Art. 15 
                      Disposizioni preliminari 
 
  1. La progettazione ha come fine fondamentale la  realizzazione  di
un intervento di qualita' e tecnicamente  valido,  nel  rispetto  del
miglior rapporto fra i benefici e i  costi  globali  di  costruzione,
manutenzione e gestione. La progettazione e' informata, tra  l'altro,
a principi di minimizzazione dell'impegno di  risorse  materiali  non
rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali  impegnate
dall'intervento  e  di  massima  manutenibilita',   durabilita'   dei
materiali  e  dei   componenti,   sostituibilita'   degli   elementi,
compatibilita'  dei  materiali  ed  agevole  controllabilita'   delle
prestazioni dell'intervento nel tempo. 
  2. Il progetto e' redatto, salvo quanto disposto  dal  responsabile
del procedimento ai sensi dell'articolo 16,  comma  2,  della  Legge,
secondo  tre  progressivi  livelli   di   definizione:   preliminare,
definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione
di contenuti  che  tra  loro  interagiscono  e  si  sviluppano  senza
soluzione di continuita'. 
  3. Al fine di potere effettuare  la  manutenzione  e  le  eventuali
modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli  elaborati
del progetto sono aggiornati in conseguenza delle  varianti  o  delle
soluzioni  esecutive  che  si   siano   rese   necessarie,   a   cura
dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore  dei  lavori,  in
modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita'  di
realizzazione dell'opera o del lavoro. 
  4. Il  responsabile  del  procedimento  cura  la  redazione  di  un
documento preliminare all'avvio  della  progettazione,  con  allegato
ogni atto necessario alla redazione del progetto. 
  5.  Il  documento  preliminare,  con  approfondimenti   tecnici   e
amministrativi graduati in rapporto  all'entita',  alla  tipologia  e
categoria  dell'intervento  da  realizzare,   riporta   fra   l'altro
l'indicazione: 
a) della situazione iniziale e della possibilita' di far ricorso alle
   tecniche di ingegneria naturalistica; 
b) degli obiettivi generali  da  perseguire  e  delle  strategie  per
   raggiungerli; 
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare; 
d) delle regole e norme tecniche da rispettare; 
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui  l'intervento  e'
   previsto; 
f) delle funzioni che dovra' svolgere l'intervento; 
g) dei requisiti tecnici che dovra' rispettare; 
h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali  e  nel  caso
   degli organismi edilizi delle attivita' ed unita' ambientali; 
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e  della  loro  sequenza
   logica nonche' dei relativi tempi di svolgimento; 
l) dei  livelli  di  progettazione  e  degli  elaborati   grafici   e
   descrittivi da redigere; 
m) dei limiti finanziari da rispettare e  della  stima  dei  costi  e
   delle fonti di finanziamento; 
n) del sistema di realizzazione da impiegare. 
  6. I progetti, con le  necessarie  differenziazioni,  in  relazione
alla loro specificita' e dimensione, sono redatti nel rispetto  degli
standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il  massimo
rispetto  e  la  piena  compatibilita'  con  le  caratteristiche  del
contesto territoriale e ambientale in cui  si  colloca  l'intervento,
sia nella fase di costruzione che in sede di gestione. 
  7. Gli elaborati  progettuali  prevedono  misure  atte  ad  evitare
effetti  negativi  sull'ambiente,  sul  paesaggio  e  sul  patrimonio
storico, artistico  ed  archeologico  in  relazione  all'attivita  di
cantiere ed a tal fine comprendono: 
a) uno  studio  della  viabilita'  di   accesso   ai   cantieri,   ed
   eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo  che
   siano contenuti  l'interferenza  con  il  traffico  locale  ed  il
   pericolo per le persone e l'ambiente; 
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti  del
   suolo, acustici, idrici ed atmosferici; 
c) la  localizzazione  delle  cave  eventualmente  necessarie  e   la
   valutazione sia del tipo e quantita' di  materiali  da  prelevare,
   sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale; 
d) lo studio e la copertura finanziaria per  la  realizzazione  degli
   interventi di conservazione,  protezione  e  restauro  volti  alla
   tutela e salvaguardia del  patrimonio  di  interesse  artistico  e
   storico e delle opere di sistemazione esterna. 
  8. I progetti sono redatti considerando anche il  contesto  in  cui
l'intervento  si  inserisce  in  modo  che   esso   non   pregiudichi
l'accessibilita', l'utilizzo e la  manutenzione  delle  opere,  degli
impianti e dei servizi esistenti. 
  9. I progetti devono  essere  redatti  secondo  criteri  diretti  a
salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio  gli
utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio
per la sicurezza e la salute degli operai. 
  10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal  progettista
o dai progettisti responsabili degli stessi nonche'  dal  progettista
responsabile   dell'integrazione    fra    le    varie    prestazioni
specialistiche. 
  11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed
in particolare di quelli di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere  h)
ed i), e' svolta preferibilmente impiegando la  tecnica  dell'analisi
del valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali
analisi. 
  12. Qualora siano possibili piu' soluzioni progettuali,  la  scelta
deve avvenire mediante l'impiego di una  metodologia  di  valutazione
qualitativa e quantitativa, multicriteri o  multiobiettivi,  tale  da
permettere di dedurre una graduatoria di priorita' tra  le  soluzioni
progettuali possibili. 
 
          Note all'art. 15:

             Per  il  testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11
          febbraio  1994,  n, 109 e successive nnodificazioni si veda
          in note all'articolo 8.