 ottobre 1973, e' il seguente:
              "Art.  33  (Accessi,  ispezioni  e verifiche). - Per la
          esecuzione  di  accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le  disposizioni  dell'art.  52  del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              Gli  uffici  delle  imposte  hanno facolta' di disporre
          l'accesso   di   propri   impiegati   muniti   di  apposita
          autorizzazione  presso  le  pubbliche amministrazioni e gli
          enti  indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie ivi previste e presso le
          aziende  e  istituti di credito e l'Amministrazione postale
          allo  scopo  di  rilevare  direttamente i dati e le notizie
          relative  ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
          del  n.  7)  dello  stesso art. 32 e non trasmessa entro il
          termine  previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo
          scopo   di   rilevare  direttamente  la  completezza  o  la
          esattezza,  allorche'  l'ufficio abbia fondati sospetti che
          le  pongano  in  dubbio, dei dati e notizie contenuti nella
          copia  dei  conti  trasmessa,  rispetto  a tutti i rapporti
          intrattenuti  dal  contribuente con l'azienda o istituto di
          credito o l'Amministrazione postale.
              La  Guardia  di  finanza  coopera  con gli uffici delle
          imposte  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
          utili  ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per la
          repressione  delle  violazioni  delle  leggi  sulle imposte
          dirette  procedendo  di  propria  iniziativa o su richiesta
          degli  uffici  secondo  le  norme  e con le facolta' di cui
          all'art.  32  e  al  precedente comma. Essa inoltre, previa
          autorizzazione  dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
          concessa  anche  in  deroga  all'art.  329  del  codice  di
          procedura  penale,  utilizza  e trasmette agli uffici delle
          imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
          riferiti   ed   ottenuti  dalle  altre  Forze  di  polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
              Ai  fini del necessario coordinamento dell'azione della
          Guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba  procedere  ad indagini sistematiche tra la direzione
          generale  delle imposte dirette e il comando generale della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e comandi territoriali.
              Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi della Guardia di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi, si devono
          dare  immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
          verifiche  intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione  puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
          la  ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli  e  l'acquisizione  di  specifici elementi e deve
          trasmettere  i  risultati  dei controlli eventualmente gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai  fini  dell'accertamento.  Al  termine delle ispezioni e
          delle  verifiche  l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
          deve   comunicare   gli   elementi  acquisiti  agli  organi
          richiedenti.
              Gli  accessi  presso le aziende e istituti di credito e
          l'Amministrazione  postale  debbono essere eseguiti, previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette  ovvero,  per la Guardia di finanza, dal comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica  non inferiore a quella di funzionario tributario
          e  da  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  di grado non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse   e'  data  immediata  notizia  a  cura  del  predetto
          responsabile  al  soggetto interessato. Coloro che eseguono
          le  ispezioni  e  le  rilevazioni o vengono in possesso dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie   alla  riservatezza  dei  dati  acquisiti.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate  le  modalita' di
          esecuzione  degli  accessi  con  particolare riferimento al
          numero   massimo   dei  funzionari  e  degli  ufficiali  da
          impegnare   per   ogni   accesso;   al   rilascio   e  alle
          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di
          autorizzazione;  alle  condizioni  di tempo, che non devono
          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,
          in   cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e  alla
          redazione dei processi verbali.
              Nell'art.   52   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  aggiunti  i
          seguenti commi:
              "In  deroga  alle  disposizioni  del  settimo comma gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali soggetti che
          si  avvalgono  di  sistemi  meccanografici,  elettronici  e
          simili,  hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora  il  contribuente  non consenta l'utilizzazione dei
          propri impianti e del proprio personale.
              Se  il contribuente dichiara che le scritture contabili
          o  alcune  di  esse  si  trovano presso altri soggetti deve
          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la
          specificazione   delle   scritture  in  loro  possesso.  Se
          l'attestazione  non  e'  esibita  e se il soggetto che l'ha
          rilasciata  si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
          in  parte  le  scritture  si  applicano le disposizioni del
          quinto comma".
              -   Per   opportuna  conoscenza  si  riporta  il  testo
          dell'art. 329 del codice di procedura penale:
              "Art.   329  (Obbligo  del  segreto).  -  1.  Gli  atti
          d'indagine  compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
          giudiziaria   sono   coperti  dal  segreto  fino  a  quando
          l'imputato  non  ne possa avere conoscenza e, comunque, non
          oltre la chiusura delle indagini preliminari.
              2.  Quando  e'  necessario  per  la  prosecuzione delle
          indagini,  il  pubblico  ministero puo', in deroga a quanto
          previsto  dall'art.  114, consentire, con decreto motivato,
          la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
          caso,   gli  atti  pubblicati  sono  depositati  presso  la
          segreteria del pubblico ministero.
              3.  Anche  quando  gli  atti  non sono piu' coperti dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di  necessita'  per  la  prosecuzione  delle indagini, puo'
          disporre con decreto motivato:
                a) l'obbligo  del  segreto  per  singoli atti, quando
          l'imputato  lo  consente  o  quando la conoscenza dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
                b)  il  divieto di pubblicare il contenuto di singoli
          atti   o   notizie   specifiche   relative   a  determinate
          operazioni".