Art. 24.
     Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
  1.  L'ottavo  comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n.
18, e' sostituito dal seguente:
  "Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  manomette  o
comunque  altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o
fa  uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente
che  altri  ne  faccia  uso  al fine di eludere le disposizioni della
presente legge e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire  due  milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione e'
punito,  salvo  che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso
fine,  forma  in  tutto  o  in  parte  stampati, documenti o registri
prescritti  dai  decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa
uso o consente che altri ne faccia uso; nonche' chiunque, senza avere
concorso   nella   falsificazione,  fa  uso  degli  stessi  stampati,
documenti o registri.".
 
          Nota all'art. 24:
              - Il   testo  vigente,  come  modificato  dal  presente
          decreto  legislativo,  dell'art.  2  della legge 26 gennaio
          1983,  n.  18,  recante:  "Obbligo  da parte di determinate
          categorie  di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto
          di  rilasciare  uno  scontrino  fiscale  mediante  l'uso di
          speciali registratori di cassa" e pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983, e' il seguente:
              "Art.  2.  -  (I  commi  dal  primo al sesto sono stati
          abrogati da disposizioni precedenti).
              All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia
          di  finanza  e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
          Le    relative   sanzioni   sono   applicate   dall'ufficio
          dell'imposta  sul  valore aggiunto nella cui circoscrizione
          si  trova  il  domicilio fiscale del contribuente tenuto ad
          emettere lo scontrino fiscale.
              Salvo   che   il   fatto  costituisca  reato,  chiunque
          manomette  o  comunque  altera  gli  apparecchi  misuratori
          previsti nell'art. 1 o fa uso di essi allorche' siano stati
          manomessi  o alterati o consente che altri ne faccia uso al
          fine  di  eludere  le  disposizioni della presente legge e'
          punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione
          e'  punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,
          allo  stesso  fine,  forma  in  tutto  o in parte stampati,
          documenti   o  registri  prescritti  dai  decreti  indicati
          nell'art. 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne
          faccia  uso;  nonche'  chiunque, senza avere concorso nella
          falsificazione,  fa  uso degli stessi stampati, documenti o
          registri".
              (I   commi   nono  e  decimo  sono  stati  abrogati  da
          disposizioni precedenti).